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La Commissione europea ha approvato un meccanismo di garanzia sui prestiti da 10 miliardi di € predisposto dall’Italia per sostenere le imprese di vari settori nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il meccanismo è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022, che si fonda sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e riconosce che tutta l’economia dell’UE sta subendo un grave turbamento.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutivo responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “Nel presente contesto di incertezza economica causata dall’attuale crisi geopolitica, questo meccanismo di garanzia dei prestiti da 10 miliardi di € consentirà all’Italia di sostenere le imprese e i settori colpiti. Noi continuiamo a restare al fianco dell’Ucraina e del suo popolo. Allo stesso tempo proseguiamo la stretta collaborazione con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo tempestivo, coordinato ed efficace, tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico.”

La misura italiana di sostegno

L’Italia ha notificato alla Commissione, nell’ambito del quadro temporaneo di crisi, un meccanismo di garanzia sui prestiti da 10 miliardi di € per fornire sostegno alla liquidità alle imprese nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Alla luce dell’elevato grado di incertezza economica causato dall’attuale situazione geopolitica, il regime mira a garantire che le imprese colpite che ne hanno bisogno dispongano di liquidità sufficiente attraverso la concessione di una garanzia statale sui nuovi prestiti e consentendo alle banche di continuare a erogare prestiti all’economia reale.

La misura sarà aperta alle imprese di tutte le dimensioni e di tutti i settori attive in Italia, ad eccezione del settore finanziario.

Nell’ambito del meccanismo in oggetto, che sarà gestito dalla società pubblica Servizi Assicurativi del Commercio Estero S.p.A. (SACE), i beneficiari avranno diritto di ricevere: (i) nuovi prestiti, (ii) leasing finanziari, e (iii) prodotti di factoring pro solvendo. Tali prestiti e prodotti finanziari assimilati saranno coperti da una garanzia statale compresa tra il 70 % e il 90 % del capitale del prestito, a seconda delle dimensioni e del fatturato delle imprese.

L’importo massimo del prestito per beneficiario che può essere coperto dalla garanzia statale è pari: i) al 15 % del fatturato annuo totale medio del beneficiario in un periodo di tempo predefinito; oppure ii) al 50 % dei costi energetici sostenuti dall’impresa in un periodo di 12 mesi.

La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi. In particolare: i) la scadenza dei prestiti non può superare otto anni; ii) i tassi di interesse annuali sui prestiti rispettano i livelli minimi stabiliti nel quadro temporaneo di crisi (modulati in modo da rispecchiare la copertura della garanzia e la durata dei prestiti garantiti), e iii) le garanzie saranno concesse entro il 31 dicembre 2022.

Il sostegno pubblico sarà inoltre subordinato a condizioni volte a limitare indebite distorsioni della concorrenza, e comprenderà misure di salvaguardia per garantire: i) un nesso tra l’importo degli aiuti concessi alle imprese e l’entità della loro attività economica, e (ii) che i vantaggi della misura siano trasferiti nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali tramite gli intermediari finanziari.

La Commissione ha concluso che il regime di garanzia italiano è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi.

Su tali basi, la Commissione ha approvato la misura di aiuto ai sensi delle norme dell’UE sugli aiuti di Stato.

Contesto

Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme in materia al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il quadro temporaneo di crisi prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

  • aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma, fino a 35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori;
  • sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati,; e
  • aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia. Gli aiuti, che possono essere concessi sotto qualsiasi forma, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’energia elettrica. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di €, in un dato momento.. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. Pertanto, per gli utenti a forte consumo di energia, le intensità di aiuto sono più elevate e gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di €, e, per le imprese che operano in settori e sottosettori particolarmente colpiti, fino a 50 milioni di €.

Le entità controllate dalla Russia che sono sanzionate saranno escluse dall’ambito di applicazione di tali misure.

Il quadro temporaneo di crisi prevede una serie di garanzie:

  • metodologia proporzionale, che richiede l’esistenza di un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività economica e dell’esposizione agli effetti economici della crisi;
  • condizioni di ammissibilità, ad esempio mediante la definizione degli utenti ad alta intensità energetica, come le imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3 % del loro valore produttivo.

Il quadro temporaneo di crisi sarà inoltre operativo fino al 31 dicembre 2022. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato. Durante il periodo di applicazione, inoltre, la Commissione valuterà il contenuto e la portata del quadro alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia e sugli altri mercati dei fattori di produzione e della situazione economica generale.

Il quadro temporaneo di crisi integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure in linea con le esistenti norme dell’UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente altresì agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l’attuale crisi.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato inoltre un quadro temporaneo nel contesto della pandemia di COVID-19, che è stato modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno e il 13 ottobre 2020, e successivamente il 28 gennaio e il 18 novembre 2021. Come annunciato nel maggio 2022, il quadro temporaneo COVID non è stato prorogato oltre la data di scadenza fissata del 30 giugno 2022 salvo alcune eccezioni. In particolare, le misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità possono ancora essere attuate rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, come già previsto dalle norme vigenti. Inoltre, il quadro temporaneo COVID prevede già una transizione flessibile, con chiare garanzie, in particolare per le opzioni di conversione e ristrutturazione degli strumenti di debito, come i prestiti e le garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, fino al 30 giugno 2023.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.103286 nel registro degli aiuti di Stato nella sezione del sito web della Commissione dedicata alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare le ripercussioni economiche dell’invasione russa dell’Ucraina sono disponibili qui.

 

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