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Nel dicembre 2018, ho avuto una segnalazione in Crif per un conto corrente aperto nel 1998 e secondo l’istituto bancario chiuso nel 2013. Ho pagato con saldo e stralcio e ho chiesto l’immediata cancellazione. Preciso che in tutti questi anni non ho mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca che sostiene di aver inviato delle raccomandate ma ad un vecchio indirizzo.

Inoltre, durante questi anni ho avuto accesso al credito senza nessun problema. Tutto è venuto fuori durante la richiesta di un mutuo. Ho diritto alla cancellazione in Crif?

Una segnalazione al Crif da parte di una banca (o di un intermediario finanziario) è lecita se sussistono contemporaneamente due presupposti:

  • l’inadempimento contrattuale da parte del cliente (cioè una violazione, da parte del cliente, alle regole di comportamento contenute nel contratto stipulato con la banca);
  • il preavviso della segnalazione al Crif inviato al cliente da parte della banca.

Per quanto riguarda l’inadempimento contrattuale, nel caso specifico (come in ogni altro caso) occorre valutare se, in base alle clausole del contratto sottoscritte dal lettore, la sua condotta costituiva un inadempimento al contratto con cui fu aperto il conto corrente.

Per quanto riguarda il preavviso che la banca è tenuta ad inviare al proprio cliente (prima di effettuare la segnalazione al Crif e per consentirgli di “sistemare” la questione ed evitare che la segnalazione sia inviata), il lettore deve considerare che è molto probabile che nel contratto di apertura di conto corrente (che egli stipulò con la banca) fu da parte sua eletto domicilio presso un determinato indirizzo.

Quando in un contratto viene eletto domicilio, la controparte contrattuale (cioè, nel caso specifico, la banca) è autorizzata ad inviare a quell’indirizzo tutte le comunicazioni relative al contratto e se poi la parte che ha eletto domicilio cambia residenza, ma non comunica espressamente alla banca il cambio di residenza e l’intenzione di ricevere al nuovo indirizzo le comunicazioni relative al rapporto in vigore, allora la banca può sicuramente e correttamente continuare ad inviare al vecchio indirizzo le comunicazioni relative al contratto (compreso un eventuale preavviso di segnalazione al Crif).

Con decisione n. 3707 del 12 maggio 2015, l’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano) stabilì appunto che si era comportata in modo corretto la banca che aveva inviato il preavviso di segnalazione al Crif all’indirizzo eletto dal cliente nel contratto anche se, nel frattempo, il cliente aveva cambiato residenza ma senza comunicarlo alla banca.

È possibile, quindi, che proprio questo sia successo anche nel caso specifico.

È probabile, cioè, che la banca abbia inviato al lettore il preavviso di segnalazione al Crif spedendolo all’indirizzo che questi aveva indicato nel contratto di apertura di conto corrente (eleggendo domicilio a quell’indirizzo per ogni comunicazione relativa al contratto).

E inviandolo a quell’indirizzo la banca non ha commesso alcuna irregolarità se il lettore non ha comunicato alla banca stessa il cambio della sua residenza e la sua intenzione di ricevere al nuovo indirizzo le comunicazioni relative al contratto di conto corrente.

Tutto ciò premesso, il consiglio al lettore è di seguire i seguenti passi:

  • verificare se nel contratto di apertura di conto corrente dallo stesso stipulato c’è la clausola di elezione di domicilio, da parte sua, presso il suo vecchio indirizzo;
  • se una clausola del genere esistesse e il lettore, poi, non avesse mai comunicato alla banca di aver cambiato residenza, allora la spedizione del preavviso di segnalazione al Crif al suo vecchio indirizzo va considerata corretta (a condizione che la banca possa comunque dimostrare di averlo effettivamente inviato);
  • tuttavia anche se la clausola di elezione di domicilio presso il suo vecchio indirizzo ci fosse e anche se il lettore non avesse mai comunicato alla banca il cambio di residenza, si consiglia comunque di chiedere alla banca di poter visionare l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui la banca sostiene di avergli inviato il preavviso di segnalazione al vecchio indirizzo: se la banca non avesse l’avviso di ricevimento non potrebbe mai dimostrare di avere spedito al lettore il preavviso nemmeno al vecchio indirizzo e, allora, questi potrebbe richiedere l’immediata cancellazione della segnalazione (facendo prima reclamo alla banca stessa e, poi, se la banca non gli rispondesse positivamente, facendo ricorso all’Arbitro bancario finanziario);
  • se, invece, la banca consegnasse (o facesse visionare) al lettore gli avvisi di ricevimento della raccomandata a.r. con cui gli fu inviato il preavviso di segnalazione al suo vecchio indirizzo (in presenza di clausola contrattuale di elezione di domicilio presso quell’indirizzo e in assenza di sua comunicazione alla banca del cambio di residenza), allora questi deve considerare che il Crif può conservare le informazioni di tipo negativo relative a ritardi di pagamenti:
    • fino a dodici mesi dopo che sia avvenuta la registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione (ad esempio con saldo e stralcio) di ritardi non superiori a due rate o due mesi;
    • fino a ventiquattro mesi dopo che sia avvenuta la registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o due mesi.

In definitiva:

  • se c’è stato da parte del lettore inadempimento contrattuale e se il preavviso di segnalazione al Crif da parte della banca fu regolare (in base a quanto detto sopra), allora la segnalazione può restare registrata nella banca dati Crif fino a dodici o ventiquattro mesi (vedi casi a) e b) segnalati qualche rigo sopra) a partire dal momento in cui viene registrata la regolarizzazione della posizione (cioè, nel caso specifico, fino a dodici o a ventiquattro mesi a partire dal momento in cui è stata registrata la regolarizzazione della sua posizione attraverso il saldo e stralcio) e solo dopo il decorso di dodici o ventiquattro mesi è possibile chiederne la cancellazione. Questo è quello che stabilisce l’articolo 6, punto 2, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali in vigore dal 1° gennaio 2005;
  • se, invece, non c’è stato da parte del lettore alcun inadempimento contrattuale oppure se il preavviso di segnalazione al Crif non fu regolare (perché ad esempio la banca non è in grado di dimostrare di averlo inviato nemmeno al suo vecchio indirizzo), allora questi può chiederne l’immediata cancellazione facendo prima reclamo scritto alla banca stessa e, poi, eventualmente ricorso all’Arbitro bancario finanziario.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte

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