La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata
in vigore del Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) ha modificato
chirurgicamente alcune delle disposizioni contenute nel d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). Modifiche che sono già in vigore
dallo scorso 30 maggio e che necessiteranno della conversione in
legge da parte delle due camere del Parlamento (si prevedono già
tanti emendamenti e modifiche).
Decreto Salva Casa: gli articoli modificati e nuovi del d.P.R.
n. 380/2001
Entrando nel dettaglio, l’art. 1 del Decreto Salva Casa modifica
i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:
- l’art. 6 relativo agli interventi di “edilizia libera”;
- l’art. 9-bis che contiene la definizione di “stato
legittimo”; - l’art. 23-ter sul mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante; - l’art. 31 che riguarda gli interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali - l’art. 34-bis sulle tolleranze costruttive;
- l’art. 36 relativo alla sanatoria degli abusi maggiori (assenza
di titolo, totale difformità o variazioni essenziali); - l’art. 37 relativo agli interventi realizzati in assenza o
difformità dalla SCIA.
Viene anche previsto l’inserimento all’interno del d.P.R. n.
380/2001 del nuovo articolo 36-bis per la sanatoria delle “parziali
difformità”.
Queste modifiche, oltre che il nuovo art. 36-bis, sono in vigore
a livello nazionale dal 30 maggio 2024 (il giorno dopo la
pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 69/2024), ma è chiaro (lo ha
anticipato anche il Ministro delle Infrastrutture Salvini) che
durante il processo di conversione in legge Camera e Senato lo
modificheranno/integreranno.
Testo Unico Edilizia: cosa succede nella Regione
Siciliana?
La Regione Siciliana ha recepito il d.P.R. n. 380/2001 con la
Legge regionale n. 16/2016. Con questa legge è stato previsto:
- il recepimento dinamico degli articoli del d.P.R. n. 380/2001 e
“successive modificazioni”; - il recepimento statico (con modifiche) degli articoli 4, 6,
6-bis, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85,
86, 89 e 100.
Ciò significa che per recepire le modifiche all’art. 6 del
d.P.R. n. 380/2001, relative alle VePA e alle pergotende, si dovrà
modificare l’art. 3 della citata Legge n. 16/2016.
Stessa sorte per le importanti modifiche all’art. 36 del d.P.R.
n. 380/2001, che limita la doppia conformità edilizia-urbanistica
agli abusi maggiori e che dovrà essere recepita con una modifica
all’art. 14 della Legge n. 16/2016.
Tutte le modifiche agli altri articoli, invece, hanno
recepimento dinamico. Anche il nuovo art. 36-bis è recepito
dinamicamente in considerazione del dettato normativo di cui
all’art. 1, comma 1, della Legge n. 16/2016, per il quale
“Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto
salvo quanto previsto al Titolo II, si applica nella Regione il
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni”. Il nuovo art. 36-bis è una
“successiva modificazione” recepita dinamicamente.
È, altresì, chiaro che per far “funzionare” le disposizioni di
cui agli articoli 36-bis e 37 (recepiti dinamicamente) si dovrà
necessariamente intervenire sull’art. 14 della Legge n. 16/2016
relativo al recepimento con modifiche dell’art. 36.
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