Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Nullità, annullabilità, inesistenza, irregolarità: i vizi degli atti del processo civile.

Prima di parlare del contenuto a pena di nullità dell’atto di precetto, facciamo prima un riferimento al contesto nel quale s’inserisce detta figura di invalidità. Stiamo facendo riferimento alla patologia degli atti processuali, alla quale sono dedicati pochi ma corposi articoli (156-162) che compongono il Capo III del Titolo VI del Libro primo del codice di procedura civile, intitolato “Della nullità degli atti”.

Degli articoli appena cennati, è di nostro interesse specifico, in questa sede, l’art. 160 c.p.c., che disciplina la nullità della notificazione, prevedendo che «

La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157».

Dal combinato disposto degli artt. 479 e 480 c.p.c., si evince che titolo esecutivo e precetto possono anche essere notificati contestualmente, uno actu, salvi casi specifici.

Ne deriva che eventuali vizi della notifica si ripercuotono sull’efficacia e non sulla validità dell’atto notificato. È d’intuitiva evidenza che un atto di precetto o un titolo esecutivo, non portati a conoscenza dell’interessato nelle forme dovute sono, per i fini de quibus, del tutto ininfluenti.

È necessario, quindi, offrire un quadro sintetico di orientamento in tema d’invalidità degli atti processuali.

Il sistema codicistico, in subiecta materia è dominato dalle nozioni di rilevanza, rilevabilità e sanatoria (scilicet: delle nullità).

Un “salvagente omnibus” è offerto dalla disposizione di cui al terzo comma dell’art. 156 c.p.c., a mente della quale,

la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Tale principio, si noti, si riferisce esclusivamente all’inosservanza di «forme» in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme.

È bene poi un richiamo ai concetti di nullità assoluta e nullità relativa.

In dottrina, però, dalle regole dettate dall’art. 157 c.p.c, si è desunto il seguente corollario: «le nullità relative sono sanabili e quelle assolute insanabili salvo che la legge ne preveda espressamente la sanatoria».

In giurisprudenza, si è invece richiamata l’attenzione sulla ratio delle prescrizioni delle formalità: hanno, pertanto, carattere relativo le nullità derivanti dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell’esclusivo interesse delle parti. Ad esempio, l’art. 158 c.p.c. espressamente prevede l’insanabilità e conseguente rilevabilità d’ufficio, per la nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero.

La nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa (Cass. civ., Sez. III, 30-10-2009, n. 23054).

Solo la nullità assoluta può essere pronunciata d’ufficio; quella relativa può essere rilevata solo ad istanza della parte nel cui interesse è stabilito un requisito, purché la nullità sia stata opposta:

— nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso;

— da una parte che non vi abbia dato causa o abbia rinunciato, anche tacitamente, a rilevarla.

Per completezza, facciamo poi un cenno alle nullità d’ordine generale a regime intermedio, previste dall’art. 180 c.p.p. Notissime e molto praticate dai processual-penalisti, (quasi) sconosciute nella disciplina del processo civile, possono essere rilevate d’ufficio, ma non possono essere più rilevate né dedotte dopo un certo momento (la deliberazione della sentenza, il compimento dello specifico atto e così via).

Ne parliamo in questa sede in quanto la S.C., a Sezioni Unite, in una non remota sentenza, le richiamò espressamente, in parte motiva; il riferimento è ad una complicata questione, che non attiene all’argomento al nostro esame; tuttavia, per completezza del discorso, è necessario spiegare come e perché le Sezioni Unite abbiano fatto riferimento ad esse.

La massima che segue sintetizza la problematica sulla quale è dovuta intervenire la S.C. a Sezioni Unite: «L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla

».

Inoltre, in parte motiva, si legge questa considerazione argomentativa: «Non trattasi dunque di nullità relativa derivante da atti processuali che hanno preceduto la sentenza (e soggetta quindi al regime di sanatoria implicita), ma di una delle nullità c.d. a regime intermedio che si sanano solo se fatte valere ai sensi del primo comma dell’art 161 c.p.c. e ciò indipendentemente dalla preventiva o meno formulazione dell’inerente eccezione, e che investono direttamente la sentenza emessa in violazione dei criteri di ripartizione interna degli affari nell’ambito del Tribunale».

Il concetto, tuttavia, non è chiarissimo. Invero, la nullità in discorso (scilicet: delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione) non si sana, se fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. Evidentemente, è sul concetto di “sanare” che riusciamo a comprendere poco.

Peraltro, osserviamo come la rubrica del citato Capo III (“Nullità degli atti”) farebbe presumere che, in campo processual-civilistico, non si rinvengano l’inesistenza e l’annullabilità, ma le cose stanno diversamente.

Di inesistenza la dottrina parla con riferimento ad una fattispecie priva delle basi essenziali perché possa mai verificarsi una sanatoria, oppure con riferimento a quei casi «nei quali si riscontrino vizi talmente radicali da non rendere l’atto ragguagliabile, in alcun modo, all’archetipo di legge». In giurisprudenza, invece, si ravvisa inesistenza quando manchi il perfezionamento della fattispecie come delineata dall’ordinamento, ovvero l’atto manchi dei requisiti essenziali per la sua identificazione.

Forse, più esplicativa, a riguardo del concetto in esame, è stata la sentenza 23551/2011 della Cassazione, nella quale l’inesistenza è stata ravvisata come vizio che ricorre soltanto ove l’atto non corrisponda ad alcun modello processuale.

D’altra parte, già nel 2004, la Cassazione, con la sent. n. 6194, si era pronunciata in tal senso, specificando che «l’atto processuale è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria; mentre è viceversa nullo, e come tale sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c., qualora sia soltanto privo di un elemento, (o inficiato da un vizio), essenziale ai fini della produzione di effetti processuali

».

Per quanto riguarda l’annullabilità, con riguardo ad atti processuali, si ritrova qualche raro cenno in giurisprudenza, ma quasi come sinonimo di nullità sanabile. In dottrina, poi, è stato proprio escluso che possa riproporsi, nel processo civile, l’alternativa tra nullità ed annullabilità, propria del diritto civile. È vero che diritto civile, da un lato, e diritto processuale civile, dall’altro, hanno esigenze e funzioni diverse. Ciò che evidentemente rende inconcepibile, in diritto processuale civile, la figura dell’annullabilità non è tanto l’intitolazione del Capo III del Titolo VII del Libro I del c.p.c., dedicata esclusivamente alla “nullità” degli atti (essendo chiaro che la realtà di fatto si lascia difficilmente incasellare, per nostre esigenze classificatorie), quanto piuttosto l’impostazione generale, nel codice processuale civile, del problema dell’invalidità degli atti, in un’ottica molto schiacciata, fors’anche giustamente, sul concetto di “raggiungimento dello scopo”.

Non vi sarebbe spazio, in tale prospettiva, per una situazione di validità “sospesa” come appunto quella dell’annullabilità.

Il problema, per l’atto processuale civile, è: essere o non essere “efficace”, in grado cioè di raggiungere lo scopo.

A conclusione del discorso, per completezza, facciamo un breve riferimento al concetto di irregolarità.

In dottrina è disegnato un spazio che vede, idealmente, in una carta topografica dell’invalidità degli atti processuali, l’inesistenza al limite superiore; la nullità, nel bel mezzo; l’irregolarità, al limite inferiore.

Il dato normativo più ampio, relativo alle irregolarità, è quello di cui all’art. 617 c.p.c., con specifico riguardo a titolo esecutivo e precetto.

In giurisprudenza, poi, i richiami all’irregolarità sono frequenti.

La Corte di cassazione, con sent. n. 8874/2011, con riferimento ad un’ipotesi di mancata sottoscrizione di un verbale d’udienza da parte del dichiarante, ha ritenuto trattarsi di mera irregolarità dell’atto e non di nullità, perché le nullità sono solo quelle previste dalla legge. Di seguito la massima: «

La mancata sottoscrizione del verbale d’udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell’atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l’efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte».

Peraltro, parlando di irregolarità formali, nella specie, di titolo esecutivo e precetto, sorge spontanea una domanda: ma ci saranno anche irregolarità sostanziali? A questa domanda ha risposto un giudice di merito: «L’art. 617 c.p.c. prevede che si possa fare opposizione agli atti esecutivi nel caso di irregolarità formale del titolo esecutivo. Da questo dato normativo è possibile dedurre che le ipotesi di vizi sostanziali del titolo devono essere fatte valere con l’opposizione al decreto ingiuntivo, salvo il caso dell’inesistenza nel quale la giurisprudenza riconosce l’utilizzabilità dell’opposizione all’esecuzione, mentre i meri vizi formali, che incidono sotto il solo profilo della regolarità dello stesso e non della sua validità, possono essere dedotti con l’opposizione agli atti esecutivi. Le contestazioni sulla regolarità del titolo esecutivo infatti, non incidono sull’astratta possibilità di esecuzione forzata (il c.d. an), ma sulle modalità esecutive della stessa (il c.d. quomodo

)».

Inoltre, la Corte di Cassazione ha ribadito come sia necessario sempre distinguere: «La denuncia dell’errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l’esistenza), richiesta dall’art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l’indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell’art. 617 c.p.c. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell’inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l’atto acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l’opposizione deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.

Il caso sembrerebbe rientrare, di diritto, in quanto abbiamo già illustrato ma, come reso evidente dalla specificità del rilievo, non è qui richiamato impropriamente.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.
Diventa sostenitore clicca qui

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui