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Sintesi: l’Agenzia delle entrate ha fornito, nell’ambito delle richieste di consulenza giuridica, chiarimenti in merito alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, delle sentenze aventi ad oggetto reclami.

 

La risposta n. 2 del 22/11/2018 dell’Agenzia delle entrate chiarisce il corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, da riservare:

  • alle sentenze aventi ad oggetto il rigetto del reclamo, ex art. 630 del C.P.C.,
  • avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione della procedura esecutiva.

Il disposto del co. 3 del citato art. 630 prevede che contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione dell’esecuzione immobiliare è ammesso reclamo da parte del debitore o dei creditori. Il collegio provvede con sentenza sulla causa promossa con reclamo.

Per stabilire il corretto trattamento fiscale da applicare alla fattispecie sopra esposta, sono stati richiamati gli artt. 37 del DPR 131/1986, in forza del quale gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (…), sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio/rimborso per effetto di successiva sentenza passata in giudicato, e l’art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegato al medesimo decreto, che definisce non solo l’elenco degli atti soggetti a registrazione in termine fisso ma anche la misura dell’imposta. Pertanto, il combinato disposto delle citate disposizioni normative consente di individuare tra gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili quelli che assumono rilevanza ai fini del registro.

La C.M. 8/1986 ha chiarito che per l’individuazione del presupposto impositivo occorre riferirsi agli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria/speciale in materia di controversia civile che definiscono, anche parzialmente il giudizio. Pertanto, è necessario l’esistenza di una controversia che il giudice è chiamato a risolvere o sulla quale, in ogni caso, deve emettere una pronuncia.

Con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, con il reclamo contro l’ordinanza di estinzione, il giudizio promosso dal reclamante è diretto ad ottenere l’annullamento della medesima ordinanza. Di conseguenza, a fronte dell’instaurazione di un ulteriore giudizio promosso con reclamo viene emessa la sentenza che, pertanto, lo definisce.

Inoltre, l’eventuale rigetto del reclamo comporta la non prosecuzione del processo esecutivo e il giudizio si conclude con sentenza soggetta ad impugnazione ordinaria.

In considerazione di quanto sopra evidenziato emerge che:

  • le sentenze di rigetto del reclamo ex art. 630 C.P.C. sono da considerare atti dell’autorità giudiziaria, in materia di cause civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio
  • e, in quanto tali, sono sottoposte all’obbligo di registrazione in termine fisso.

Il tributo da applicare alle citate sentenze è stabilito nella misura fissa di € 200 in quanto le stesse sono riconducibili nell’ambito applicativo della lett. d), del citato art. 8, che prevede:

  • l’applicazione dell’imposta di registro nella misura sopra indicata,
  • per gli atti dell’autorità giudiziaria non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

 

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