Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Cessazione dell’efficacia del precetto e decadenza: natura giudica del termine di cui all’art. 481, co. 1, c.p.c.

L’art. 481 c.p.c. detta, nel primo comma, una regola di estrema chiarezza: «Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione». Si parla espressamente di “termine” e di inefficacia.

Tuttavia, l’estrema chiarezza non ha evitato il sorgere di varie problematiche che riguardano, da un lato, limiti e portata dell’ “inefficacia”; dall’altro, l’individuazione dell’inattività, così sanzionata dalla norma in discorso.

Invero, non è proprio parlare di sanzione, atteso che, come vedremo a breve, ci si trova a fronte di “

decadenza”, riguardo alla quale, com’è noto, si prescinde dalle situazioni soggettive ed oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del termine.

Pertanto, l’ordinamento si limita, in tema di decadenza, a costatare; meno che mai potrebbe sanzionare alcunché.

È da notare, inoltre, che, in coerenza con le regole sostanziali (art. 2969 c.c.), l’inefficacia del precetto, causata dall’inutile decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione, non è rilevabile d’ufficio.

Natura giudica del termine di cui all’art. 481, co. 1, c.p.c.

Ci si è chiesti se il termine di cui all’art. 481 c.p.c. abbia natura sostanziale o processuale.

Non si tratta sicuramente di termine processuale ed a confermarlo è stata anche la Corte di Cassazione già negli anni Ottanta (sent. 3457/1980), nella quale si chiarì che la sospensione di diritto dei termini processuali (

peraltro, da ultimo modificata dal D.L. 132/2014, conv., con modif., dalla L. 162/2014: dall’ 1 al 31 agosto di ogni anno) non è applicabile al termine di efficacia del precetto (cioè 90 giorni dalla sua notificazione); ciò perché tale termine non ha carattere processuale, in quanto il precetto costituisce un presupposto preliminare ed estrinseco al procedimento esecutivo, che ha come suo unico scopo, come più volte specificato, quello di costituire in mora il debitore e consentirgli, mediante l’intimazione, il “volontario adempimento”.

Ciò rafforza, d’altra parte, quanto avevamo sostenuto con riguardo alla natura del precetto e al momento di inizio del processo esecutivo.

Tuttavia, si deve dar conto di un totalmente diverso opinare da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Vicenza sent. 22-3-2012), la quale ha invece ritenuto che: a) ai procedimenti esecutivi e ai relativi termini si applica la sospensione feriale dei termini; b) l’esecuzione forzata si inizia con il pignoramento, ai sensi dell’art. 491 c.p.c.; c) il pignoramento è già, quindi, un atto del procedimento implicante attività processuale, come tale soggetta alla sospensione feriale.

Il termine di cui all’art. 481 c.p.c. è termine di decadenza e non di prescrizione in quanto non riguarda l’effetto sostanziale del precetto ma l’inattività processuale del creditore che non inizia l’esecuzione (Cass. 9966/2006)

Sotto altro profilo, poi, un altro problema relativo al termine di cui all’art. 481 c.p.c. in esame è quello relativo all’inquadramento dello stesso come termine di decadenza o come termine di prescrizione.

Netta al riguardo, però, è stata la scelta della S.C. che, nella sent. 9966/2006, ha ritenuto che il termine di novanta giorni in esame, come accennato, è un termine di decadenza e non di prescrizione, in quanto attiene all’inattività processuale del creditore e non all’ “effetto sostanziale” del precetto. Dunque, se entro il termine suddetto è iniziata l’esecuzione «esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all’unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo

».

Si deve segnalare, al riguardo, il contrario avviso di parte della dottrina [28] che ha osservato che «nessuna disposizione stabilisce che, iniziata una determinata espropriazione nel termine prescritto, il termine per iniziare altre espropriazioni rimane sospeso».

L’osservazione, senz’altro suggestiva, appare, però, a parere di chi scrive, infondata; invero, la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione sopra riportata, non perché esista una norma che specificamente ciò preveda, bensì in applicazione di principi generali.

Inquadrato il termine in esame come termine di decadenza, proviamo ora a capire qual è la ratio alla base degli istituti, rispettivamente, della decadenza e della prescrizione.

Si ritiene che l’istituto della decadenza e quello della prescrizione, anche se simili per diversi aspetti, assolvano a funzioni diverse: la decadenza alla necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un ristretto lasso di tempo e a prescindere, quindi, dalle circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti; la prescrizione alla funzione più generale della

certezza dei rapporti, nel presumere legalmente l’abbandono del diritto in base alla protratta inerzia del titolare, non dovuta a cause che giustifichino la sospensione o l’interruzione.

Del resto, va constatato che il legislatore non solo ha distintamente disciplinato entrambi gli istituti (rispettivamente negli artt. 2934-2963 c.c. per la prescrizione; negli artt. 2964-2969 c.c., per la decadenza) ma, in concreto, ha previsto più volte − per lo stesso diritto − la concorrenza di termini decadenziali e di prescrizione (es. artt. 1495, 1497, 1667 c.c.), come effetto dell’evidente presupposto che diverse sono le funzioni cui assolvono i due istituti.

Quindi, in forza dei principi generali, evitata la decadenza, l’azione si potrà proporre (e riproporre) nel termine di prescrizione.

Dunque, una volta che il termine di novanta giorni (dalla notificazione del precetto) sia trascorso inutilmente, può accadere che l’intimante proceda parimenti, come se nulla fosse, ad atti di esecuzione.

Conseguenze processuali della sopraggiunta inefficacia dell’atto di precetto

Come già accennato in precedenza, secondo la giurisprudenza, l’inefficacia (o la mancanza) del precetto causa un vizio dell’atto di esecuzione successivo, per

difformità dal suo schema legale, che non è rilevabile d’ufficio, ma solo mediante l’opposizione degli atti esecutivi da proporsi contro il primo atto dell’esecuzione. Ha osservato, in particolare, la S.C. che: «la qualificazione del precetto come presupposto processuale, cioè come condizione perché il giudice dell’esecuzione, un volta iniziata l’esecuzione forzata, senza che sia messo in discussione il diritto risultante dal titolo, sia tenuto a porre in essere gli atti necessari alla realizzazione di tale diritto, non è da sola idonea a decidere del se l’inefficacia del precetto debba essere rilevata di ufficio». Quindi, l’inefficacia del precetto, così come la totale mancanza dello stesso, «dà luogo ad una situazione processuale in cui, da un lato, non è in contestazione il diritto a procedere ad esecuzione forzata in capo alla parte che ha dato inizio al processo ed in confronto di quella contro cui il primo atto dell’esecuzione è stato compiuto, da altro lato, questo atto presenta una difformità dal suo schema legale, difformità costituita dall’assenza di un suo antecedente necessario».

Ma perché, secondo la consolidata giurisprudenza, il mezzo processuale per rilevare la cessata efficacia del precetto è costituito dall’opposizione agli atti esecutivi e non dall’opposizione all’esecuzione?

La Corte di Cassazione, nella sent. 21683/2009, in particolare, ha chiarito che, qualora la parte esecutata deduca la nullità del pignoramento per cessata efficacia del precetto, dovrà ricorre all’opposizione agli atti esecutivi in quanto, in questa ipotesi, si contesta la validità di un singolo atto del procedimento, considerata dall’art. 481 c.p.c. come condizione di validità di tutti i susseguenti atti, non il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell’azione intentata, ipotesi nella quale, invece, sarebbe stata necessaria opposizione all’esecuzione.

Tuttavia, dobbiamo chiarire un punto. La sentenza richiamata assimila l’ipotesi di cessazione dell’efficacia del precetto con quella, diversa, della mancanza totale dello stesso e quest’assimilazione può suscitare qualche perplessità, nel senso che,

a parere di chi scrive, le argomentazioni espresse dalla S.C., in riferimento alla cessazione dell’efficacia del precetto per inutile decorso del termine di cui all’art. 481, co. 1, c.p.c., non sarebbero estendibili all’ipotesi di mancanza del precetto medesimo. La mancanza del precetto non integra, infatti, un’ipotesi di atto di esecuzione (facciamo l’esempio più ricorrente, il pignoramento) che presenta solo una difformità dal suo schema legale: un’esecuzione, intrapresa in assenza dell’atto di precetto, sarebbe da ricondurre allo schema del comportamento temerario. Non si può negare, infatti, che, in assenza dell’atto di precetto, non sarebbe materialmente possibile procedere a qualsivoglia esecuzione.

Per quale somma? In relazione a quale comportamento? E il ruolo dell’ufficiale giudiziario? In questo senso, peraltro, non dimentichiamo che, come ha osservato autorevole dottrina: «l’accertamento dell’esistenza dei presupposti di legittimità dell’attività esecutiva richiesta dal creditore, concretizza un potere-dovere dell’ufficiale giudiziario di verificare all’atto della richiesta e prima di intraprendere l’esecuzione, se tali presupposti sussistano. Spetta, quindi, a questi la verifica della validità formale degli atti e della loro regolare notifica

».

La parte esecutata, che deduca la nullità del pignoramento per cessata efficacia del precetto, dovrà ricorrere all’opposizione agli atti esecutivi in quanto, in questa ipotesi, si contesta la validità di un singolo atto del procedimento e non il diritto della controparte di procedere in via esecutiva o la legittimità dell’azione intentata.

Dunque, sempre a parere di chi scrive, assimilare la cessazione di efficacia del precetto alla mancanza dello stesso è eccessivo, operandosi un riferimento ad una situazione, in realtà, irrealizzabile.

Si consideri, poi, che l’art. 492 c.p.c. contiene un riferimento, nell’ultimo comma, ai casi nei quali la legge richiede che l’ufficiale giudiziario, nel compiere il pignoramento, sia munito del titolo esecutivo. Se ne dovrebbe dedurre che siano previste ipotesi di esecuzioni nelle quali l’ufficiale giudiziario possa non essere munito di titolo esecutivo. D’altra parte, anche autorevole dottrina ha osservato che: «di regola, l’ufficiale giudiziario, quando effettua il pignoramento, deve essere munito del titolo esecutivo

», non è detto, però, in quali casi possa non esserne munito.

Mai, però, il legislatore ha previsto una possibilità di esecuzione senza atto di precetto. Sia chiaro, infatti, che il particolare al quale facciamo riferimento non deve trarre in inganno; il titolo esecutivo esiste e deve esistere, che poi l’ufficiale giudiziario, nell’eseguire lo specifico incombente, ne sia munito o meno, è tutt’altro discorso.

Poniamoci, poi, un altro problema: quando il precetto sia diventato inefficace, per decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione, cosa avviene? Il creditore intimante può redigere e notificare un nuovo atto di precetto.

Nulla si deve fare, invece, per quanto attiene al titolo esecutivo, atteso che «va premessa l’esistenza, nella disciplina codicistica dell’esecuzione forzata, di un principio generale di unicità della notificazione del titolo esecutivo, desumibile sul piano sistematico sia dalla circostanza che per il titolo esecutivo, diversamente dal precetto, non sono sanciti termini legali di efficacia (ferma sempre restando l’applicabilità della disciplina generale in tema di prescrizione), sia dalla previsione del rilascio di una sola copia in forma esecutiva, salva l’ipotesi di perdita incolpevole (art. 476 del codice di procedura civile e art. 154 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice)

».

In caso di inefficacia del primo precetto è possibile un secondo precetto nel quale non possono però essere inserite le spese del (primo) precetto divenuto inefficace, fatta eccezione per l’ipotesi in cui l’inefficacia sia derivata da un’inerzia dovuta al succedersi delle vicende di causa, in questo caso è possibile inserire nel secondo precetto le spese effettivamente sostenute relative al primo precetto.

Nel nuovo atto di precetto non possono però essere riportate, al fine del recupero, le spese del precetto divenuto inefficace.

È costante insegnamento della S.C., infatti, che la sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese del precetto ormai perento restino a carico dell’intimante, atteso che è applicabile, anche in questa ipotesi, il principio stabilito dall’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall’art. 632 c.p.c. che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

Secondo la giurisprudenza vi sono però delle eccezioni: «La sopravvenuta inefficacia del precetto non seguito dall’inizio dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non comporta, se l’inerzia è dovuta al succedersi delle vicende di causa (nella specie, opposizione al precetto e provvedimento giudiziario di sospensione della esecuzione, poi, revocato), la perdita del diritto della parte al rimborso delle relative spese e competenze che si riferiscono ad un atto effettivamente compiuto e ad esborsi, quindi, realmente eseguiti», come ad esempio la registrazione della sentenza; queste spese, dunque, possono essere correttamente inserite nel secondo precetto.

Pignoramento negativo e pignoramento mancato

Riteniamo, a questo punto, legittima una domanda: il pignoramento negativo evita la perenzione?

Il quesito deve essere precisato, con un richiamo al distinguo tra pignoramento negativo e pignoramento infruttuoso, da un lato, e pignoramento mancato (tentativo di pignoramento), dall’altro.

Se non si fissano questi paletti, il discorso, inevitabilmente, si complica.

Non si rinvengono (numerosi) precedenti, però la S.C., nel 2011, con sent. n. 8298, ha ricordato che «l’art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell’intimante, in forza del combinato disposto dell’art. 310 e dell’art. 632, ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate». In parte è dunque ribadito un concetto che abbiamo già esaminato in tema di spese dell’atto di precetto divenuto inefficace. Però, di nostro interesse, al momento, è il richiamo al pignoramento negativo equiparato al mancato inizio dell’espropriazione forzata.

Il pignoramento negativo è, nella pratica del ramo d’attività, sinonimo di pignoramento infruttuoso, la cui conseguenza sarebbe, senz’altro, l’inefficacia dell’atto di precetto.

Ad onor del vero, il pignoramento negativo (o infruttuoso) ha comportato l’attivarsi dell’intimante che ha passato gli atti per il pignoramento, ha incaricato l’ufficiale giudiziario di recarsi nella casa del debitore (e negli altri luoghi a lui appartenenti), magari curando, poi, di trovarsi ivi presente di persona.

Il fatto che si debba constatare l’inesistenza di beni utilmente pignorabili è semplicemente conseguenza di un puro caso, indipendente dall’attivarsi dell’intimante, attivarsi che certo ci deve essere stato.

La sanzione d’inefficacia del precetto per inutile decorso dei novanta giorni di cui all’art. 481 c.p.c., sembrerebbe tradire lo spirito della norma che, evidentemente, fa riferimento all’inattività, non all’attività non baciata dalla fortuna.

Concettualmente diverso, invece, è il pignoramento mancato, ipotesi che si verifica quando non si sia potuto procedere alle attività di cui all’art. 513 c.p.c.: casa o locale chiuso, mancanza di mezzi idonei per aprire porte, ripostigli etc.

Anche in questo caso, però, se è verbalizzato l’accesso tentato, non si vede come si possa sanzionare l’atto di precetto con la cessazione di efficacia.

È vero che, come più volte detto, il termine di cui all’art. 481 c.p.c. è decadenziale, per cui non vi sono possibilità di far valere sospensioni o interruzioni del termine stesso, né può aver rilievo l’eventuale attivarsi dell’interessato; qui, però, si tratta di precisare che, con l’accesso dell’ufficiale giudiziario presso i luoghi di cui all’art. 513 c.p.c., oppure con la notifica di cui all’art. 608, co. 1, c.p.c. ovvero con la notificazione di cui all’art. 555 c.p.c., l’esecuzione è iniziata, ”indipendentemente ed a prescindere” dalla fruttuosità, dalla vantaggiosità, dalla fattibilità.

Invero, la problematicità “classica” riguarda il pignoramento mobiliare, relativamente al quale possono aversi i casi, appena cennati, di pignoramento negativo (o infruttuoso) e pignoramento mancato.

Il secondo comma dell’art. 481 c.p.c.

Secondo quanto dispone il secondo comma dell’art. 481 c.p.c.: «

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627».

L’art. 627 c.p.c., che disciplina la riassunzione del processo di esecuzione che sia stato sospeso, in particolare, dispone che: «Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta l’opposizione».

Dunque, osserviamo come, a dispetto di una semplicità di formulazione del secondo comma dell’art. 481 c.p.c., si apre la porta ad una serie di problemi interpretativi.

Si deve osservare che, talvolta, gli operatori del diritto (e, nel caso di specie, lo ha fatto il legislatore) indicano genericamente, come «opposizione a precetto» due fenomeni del tutto diversi, sia per i presupposti sia per le finalità: da un lato, c’è la contestazione del diritto della parte istante di agire in executivis

, quindi è investito l’an dell’azione esecutiva (opposizione all’esecuzione); dall’altro, la contestazione investe il quomodo del procedimento, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto, ovvero, infine, di tutti i successivi atti esecutivi (opposizione, per l’appunto, agli atti esecutivi).

Nella disposizione in esame, c’è un generico riferimento all’ ”opposizione” per quanto riguarda l’atto in grado di provocare il decorrere della sospensione di efficacia del precetto.

Si deve, però, precisare che detta sospensione, secondo la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. 2123/1998), consegue alla proposizione sia di opposizione all’esecuzione sia agli atti esecutivi e, secondo autorevole dottrina, il momento a partire dal quale deve riprendere a decorrere quel termine è indicato con “il troppo semplicistico” richiamo all’art. 627 c.p.c.

È stato, poi, opportunamente, rilevato da autorevole dottrina che la sospensione del termine di efficacia dell’atto di precetto (art. 481, co. 2, c.p.c.) non deve essere confusa con la sospensione dell’esecuzione forzata o del processo esecutivo, che è quella concretamente considerata dall’art. 627 c.p.c. Conforta, in tal senso, anche una pronuncia (sent. 8465/2011), con la quale la S.C ha chiarito che

l’opposizione a precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all’esecuzione, in quanto l’art. 481 c.p.c. ad essa ricollega soltanto l’effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto medesimo e non quello della sospensione dell’esecuzione, che è istituto diverso «senza che rilevi in contrario che l’identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia, per questo, come per l’altro, desumibile dall’art. 627 c.p.c.».

Per completezza, è inoltre bene tener presente che, secondo la giurisprudenza, il termine di cui all’ art. 481 c.p.c. è sospeso, oltre che nel caso di opposizione, espressamente previsto dal secondo comma dell’articolo citato, anche nel caso in cui una norma disponga una proroga dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili. Invero, con più compiutezza, si può dire che il termine de quo è sospeso in tutti i casi nei quali sia impossibile, per legge, o per provvedimento del giudice, proseguire l’esecuzione.

In giurisprudenza si rinvengono diverse sentenze che si sono occupate, negli anni, della sospensione del termine di cui all’art. 481 c.p.c., precisandone limiti e portata.

Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sent. 9360/2008, ha osservato che «ll termine d’efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell’esecuzione disposta, ai sensi dell’art. 373, comma secondo, c.p.c., per avvenuta proposizione del ricorso per cassazione».

Ancora, il Tribunale Civile di Padova, con sent. del 21-11-1999 (in Arch. loc. e cond. 2000), chiarì che «Per effetto della L. n. 431/1998, durante il periodo di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (degli immobili) debbono ritenersi sospesi anche i termini ex art. 481 c.p.c. per la messa in esecuzione del precetto che non siano già perenti».

Peraltro, a parere di chi scrive, nelle pur disparate pronunce, si deve leggere una linea di tendenza interpretativa, rispettosa del brocardo “nemo ad impossibilia tenetur” .

Senza sottovalutare un’osservazione, in parte motiva, del Tribunale Civile di Padova, nella sentenza appena citata: «La questione, peraltro, resta comunque regolata dai principi generali di cui il secondo comma dell’art. 481 c.p.c. resta una semplice espressione particolare: il termine di efficacia del precetto, previsto dall’art. 481, comma 1, c.p.c., infatti, come affermato dalla Suprema Corte, rimane sospeso non solo se contro lo stesso è proposta opposizione ma anche qualora sopravvenga una norma che disponga una proroga dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili

».

Il secondo comma dell’art. 481 c.p.c., dunque, è espressione particolare di principi generali.

Peraltro, in tale ottica, è bene richiamare l’attenzione su una parallela linea di tendenza, risultante da alcune sentenze della Corte Costituzionale.

Anche in tale caso, la soluzione di casi particolari è stata rinvenuta dal Giudice delle Leggi nei principi generali evincibili, in questi casi, dal dettato costituzionale.

L’argomento è di nostro interesse, per il riferimento al dies a quo di cui al secondo comma dell’art. 481 c.p.c., cioè la notificazione del precetto.

In più occasioni, il Giudice delle Leggi si è dovuto occupare del fenomeno relativo alla decorrenza di termini codicisticamente previsti senza riferimento alla conoscenza che la parte abbia avuto dell’evento, a decorrere dal quale, avrebbe dovuto tenere un certo comportamento o, più brevemente, attivarsi.

Si tratta, per quanto in questa sede interessa, di tre sentenze:

— la sent. n. 139/1967, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c., per la parte in cui fa decorrere dalla data dell’interruzione del processo il termine

per la sua prosecuzione e la sua riassunzione, anche nei casi regolati dall’art. 301 (morte, radiazione o sospensione del procuratore costituito);

— la sent. n. 34/1970, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, co. 1, c.p.c., nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso;

la sent. n. 159/1971, con la quale fu dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo, interrotto ai sensi dell’art. 299 dello stesso codice, decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza; inoltre, con la medesima sentenza, in applicazione dell’art. 27 L. 87/1953, fu dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell’art. 300, co. 3, (morte o perdita della capacità della parte costituita personalmente) decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza

.

È quindi evidente l’utilità di un punto fermo nella ricostruzione dell’iter argomentativo che ha portato alle dichiarazioni d’incostituzionalità sopra specificate: la violazione dell’art. 24 della Costituzione, cioè del diritto di difesa.

Nella citata sentenza n. 159, il riferimento che segue immediatamente all’art. 305 c.p.c. è all’art. 299 c.p.c. che, però, si noti, non è stato oggetto di denuncia.

Nella sentenza, infatti, si legge che, nelle ipotesi dell’art. 299 cit., non c’è violazione dell’art. 24 Cost. «perché l’interruzione é comminata proprio per assicurare alla parte o ai di lei eredi la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi e l’effettivo esercizio del diritto di difesa»; la denuncia, invece, come si é detto, riguarda «l’art. 305 in relazione all’art. 299». Nelle ipotesi dell’art. 299 c.p.c., infatti, cioè di morte o impedimento della parte prima della costituzione, l’estinzione del processo può essere impedita mediante la prosecuzione o la riassunzione dello stesso

. Si “presuppone”, così, osserva la Corte, che l’evento interruttivo sia stato conosciuto tempestivamente dagli eredi della parte deceduta o dalla controparte e che quindi gli uni o l’altra siano in condizione di attendere con diligenza alla tutela dei rispettivi diritti e interessi. Tuttavia, qualora i detti soggetti non vengano tempestivamente a conoscenza di quell’evento, non possono fare nulla per impedire il prodursi dell’effetto estintivo: ecco la violazione dell’art. 24 Cost.

Dunque, precisa la Corte, facendo decorrere il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo dalla data dell’evento interruttivo anziché dal momento in cui la parte interessata abbia avuto effettiva conoscenza dell’evento medesimo «non risultano garantite la tutela giurisdizionale e la difesa in ogni stato e grado del procedimento. Gli eredi della parte deceduta, ad esempio, che non sappiano della morte del loro dante causa, non sono infatti posti in grado di far valere in giudizio le loro pretese. Il

contraddittorio, inoltre, non si può regolarmente instaurare e mantenere. Il diritto di difesa non viene assicurato in modo effettivo ed adeguato ed indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene. In particolare, non é garantito in relazione alla vicenda interruttiva, perché l’interruzione é ordinata in maniera produttiva di possibili svantaggi ad alcuna delle parti e segnatamente nelle fasi di impugnazione. E in presenza di un termine legale di deliberazione, la norma in esame non dà al soggetto la possibilità di utilizzare per intero il tempo da essa assegnato (…)».

Un preciso richiamo alle citate sentenze della Corte Costituzionale, in tema di secondo comma dell’art. 481 c.p.c., è contenuto anche in un’altra massima della Corte di Cassazione (Cass. 19228/2007), con riguardo ad un caso molto specifico: «Qualora nel corso dell’esecuzione immobiliare, dopo che sia stato emesso il decreto di trasferimento e l’assegnatario abbia intimato precetto di rilascio dell’immobile sulla base di detto titolo esecutivo (art. 586, terzo comma, c.p.c.), il giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione agli atti esecutivi, abbia disposto (art. 618, primo comma, c.p.c.) che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all’udienza fissata per la comparizione delle parti e poi, in detta sede, abbia revocato il provvedimento reso inaudita altera parte, con ordinanza non pronunziata in udienza, il termine di cui all’art. 481, primo comma, c.p.c., rimasto sospeso, riprende a decorrere non dalla pubblicazione dell’ordinanza, ma dalla sua comunicazione, che segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell’ordinanza (art. 134, secondo comma, c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività. A tale conclusione si deve pervenire non tanto sulla scorta dell’art. 627 c.p.c., nella parte in cui fa riferimento alla comunicazione della sentenza non passata in giudicato, come al momento in cui il termine riprende a decorrere, quanto dell’esigenza che dell’art. 481, secondo comma, c.p.c., sia fatta un’applicazione costituzionalmente orientata, a garanzia del diritto di difesa, tenuto conto delle sentenze della Corte costituzionale 15 dicembre 1967 n. 139 e 6 luglio

1971 n. 159, oltre che, in particolare, della sentenza dello stesso giudice delle leggi 4 marzo 1970 n. 34, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 297 c.p.c., nella parte in cui dispone che il termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza del processo di cognizione sospeso decorre dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne hanno le parti del processo sospeso».

Infine, nella sentenza n. 159 in esame, è seguita, come detto, una dichiarazione d’incostituzionalità derivata (art. 27 L. 87/1953) dell’art. 305 c.p.c. e, notiamo, non dell’art. 300, co. 3, c.p.c. che è, per così dire, il dato normativo, fermo il quale, si dà ragione della pronuncia.

Dunque, un principio è evincibile dal tutto: non si può consentire che decorra un termine, senza che la parte, tenuta ad un certo comportamento, ignori l’evento o l’accadimento che ha determinato lo scoccare “dell’ora X” , quindi l’inizio della decorrenza.

Sia chiaro: il riferimento è al decorrere di un termine di decadenza e la casistica è quanto mai ampia, così come il numero di interventi del Giudice delle Leggi, tendente a portare al rispetto del principio sopra riassunto.

All’operatore del diritto il compito di umanizzare le norme, anche a mezzo di interpretazione costituzionalmente orientata.

CONCLUSIONI

L’atto di precetto diventa inefficace quando, dalla sua notificazione, siano decorsi novanta giorni senza che si sia dato inizio all’esecuzione.

Al riguardo, è bene tenere presente il brocardo: «nemo ad impossibilia tenetur». All’operatore del diritto si deve sinceramente augurare di essere guidato, nel proprio cammino, oltre che dal diritto, anche dal senso di giustizia.

Vorremmo ricordare le parole di un Giurista, Magistrato che aveva dedicato tutta la propria vita ad attività di studio in materie non solo giuridiche: «Il diritto ha la funzione di concorrere al bene degli uomini: promuovendo lo sviluppo, il lavoro comune, la liberazione dell’umanità. La legge è uno strumento, non un feticcio da contemplare. La legge è uno strumento da usare, per il bene degli uomini (Mario Elia, Origini e funzione del diritto, ERI, 1972, Torino).

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui