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Qualora il giudice assegni un termine maggiore rispetto a quello previsto dall’art. 616 c.p.c. (tre mesi), non incorre in decadenza la parte che introduce il giudizio oltre lo spirare dei tre mesi, ma entro il termine concretamente assegnatoli.

La legge che rimette al giudice di determinare un termine di decadenza entro un limite minimo e massimo non fissa essa stessa un termine perentorio, sostituivo di quello giudiziario cui le parti debbano comunque attenersi.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con una recente sentenza.

La vicenda trae origine dalla sentenza emessa dal Tribunale di Genova che condannava due fratelli al risarcimento dei danni derivanti dalla nullità della compravendita di quattro immobili che, per circonvenzione della venditrice incapace, gli stessi avevano a suo tempo acquistato a prezzo irrisorio, peraltro neppure concretamente corrisposto.

In forza di tale titolo, i creditori hanno dunque precettato il pagamento delle somme liquidate dal Tribunale, effettuando successivamente un pignoramento presso terzi.

A seguito dell’opposizione proposta dagli esecutati, il Giudice dell’esecuzione ha disposto la parziale sospensione del processo esecutivo e ha assegnato le somme residue, concedendo il termine di sei mesi per introdurre il giudizio di merito, successivamente ritualmente istaurato dai creditori procedenti.

Costituendosi nel relativo giudizio di merito, l’opponente ha eccepito la tardività dell’introduzione del giudizio di merito, in quanto asseritamente perfezionatasi oltre la scadenza del termine trimestrale di cui all’art. 307 c.p.c., ma il Tribunale di Genova e successivamente la Corte d’appello di Genova hanno respinto l’opposizione.

Gli esecutati hanno proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione dell’art. 307 c.p.c., osservando che il Giudice dell’esecuzione avesse assegnato un termine di sei mesi per introdurre il giudizio di merito, quando il termine perentorio da osservare sarebbe invece stato quello di tre mesi stabilito dalla citata disposizione.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha preliminarmente specificato che, ai sensi dell’art 616 c.p.c, il termine che il Giudice dell’esecuzione deve assegnare alle parti, all’esito della fase sommaria, per introdurre il giudizio di merito o riassumerlo davanti all’ufficio giudiziario competente deve essere contenuto entro un minimo (un mese) ed un massimo (tre mesi) stabiliti dall’art. 307, comma 3, c.p.c.

In conclusione, tuttavia, nel caso in esame la cassazione ha affermato che qualora il Giudice assegni un termine maggiore, non incorre in decadenza la parte che introduca il giudizio oltre lo spirare dei tre mesi, ma entro il termine concretamente assegnatoli. Difatti, la legge che rimette al Giudice di determinare un termine di decadenza entro un limite minimo e massimo non fissa essa stessa un termine perentorio, sostituivo di quello giudiziario a cui le parti debbano comunque attenersi.

Cass., Sez. III, 5 giugno 2020, n. 10806Mirko Martini – m.martini@lascalaw.com

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