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Superbonus al 110%, limiti di spesa aumentati del 50%, opzione per cessione del credito e sconto in fattura. Guida PDF e tutte le novità

Fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di recupero sugli edifici colpiti dai terremoti si può richiedere in aggiunta al “contributo sisma” il Superbonus al 110% con la possibilità di usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Ricordiamo che dal 2024 il Superbonus è riconosciuto nel resto d’Italia nella misura del 70% e soltanto ai condomini.

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aggiornamento

Nuova finestra di rientro nel contributo di ricostruzione: c’è tempo fino al 30 settembre 2024

Con ordinanza n. 190 del 26 giugno 2024, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 ha riaperto i termini – fissandoli al 30 settembre 2024 – per l’esercizio della facoltà di rientrare nel contributo di ricostruzione, per quanti avevano invece rinunciato optando per il canale del superbonus rafforzato.

I nuovi termini – già differiti alla 31 marzo 2024 per effetto del D.L. 39/2024 – permette ai contribuenti di rinunciare al Superbonus rafforzato e di usufruire del contributo per la ricostruzione attraverso le modalità di sconto in fattura e cessione del credito.

I soggetti legittimati possono contestualmente alla trasmissione della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo, integrare o regolarizzare la domanda per la riparazione dei danni lievi mediante la presentazione di specifica variante da depositare all’interno del fascicolo originario.

Cosa prevede il superbonus rafforzato

L’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e gli interventi antisismici (sismabonus) ammessi al Superbonus spettano – per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione – nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

La norma è stata ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione – prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009 – a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus e dell’opzione per la cessione o lo sconto, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per la detrazione, il contribuente deve acquisire l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

L’asseverazione può essere rilasciata da tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, e dovrà certificare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus rafforzato: aumento del 50% del limite di spesa

Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici, nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

  • di cui agli elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda AeDES dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma ovvero per i quali il rilievo del danno sia stato eseguito secondo le modalità di cui all’art. 5 del Testo unico.
    La scheda Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) utilizzata a partire dal terremoto umbro/marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi è una scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dellagibilità postsismica di edifici;
  • interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma ed opera per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (cfr. art. 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020). Nella sostanza, l’intervento è soggetto alla disciplina ordinaria per l’accesso al Superbonus, anziché a quella per la ricostruzione.

Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato, il professionista è obbligato a trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.

Questa dichiarazione costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali.

Superbonus rafforzato con cessione del credito e sconto in fattura: cosa cambia con il D.L. 39/2024

Con una Nota del 9 gennaio, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ha specificato che possono beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei Comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione sia nel caso di Superbonus (ecobonus e sismabonus) sia nel caso di applicazione del “Superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione.

Deroga per i 140 Comuni del cratere

Il D.L. 39/2024 salva dal blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito gli immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016.

Plafond di 400 milioni di euro per il 2024

La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.

Superbonus rafforzato: vigilanza al commissario straordinario

Il Commissario straordinario nominato dal Governo ai sensi dell’art. 2 del D.L. 3/2023 avrà il compito di assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, avvalendosi dei dati messi a disposizioni sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal dipartimento Casa Italia della Presidenza del CdM.

Regime transitorio per i Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022

Per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, vale la deroga prevista dal comma 2, art. 1 che prevede l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato Dl n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, entro il 29 marzo:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
  • risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
  • siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

La guida dell’Agenzia delle Entrate

Per tutti gli approfondimenti, rimandiamo al vademecum pubblicato ad ottobre 2023 sul portale ufficiale del Fisco.

La guida tratta i seguenti argomenti:

  • concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali;
  • aspetti procedurali disciplinati dal testo unico della ricostruzione privata;
  • rendicontazione e fatturazione;
  • Superbonus per i lavori in corso d’opera;
  • conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma;
  • tempi di conclusione dei lavori;
  • interventi unitari;
  • Superbonus rafforzato.

 

 

 

 

 

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