Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2024 il DDL autonomia differenziata.
Il DDL divenuto legge mira a decentralizzare il potere decisionale dello Stato dando alle Regioni a statuto ordinario, forme di autonomia su 23 materie, come previsto dall’articolo 116 della Costituzione. Le materie includono Salute, Istruzione, Ambiente, Energia e altri possibili settori deiniti.
Secondo la maggioranza, il decentramento della nuova legge semplifica le procedure, mentre per le opposizioni c’è il rischio di accentuazione delle diseguaglianze territoriali.
In questa guida vi spieghiamo cosa prevede il DDL autonomia differenziata e, ora che è divenuto Legge, cosa cambia per il mondo del lavoro, nelle PA e nel sistema amministrativo italiano. A fine articolo, mettiamo a vostra disposizione anche il testo della legge in PDF pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
COS’È L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI
L’autonomia differenziata è un principio che prevede la possibilità per alcune Regioni o entità territoriali di acquisire una maggiore autonomia legislativa e amministrativa rispetto al Governo centrale.
Questo principio, parte clou del DDL autonomia differenziata, ora legge di Stato, consente alle Regioni di gestire in modo più indipendente determinate competenze e settori e avere una maggiore influenza sulle decisioni relative a questioni particolari.
L’obiettivo proclamato dai sostenitori del DDL è quello di adattare la gestione delle competenze alle specificità di ciascuna Regione, tenendo conto delle diversità territoriali e delle esigenze locali. Tuttavia, la questione dell’autonomia differenziata può sollevare dibattiti e preoccupazioni.
Scopriamo cosa prevede la Legge sull’autonomia differenziata.
COSA PREVEDE IL DDL AUTONOMIA DIFFERENZIATA
Con 172 voti favorevoli e 99 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva il DDL autonomia differenziata. Ossia, è divenuto legge il testo firmato dal Ministro leghista Calderoli “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, che cambia gli equilibri di potere decisionale tra Stato e Regioni italiane.
Il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2024 (GU Serie Generale n.150 del 28-06-2024), punta tutto sulla cosiddetta “autonomia differenziata”, resa possibile dalla Costituzione secondo termini di massima, dall’articolo 116, terzo comma.
Le nuove norme valgono per le Regioni a statuto ordinario, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Restano escluse, salvo specifiche richieste, le Regioni a statuto speciale, ovvero Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta.
Di fatti alcuni temono che possa portare a disuguaglianze tra le Regioni o addirittura minare l’unità del Paese. Per farci un’idea informata sul Disegno di Legge sull’autonomia differenziata, scopriamo insieme cosa prevede, spiegando ogni passaggio in modo chiaro, imparziale e dettagliato.
1) PIÙ AUTONOMIA ALLE REGIONI SU 23 MATERIE
La legge sull’autonomia differenziata permette di decentralizzare il potere statale, concedendo alle Regioni a statuto ordinario autonomia su 23 materie, come specificato nell’articolo 116 della Costituzione. Queste materie sono quelle relative a:
- rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
- commercio con l’estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;
- Governo del territorio;
- porti e aeroporti civili;
- grandi reti di trasporto e di navigazione;
- ordinamento della comunicazione;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
- previdenza complementare e integrativa;
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- organizzazione della giustizia di pace;
- norme generali sull’istruzione;
- tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
2) PRINCIPI PER L’ATTRIBUZIONE DI NUOVE FUNZIONI
Il testo del Disegno di Legge sull’autonomia differenziata stabilisce i principi generali per attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La norma si basa sui seguenti principi:
- decentramento amministrativo per favorire la semplificazione delle procedure;
- accelerazione procedimentale;
- depurazione burocratica;
- distribuzione delle competenze in linea con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Ogni nuovo “potere concesso alle Regioni” avviene in ottemperanza all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevedendo delle intese tra lo Stato e una Regione.
2) VIA ALLE INTESE TRA STATO E REGIONI
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