Si applica la sospensione feriale dei termini processuali nel caso di opposizione al precetto oppure di opposizione ai singoli atti della procedura esecutiva?
La procedura esecutiva è quella fase processuale in cui una persona, munita del titolo costituito solitamente da un provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza, decreto, ecc.), decide di dargli attuazione coattivamente, cioè anche contro la volontà della parte soccombente. Solitamente, la procedura esecutiva è intrapresa dal creditore per rivalersi nei confronti del debitore. Con il presente articolo ci occuperemo di una questione particolare: vedremo cioè se la sospensione feriale si applica nel caso di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
. Approfondiamo la questione.
Cos’è l’opposizione all’esecuzione?
L’opposizione all’esecuzione [1] è la procedura intrapresa dal debitore per contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione.
Si può fare ricorso all’opposizione all’esecuzione quando il titolo su cui si basa è inesistente (ad esempio, una sentenza priva di condanna), la pretesa del creditore è già stata soddisfatta (si pensi al debito già pagato) oppure il precetto è stato notificato senza che sia stato fatto lo stesso con il titolo esecutivo.
Cos’è l’opposizione agli atti esecutivi?
L’opposizione all’esecuzione si differenzia dall’opposizione agli atti esecutivi [2] in quanto, mentre la prima è finalizzata a contestare l’esistenza del diritto della parte istante a promuovere l’esecuzione, la seconda è lo strumento per contestare la
regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi.
L’opposizione agli atti esecutivi ha quindi lo scopo di richiedere al giudice un controllo sulla regolarità formale di ciascun singolo atto del processo esecutivo in corso, senza la possibilità di richiedere la sospensione della procedura.
Il debitore esecutato, il terzo proprietario dei beni oggetto di esecuzione o il terzo destinatario di un atto esecutivo, possono far valere l’esistenza di vizi formali o di notifica sia del titolo esecutivo, sia del precetto che degli altri singoli atti del processo esecutivo.
Cos’è la sospensione feriale?
La sospensione feriale dei termini processuali è quel periodo di tempo, corrispondente al mese di agosto, durante il quale le scadenze per il deposito degli atti in tribunale rimane “bloccato” per poi decorrere nuovamente dal primo giorno di settembre.
Sospensione feriale: si applica all’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi?
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza [3], all’opposizione all’esecuzione e a quella agli atti esecutivi non si applica la sospensione termini processuali durante il periodo feriale.
La delicatezza della procedura e l’importanza di bloccare immediatamente la pretesa creditoria impedisce quindi l’applicazione della sospensione feriale dei termini.
Ciò significa che il debitore che voglia presentare opposizione può farlo anche durante il mese d’agosto.
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