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  • Il pignoramento è il primo atto del procedimento esecutivo, cioè dell’azione con cui il creditore agisce al fine di ottenere il pagamento del proprio diritto di credito.
  • Il principale effetto del pignoramento è rendere relativamente inefficace qualsiasi atto di disposizione del bene che è gravato.
  • Il pignoramento può presentare vizi originari o sopravvenuti, quando, per esempio, il titolo esecutivo perde efficacia.

Il pignoramento è una fattispecie molto comune. I tribunali, infatti, sono pieni zeppi di cause di esecuzione che consentono il soddisfacimento del creditore, se il debitore non collabora.

Il debitore può rispondere del debito di ogni bene, attuale o futuro, presente nel proprio patrimonio. Egli non può pregiudicare questa garanzia: ove compia atti di disposizione si può ricorrere ad azione revocatoria e, talvolta, al pignoramento nelle forme dell’art. 2929 bis c.c.

Come può rivalersi il creditore? Cosa succede se però il pignoramento è illegittimo? Nel seguente articolo tratteremo proprio del pignoramento illegittimo. In particolare, spiegheremo cosa succede in caso di illegittimità, quali sono i tipi di vizi, cosa si intende per vizio sopravvenuto.

Infine, ti diremo brevemente quali sono i rimedi a tua disposizione nel caso in cui si dovessero verificare danni in conseguenza del pignoramento illegittimo.

Quando il pignoramento è illegittimo?

Il pignoramento è l’atto introduttivo del procedimento esecutivo, cioè di quell’azione che viene esperita dal creditore avverso il proprio debitore se risulta essere inadempiente

L’azione esecutiva implica, in primo luogo, l’accertamento del diritto di credito: questo deve essere contenuto in un titolo, come sentenza o provvedimento, che costituisce titolo esecutivo. 

L’atto di pignoramento presuppone il titolo: esso consente di rendere indisponibile il bene oggetto dell’atto. In tal modo, il creditore potrà eventualmente rivalersi su tale bene, cioè venderlo e trattenere parte del ricavato equivalente al valore del proprio diritto di credito. 

Il pignoramento può essere, talvolta, illegittimo. Tale illegittimità è:

  • originaria, quando presenta eventuali vizi;
  • sopravvenuta, quando, per esempio, il titolo esecutivo su cui esso si fondava è venuto meno.

La prima ipotesi è di facile soluzione, mentre la seconda risulta assai più complessa. 

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Opposizione agli atti esecutivi: a cosa serve?

Se l’atto di pignoramento presenta vizi originari, cioè sin dall’origine l’atto non è conforme al paradigma legale, allora, è possibile ricorrere all’opposizione agli atti esecutivi. Di cosa si tratta?

È una procedura che consente di ottenere la tutela avverso un atto del procedimento esecutivo, quando, appunto, questo presenti dei vizi, cioè non è posto in essere secondo le regole dettate dal legislatore. Tramite opposizione è possibile far valere i vizi del titolo, del precetto o di ogni altro atto del procedimento esecutivo.

Tale opposizione può essere proposta da chiunque sia stato leso dall’atto del procedimento di esecuzione, quindi da:

  • il debitore esecutato;
  • il terzo proprietario del bene oggetto di esecuzione;
  • il destinatario dell’atto esecutivo;
  • il creditore procedente o intervenuto, quando l’atto esecutivo irregolare produrrebbe un danno a suo carico.

L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dall’atto che presenta il vizio. In base a quanto disposto dall’art. 176 c.p.c., il termine per proporre opposizione agli atti per i provvedimenti assunti in udienza decorre dalla data della loro assunzione. In particolare, il termine di 20 giorni decorre sia per l’opposizione al titolo esecutivo che al pignoramento, oltre che ad ogni altro atto del procedimento esecutivo.

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Cosa succede in caso di vizi sopravvenuti?

L’opposizione agli atti esecutivi può essere certamente impiegata in caso di vizi originari del pignoramento. Cosa succede se il vizio è sopravvenuto? La giurisprudenza ha esaminato il caso del pignoramento viziato a seguito di sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo.

La questione è sorta in un caso molto peculiare, esaminato dalla Cassazione, perché si trattava di un procedimento esecutivo a cui avevano partecipato tutti i creditori del debitore. In questo caso, se il titolo esecutivo è inefficace, cosa succede?

Secondo un orientamento, doveva ritenersi travolta tutta la procedura, salvo che un creditore avesse posto in essere un autonomo atto di pignoramento. Altro orientamento, invece, aveva escluso che fosse caducata l’intera procedura, purché comunque ciascun creditore avesse autonomo titolo esecutivo.

Per approfondire, ti invitiamo Atto di precetto: cos’è e cosa succede dopo la notifica

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Cosa ha previsto la Cassazione

Come dicevamo nel precedente paragrafo, la Cassazione si è occupata della questione in esame e ha dato una propria soluzione. In particolare, si legge in una pronuncia a Sezioni Unite che:

nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall’inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell’interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell’originario pignoramento.

Ne consegue che, qualora, dopo l’intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l’illegittimità dell’azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caduto, bensì resta quale primo atto dell’iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante.

In sostanza, dice la Cassazione che, nonostante il vizio e l’inefficacia del titolo, se interviene nella procedura un creditore dotato di autonomo titolo, il pignoramento è salvo.

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Risarcimento del danno per pignoramento “inutile”

Se il pignoramento presenta un vizio, quindi viene meno a seguito dell’opposizione agli atti esecutivi, può qualificarsi come pignoramento incauto. Quindi, la giurisprudenza ha qualificato come imprudente il pignoramento che è anche illegittimo.

Cosa può fare il debitore o il terzo interessato? In questo caso, oltre all’opposizione all’esecuzione, è possibile anche ottenere il risarcimento dei danni. Infatti, la giurisprudenza ha esaminato il caso e ha sostenuto che può qualificarsi come una fattispecie di lite temeraria

Il legislatore prevede una disciplina particolare del danno da lite temeraria, perché si tratta di una responsabilità aggravata. Al ricorrere di specifiche condizioni, è previsto un danno cosiddetto punitivo, perché sottratto all’onere della prova e finalizzato a sanzionare l’autore della condotta illecita. Anche l’elemento soggettivo è presunto, nel senso che si presume la colpa grave o malafede dell’autore della lite temeraria.

In questa evenienza, il creditore ha posto in essere una lite temeraria perché, pur rendendosi conto che il proprio titolo esecutivo sia caduto, continua la procedura di espropriazione forzata che aveva iniziato sulla base di un titolo in quel momento valido ed efficace.

Quindi, questa ipotesi di risarcimento del danno sorge quando: 

  • è fatta opposizione agli atti esecutivi, perché il titolo esecutivo è viziato;
  • anche se è riconosciuto il vizio, il creditore prosegue il pignoramento, così ottenendo un beneficio indebito.

Ti consigliamo anche di approfondire l’argomento leggendo: Pignoramento: che cos’è e quali sono le diverse tipologie

pignoramento illegittimo e risarcimento dannipignoramento illegittimo e risarcimento danni

Come si presenta la richiesta di risarcimento danni?

La disciplina della fattispecie in questione è stata oggetto di un intervento delle Sezioni Unite. In tali casi, il debitore ha tre modi per agire e formulare la richiesta di risarcimento danni per lite temeraria:

  1. in sede di cognizione, cioè nel giudizio dove si è formato il titolo, se la causa di cognizione risulta ancora pendente;
  2. davanti al giudice dell’esecuzione presso il quale è stata presentata opposizione;
  3. in un autonomo giudizio, a prescindere dai precedenti processi svoltisi, la parte lesa può comunque presentare autonoma azione.

Ti consigliamo anche di leggere: Pignoramento presso terzi: definizione, procedura, come opporsi

Pignoramento illegittimo – Domande frequenti

Quando il pignoramento è illegittimo?

Il pignoramento è illegittimo quando presenta vizi originari o vizi sopravvenuti, questa seconda ipotesi si verifica quando, ad esempio, il titolo esecutivo diventa inefficace in un secondo momento.

Cosa si può fare in caso di pignoramento illegittimo?

In caso di pignoramento illegittimo, è possibile ricorrere all’opposizione agli atti esecutivi. In caso di inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo, se concorrono più creditori nella procedura esecutiva e sono dotati di titolo autonomo, il pignoramento sopravvive.

Quando si può chiedere il risarcimento dei danni?

Nell’ipotesi di pignoramento illegittimo, se il creditore continua la procedura esecutiva, nonostante l’inefficacia del titolo, è esposto ad azione di risarcimento del danno per lite temeraria.

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