Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Tabella aggiornata contributo unificato nuovi importi 2020.

La nuova tabella Contributo Unificato 2020 aggiornata riguarda la misura della spesa degli atti giudiziari di:

– giurisdizionali civili;

– amministrativi;

– concorsuali;

– di volontaria giurisdizione.

 

Ricordiamo anche che il regime del C.U. contributo unificato 2020per le Domande Riconvenzionali è cambiato per effetto del nuovo Art. 14 co. 3 T.U.  Spese di Giustizia: “La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

 

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

 

Contributo unificato 2020: quando c’è l’esenzione?

Il contributo unificato 2020 è esente per:

  • Procedimenti già esenti dall’imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

  • Procedimenti di rettificazione di stato civile;

  • Procedimenti di equa riparazione (L. 89/01);

  • Procedimenti in materia tavolare;

  • Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

  • Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché in quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, in cui le parti siano titolari di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell’importo previsto dall’art 76 (considerato nella sua interezza) del D.P.R. 115/2002, ovvero € 31.884,48. 

  • Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo II c.p.c. – procedimenti in materia di famiglia o di stato delle persone;

  • Procedimenti di interdizione e di inabilitazione (capo II);

  • Domande per dichiarazione d’assenza e di morte presunta (capo III);

  • Provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati (capo IV);

  • Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (capo V);

  • Procedimenti anche esecutivi di opposizione e cautelari, in materia di assegni.

 

Tabella aggiornata contributo unificato 2020: procedimenti CIVILI

Valori e Tipologie di Procedimenti per i quali è dovuto il Contributo Unificato, compresi i seguenti procedimenti già esenti e/o a contributo fisso:

Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione;

Opposizioni ex art. 23 L. 689/81;

Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo;

Impugnazione di delibere comunali.

 

Contributo Unificato per processi Civili di 1° Grado

  • Valore fino a € 1.100,00: € 37,00;

  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 85,00;

  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 206,00;

  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 450,00;

  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 660;

  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.056,00;

  • Valore superiore a € 520.000,00: € 1.466,00.

Contributo Unificato per processi Civili di Appello:

  • Valore fino a € 1.100,00: 55,50 euro;

  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00: € 127,50;

  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 309,00;

  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 675,00

  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 990,00

  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 1.584,00

  • Valore superiore a € 520.000,00: € 2.199,00

Contributo Unificato per processi Civili in Cassazione:

  • Valore fino a € 1.100,00: € 74,00

  • Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00:€ 170,00

  • Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00: € 412,00

  • Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00: € 900,00

  • Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00: € 1.320,00

  • Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00: € 2.112,00

  • Valore superiore a € 520.000,00: € 2.932,00

 

Tabella aggiornata contributo unificato 2020 riduzione del 50%:

I procedimenti Speciali sono quei procedimenti previsti nel libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c sono ridotti del 50% Contributo Unificato rispetto al Processo civile ordinario ovvero:

  • Capo I° del procedimento di ingiunzione: Ingiunzione, Opposizione a decreto ingiuntivo.

  • Capo II° SFRATTI.

  • Capo III° dei procedimenti cautelari: Cautelari (compresi quelli ex art. 669 quater c.p.c.), Sequestro giudiziario e conservativo, Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto, Procedimento di istruzione preventiva e Provvedimenti di urgenza.

  • Capo III° bis del procedimento sommario di cognizione.

  • Capo IV° dei procedimenti possessori: Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso, Nei procedimenti di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.

  •  Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblici e impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1 bis.

 

Contributo unificato 2020 fisso o esente:

Procedimenti con contributo fisso o esente:

  • Procedimenti di esecuzione immobiliare: € 242,00;

  • Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi: € 146,00;

  • Procedimenti esecutivi ad eccezione di quelli mobiliari di importo inferiore a EUR 2.500,00: € 121,00;

  • Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad EUR 2.500,00: € 37,00;

Procedimenti Fallimentari:

  • Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede: esente da contributo unficato;

  • Insinuazione tempestiva al passivo: esente;

  • Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare: € 70,00;

  • Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura): € 740,00;

Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole

  • Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi: € 85,00

  • Procedimenti riguardanti la prole: esente

  • Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole: esente.

Volontaria Giurisdizione

  • Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione: esente;

  • Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta: esente;

  • Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati: esente;

  • Procedimenti di rettificazione di stato civile: esente;

  • Procedimenti di volontaria giurisdizione: € 85,00.

Ricorsi Amministrativi

  • Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato: € 300,00

  • Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005: esente

  • Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato: € 300,00

  • Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 1) Cause di valore fino a € 200.000: € 2.000,00.

  • Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 2) Cause di valore tra € 200.000 ed € 1.000.000.: € 4.000,00.

  • Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 3) Cause di valore superiore ad € 1.000.000.: € 6.000,00.

  • Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato: € 650,00

  • Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie): € 1.800,00.

  • Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell’amministrazione): € 300,00.

  • Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica: € 650,00.

Procedimenti Vari

  • Cause di lavoro e controversie previdenziali: € 37,00

  • Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi: esente.

  • Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto): esente.

  • Procedimenti di cui all’art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970 (separazione consensuale e divorzio congiunto): € 37,00.

  • Procedimenti in materia tavolare: esente.

 

Chi deve pagare il contributo unificato 2020 ricorsi e per cosa?

Il Contributo Unificato è un importo che tutti i contribuenti sono obbligati a pagare per ricorrere in giudizio nelle cause civili, penali, nell’esecuzioni fallimentari e immobiliari e mobiliari, lavoro ecc., pertanto la parte che tenuta al pagamento “contestuale” del contributo unificato è la parte che per prima deposita il ricorso introduttivo. 

 

In linea generale, la misura del contributo unificato varia a seconda del procedimento giudiziario intentato dal cittadino e presentato davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, Corte di Cassazione applicandosi per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo ed è dovuto a partire dal 7 luglio 2011 con l’introduzione della Legge n. 183/2011, che di fatto ha sostituito l’imposta di bollo. 

 

L’importo del contributo varia a seconda del valore della lite, qualora il valore della lite non fosse determinabile lo Stato applica un importo forfettario del Contributo Unificato pari a 120 euro.

 

Contributo Unificato e il valore della lite:

L’importo del Contributo Unificato varia a seconda del valore della lite determinato in base all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni applicate con l’atto impugnato e qualora il ricorso riguardi solo le sanzioni, il valore della lite in questo caso viene determinato dalla somma delle varie sanzioni.

 

In caso di mancata dichiarazione del Valore della Lite nel Ricorso il contributo unificato dovuto è pari all’importo maggiore pari a 1.500 euro, poiché si presume che il valore sia superiore a 200.000 euro, inoltre, per i ricorsi il cui valore sia superiore a 2.582,28 euro, è obbligatoria l’assistenza di un difensore abilitato ma non è rara la possibilità che il Presidente della Commissione estenda tale l’obbligo di rappresentazione anche ai ricorsi di valore più basso.

 

Dove e come si paga il contributo unificato 2020?

Il Contributo unificato 2020 obbligatorio per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, e nel processo tributario, va versato e pagato dal contribuente qualora decida di ricorrere in giudizio in base al valore (a scaglioni) della controversia e può essere versato entro 10 giorni dalla data di deposito del ricorso o del procedimento in: Banca, Posta, Tabaccherie e Agenti della Riscossione,

 

Il Contributo unificato 2020 può essere versato tramite:

  • Bollettino di conto corrente postale contributo unificato. Per i ricorsi tributari è stato invece attivato il nuovo c/c 1010376927 intestato a TES.VITERBO – CONTRIB.PROC.TRIB. ART.37 D.L.98/2011. Il contribuente nel bollettino deve indicare nome e cognome di chi presenta il ricorso mentre nella causale di versamento va indicato il codice fiscale del ricorrente e il codice della Commissione tributaria competente. Il suddetto codice è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione modulistica (Modelli – Modelli versamento – F23 – Codici tributo – “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari-pdf”).

  • Modello F23 presso la Banca indicando il Codice Tributo Contributo Unificato: 750T contributo unificato. Modello per la comunicazione di versamento disponibile in formato elettronico: sul quale vanno indicate: generalità del ricorrente: ovvero i dati personali del soggetto che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento e generalità del resistente o del convenuto.

  • Contrassegno: rilasciato dal tabaccaio a conferma dell’avvenuto pagamento.

 

Contributo Unificato omesso o insufficiente: sanzioni

Il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato non determina l’inammissibilità del ricorso ma comporta solo l’obbligo per l’ufficio giudiziario di procedere alla riscossione del tributo dovuto + le sanzioni amministrative per l’inadempimento.

 

Il recupero delle somme relative al mancato o insufficiente versamento del contributo unificato spetta alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le quali è stato depositato l’atto, che provvede a:

  • recupero del contributo unificato dovuto + maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 13 del TUSG, mediante comunicazione dell’invito al pagamento

  • irrogazione e intimazione al pagamento della sanzione

  • calcolo degli interessi e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute

La Segreteria della Commissione tributaria, entro 30 giorni dal deposito del ricorso o altro atto processuale, deve notificare al debitore, ai sensi dell’articolo 137 c.p.c. l’invito al pagamento dell’importo dovuto con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, verranno applicate le relative sanzione oltre l’iscrizione a ruolo del CU dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell’atto.

 

Il debitore dopo aver ricevuto l’invito al pagamento delle somme dovute per il C.U. deve depositare presso la Segreteria la ricevuta del versamento effettuato, utilizzando il modello F23, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione, dell’importo dovuto + interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data di deposito dell’atto assoggettato a CU + sanzioni, in questo caso il codice tributo da indicare nel modello F23 è il seguente:

La sanzione applicata al mancato o insufficiente pagamento del Contributo Unificato è commisurata ai giorni di ritardo del versamento nelle seguenti percentuali:

 caso di ritardato o di omesso pagamento gli Uffici notificano al ricorrente l’avviso di l’irrogazione di una sanzione, il cui importo varia in relazione ai giorni di ritardo e precisamente:

  • 33% del contributo dovuto qualora il pagamento avvenga oltre il termine assegnato ma entro sessanta giorni dalla notifica dell’invito al pagamento;

  • 150% del contributo dovuto qualora il pagamento avvenga tra il sessantunesimo giorno e il novantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento;

  • 200% del contributo dovuto  qualora il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dalla notifica dell’invito al pagamento ovvero in caso di omesso pagamento.

Coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio non devono pagare il contributo unificato.

Trascorsi i 30 giorni dalla data di ricezione dell’invito al pagamento del contributo unificato, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il seguente codice:

  • Codice Tributo Modello F23 Sanzioni Contributo Unificato: “699T” “Sanzione – art. 16, c.1-bis, DPR n. 115/2002 ”.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui