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Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ribadito la presenza di due alternative fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, che si distinguono per oggetto ed elemento soggettivo, affermando che “la sottrazione o occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma (alternativa), in seno all’art. 216, comma 1, lett. b), l. fall., rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili, effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi”.

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte d’Appello di Roma confermava la condanna alla pena di tre anni di reclusione irrogata dal Giudice di primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nei confronti del legale rappresentante di una società fallita. Contro tale pronuncia l’imputato ricorreva per Cassazione adducendo quali motivi di ricorso il difetto di motivazione perché, secondo l’assunto difensivo, con riferimento all’elemento oggettivo la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrato il predetto reato esclusivamente sulla base della mancata consegna al curatore delle scritture contabili, mentre rispetto all’elemento soggettivo del reato, non sarebbe stata fornita adeguata motivazione circa la prova della sussistenza del dolo specifico, espressamente richiesto per la configurazione della fattispecie di reato oggetto di contestazione.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso, rileva preliminarmente come nel caso in scrutinio fosse da ritenere sussistente l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che l’amministratore di diritto, come noto, risponde, in forza dell’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e in ragione della propria posizione di garanzia, in caso di sottrazione o occultamento delle stesse. Sennonché, con riguardo alle doglianze relative alla mancata sussistenza del dolo richiesto per l’integrazione della fattispecie de qua, rammenta la Corte come l’art. 216, co. 1, n. 2 L.F. contempli due fattispecie autonome e alternative di reato, per l’integrazione di ognuna delle quali è richiesto un differente elemento soggettivo. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, a più riprese, affermato che la disposizione in esame prevede la necessaria sussistenza, per la configurazione della condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili, del dolo specifico – ovvero la volontà di danneggiare i creditori o procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto – mentre, per la fattispecie di reato a dolo generico di fraudolenta tenuta della contabilità, è richiesta la mera consapevolezza del soggetto agente di ostacolare la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio societario.

Ebbene, in considerazione di quanto osservato, i Giudici di Legittimità ritengono inidonea la motivazione addotta nell’impugnata sentenza sul presupposto che la stessa fosse unicamente imperniata sull’asserita generica consapevolezza dell’amministratore della fallita di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari.

Nella vicenda in esame, rileva la Corte, la fattispecie oggetto di contestazione non riguardava, invero, la fraudolenta tenuta delle scritture, bensì la sottrazione o distruzione delle medesime, ipotesi di reato che – lo si è premesso – richiede la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo specifico.

Alla luce delle motivazioni sopra richiamate, la Cassazione ha annullato, pertanto, con rinvio la sentenza impugnata, rilevando la necessità di una più rigorosa motivazione in punto di accertamento dell’elemento volitivo e rappresentativo di danneggiare i creditori o di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto.

*a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (Studio Legale Ventimiglia)

 

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