Diventa del tutto operativo nel processo civile il principio per cui la notifica per posta elettronica certificata è la regola e quella con l’ufficiale giudiziario l’eccezione. È scaduta il 31 dicembre, infatti, la proroga della modalità ordinaria ante Cartabia introdotta dall’articolo 4 ter del decreto legge n. 51 del 10/5/2023, il dl enti, convertito dalla legge n. 87 del 3/7/2023. E dunque, quando si rivolge all’ufficio notifiche (Unep), ora l’avvocato deve attestare che procedere con la Pec è impossibile oppure che il messaggio dà esito negativo: le difficoltà riscontrate vanno indicate nella dichiarazione ex articolo 137, settimo comma, Cpc e l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relata.
È il Movimento forense a segnalare che non è stata ulteriormente sospesa l’efficacia dei commi 2 e 3 dell’articolo 3 ter della legge n. 53 del 21/01/1994, il tutto mentre non risultano codificate le cause di imputabilità e non imputabilità al destinatario dell’impossibilità o dell’esito negativo della notifica via Pec né risulta attivata l’area web riservata prevista dall’articolo 359 del dlgs n. 14 del 12/1/2019, il codice della crisi d’impresa.
Competenza residuale
La riforma Cartabia ha reso obbligatoria per il difensore la modalità telematica della notifica quando i destinatari sono avvocati, altri professionisti iscritti in albi o elenchi, imprese individuali e collettive, pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico oppure soggetti che hanno eletto domicilio digitale pur non essendo obbligati. Fino al 31 dicembre l’avvocato ha potuto rivolgersi all’Unep senza accertare se le cause che rendono impossibile la Pec siano imputabili o meno al destinatario, ad esempio perché la casella risulta piena oppure è il sistema informatico che non funziona. L’ufficiale giudiziario può procedere su richiesta dell’avvocato solo in via residuale: quando il legale non deve provvedere via Pec o con altre modalità previste dalla legge oppure se non è stato possibile eseguire la notifica per cause non imputabili al destinatario. Le modifiche all’articolo 147 Cpc seguite alla sentenza costituzionale 75/2019 consentono le notifiche Pec dopo le ore 21.
Dichiarazione e contenuto
Ora nel modello di relata utilizzabile nelle notifiche a mezzo Unep il legale dichiara, alternativamente, che: la notifica riguarda procedimento instaurato ante 28/2/2023, data di entrata in vigore della riforma; il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; non è stato possibile eseguire la notifica per Pec ovvero la notifica via Pec ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario; non è stato possibile eseguire la notifica per mail certificata oppure il tentativo ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del codice crisi d’impresa, in quanto non ancora istituita.
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