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A norma dell.art . Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR: 

“Sono deducibili dal reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi tutte le somme versate a titolo di contributi previdenziali e  assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il  versamento”.

L’agenzia ha precisato  con la circolare 50 2002 che i contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico

(Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.4).

Per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, ovvero i lavoratori parasubordinati per i quali il versamento è a carico del datore di lavoro  la norma precisa che sono deducibili anche i contributi previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico  del contribuente. Dunque sono deducibili 

  • dal datore di lavoro i due terzi  dell’importo , in quanto a carico del committente 
  • dal collaboratore per 1/3 , in quanto a suo carico , ma solo se sia dimostrabile la rivalsa del datore di lavoro sul lavoratore ovvero la ritenuta effettuata. 

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1) Deduzione contributi collaboratori di artigiani e commercianti

Nelle imprese commerciali “personali”, ai sensi dell’art. 2 comma 1 della L. 233/1990, “il titolare dell’impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all’articolo 1 per sé e per i coadiutori, salvo diritto di rivalsa”.

L’Agenzia delle Entrate  sostiene  quindi che i contributi possono essere dedotti dal reddito del collaboratore solo se  sono stati pagati dal titolare dell’impresa commerciale ed è dimostrata documentalmente la rivalsa.

In occasione del controllo formale della dichiarazione, l’ufficio richiede  anche quando si tratta di soggetti legati da vincoli familiari, che sia  rigorosamente dimostrata la rivalsa,  mediante uno spostamento di denaro (ad esempio un bonifico)

Sul tema la giurisprudenza ha avuto un approccio meno rigido:

  • la C.T. Reg. Milano 29 settembre 2020 n. 2062/6/20,  ha evidenziato ad esempio  che il legislatore non prevede una specifica forma per la rivalsa, dunque se titolare e collaboratore sono marito e moglie “la prova di un effettivo spostamento di denaro appare diabolica avendo, tra l’altro, i due coniugi un conto corrente unico cointestato”. La rivalsa può essere dimostrata, ad esempio, da prelievi di contante dal conto corrente da parte del familiare collaboratore e la loro consegna al titolare.
  • Dello stesso tenore la sentenza della CT Regionale di Torino  del 10 ottobre 2018 n. 1068/2/18 che ha affermato  se si tratta di società familiari appare eccessivo pretendere un formale bonifico tra i soggetti, per dimostrare l’avvenuta rivalsa. Per i giudici, “la rivalsa dei contributi anticipati dal titolare per conto del collaboratore familiare non consiste necessariamente in un mero bonifico, ma si concretizza in una compensazione con il debito verso il collaboratore per la quota di utili da assegnare”.

2) Il caso dei collaboratori familiari della azienda agricola

Non sono deducibili  invece i contributi Inps del collaboratore familiare dell’azienda agricola  versati dal titolare dell’impresa familiare agricola per il collaboratore familiare  anche se  da questi rimborsati al titolare stesso. 

L Agenzia delle entrate ha risposto in questo senso a un interpello , affermando che l’assenza di una previsione esplicita del diritto di “rivalsa” nella disciplina giuridica dei contributi previdenziali versati dai titolari di imprese familiari in agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori, non consente il riconoscimento della deducibilità IRPEF di tali contributi, sia da parte dell’imprenditore agricolo che del familiare collaboratore ( cosi  le circolari nn. 137/1997, 50/2002, 15/2005 e n. 7 del 2018). 

Quindi  il collaboratore/coadiutore non può dedurre i contributi previdenziali rimborsati al titolare dell’impresa agricola, non trovando applicazione l’ art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir.

3) I documenti da conservare per la deducibilità

Nella circolare 19 2020 l’Agenzia  riepiloga i documenti da controllare e conservare per la deducibilità come da tabella seguente:

TIPOLOGIA CONTRIBUTO PREVIDENZIALE/ASSISTENZIALE  DOCUMENTI

Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.).

Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti

Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e all’INAIL ove previsto .

Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla Gestione Separata INPS e all’INAIL per le quote a carico del lavoratore

Contributi agricoli unificati versati all’INPS gestione ex SCAU

Ricevuta del versamento

 Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell’impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell’impresa.

Attestazione del titolare dell’impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l’ammontare dei contributi stessi

Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un’assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell’INPS)

Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2017 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)

Contributo INAIL pagato dalle casalinghe

Ricevuta del versamento

Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite

Titolo di pagamento intestato al de cuius –

Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite

4) Contributi previdenziali e assistenziali deducibili e non: la norma

Riportiamo i paragrafo della circolare 19/E 2020  sull’Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR – Aspetti generali

Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e  assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla  gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il  versamento

Ai sensi dell’art. 36, comma 32, del DL n. 223 del 2006, i contributi sospesi in conseguenza di calamità pubbliche sono deducibili nei periodi d’imposta in cui opera la sospensione (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 41) e, se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, possono essere dedotti nell’anno del versamento.

Sono deducibili anche i contributi:

−previdenziali versati alla Gestione Separata dell’INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente;

−agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1);

−previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica  obbligatoria di appartenenza per la ricongiunzione di periodi assicurativi;

−versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per  la prosecuzione volontaria;

−versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la  tutela contro gli infortuni domestici (cosiddetta “assicurazione casalinghe”) (Circolare 7.06.2002 n.  48, risposta 1.7);

−intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di  appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest’ultimo, in  qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà  risultare che l’onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius (Risoluzione 28.04.2009 n. 114).

Non sono deducibili:

−le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e di attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi (Circolare  10.06.2004 n. 24, risposta 7);

−i contributi versati al SSN con i premi di assicurazione RC auto (art. 12, comma 2-bis, del DL n.  102 del 2013, a decorrere dal 2014);

−i contributi previdenziali INPS, versati alla Gestione Separata, rimasti a carico del titolare   dell’assegno di ricerca né per il titolare dell’assegno stesso e né per il familiare di cui è,eventualmente, a carico (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.5);

−le tasse di iscrizione all’albo versate da figure professionali;

−le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi  versati (Risoluzione 28.04.2009, n. 114);

−i contributi previdenziali versati all’INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore  dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell’impresa, attesa l’assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa ( Circolari n. 137 del 1997, n. 50 del 2002 e n. 15 del 2005).

Limiti di deducibilità

I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo

5) Oneri previdenziali tra CU e Dichiarazione dei redditi

Molti contribuenti si chiedono come mai  non appaia nella dichiarazione precompilata l’importo a credito dei contributi previdenziali deducibili . 

L’agenzia in una risposta su FISCOOGGI del 2021 precisa che  gli importi indicati nel campo 431 della CU costituiscono oneri deducibili (in riduzione del reddito imponibile) già considerati dal sostituto d’imposta ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini IRPEF; pertanto non dovranno ulteriormente essere riportati in deduzione in sede di compilazione del mod. 730 o nel modello Persone fisiche.

Proprio a questo  fine le istruzioni alla CU precisano che “il sostituto dovrà precisare nelle annotazioni (cod. AR) che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi”. 

L’importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Per questo  nei successivi punti da 432 a 437 pè richiesta la specificazione di ogni singolo onere.

 

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