Tra le cause di mancanza di effettività del sistema giurisdizionale italiano, un posto rilevante va attribuito all’inefficienza delle esecuzioni delle sentenze civili, che impedisce al cittadino di conseguire nella pratica quanto ha ottenuto con la sentenza. La Riforma Cartabia ha elaborato alcuni rimedi per imprimere un’accelerazione ai procedimenti esecutivi. Vediamone alcuni, nel settore specifico delle esecuzioni immobiliari.
Un primo rimedio emerge dalla nuova formulazione dell’art. 559 c.p.c., che cumula le funzioni del custode giudiziario e dei delegati alle vendite, in un’unica figura professionale. La Riforma delinea la funzione della custodia giudiziale come non più limitata alla conservazione del compendio immobiliare ma orientata alla futura vendita del bene.
La nomina obbligatoria di un custode diverso dal creditore pignorato, assicura infatti il diritto di visita dell’immobile e consente la collaborazione con lo stimatore contestualmente nominato, per il controllo della documentazione ipocatastale, collaborazione da attuarsi per mezzo di un’apposita relazione informativa da consegnare al Giudice dell’esecuzione.
Ulteriori rimedi consistono nella liberazione in tempi più celeri dell’immobile occupato sine titolo e nella redazione della relazione di stima e degli avvisi di vendita secondo schemi standardizzati.
Altro tentativo di snellimento della procedura è quello che incide sulla disciplina dell’ordine di liberazione, all’art. 560 c.p.c. La Riforma affida al custode giudiziario l’attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile pignorato seguendo le disposizioni del giudice dell’esecuzione senza le formalità previste dagli artt. 605 e seguenti.
Egli non dovrà notificare in via preventiva il precetto di rilascio, né il successivo preavviso di sloggio; potrà invece procedere allo sgombero dei beni mobili senza oneri e spese di stima, asporto, custodia e vendita all’asta, limitandosi a rispettare le direttive impartite dal giudice nell’ordine di liberazione.
È stata da più parti salutata con favore la scelta del legislatore delegato di aver favorito l’intervento del custode giudiziario al posto dell’ufficiale giudiziario (salvo il caso in cui l’esonero del custode venga richiesto dall’aggiudicatario stesso).
Il custode giudiziario infatti, pur avendo le funzioni e le responsabilità di un pubblico ufficiale, non è un dipendente pubblico ma un professionista privato che ha un interesse personale a completare, bene ed in fretta, il proprio compito per conseguire il compenso liquidato dal giudice al termine dell’incarico.
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