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Le questioni che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, devono essere fatte valere dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice dell’esecuzione.

opposizione all'esecuzione in ambito tributario

INDICE

 

1.CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

2.CORTE COSTITUZIONALE N. 114/2018: È ILLEGITTIMO L’ART. 57, COMMA 1 LETT.A) D.P.R. N. 602/1973

2.1 L’ordinanza di rimessione

2.2 La decisione della Consulta

3. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA N. 34447, DEL 24 DICEMBRE 2019

3.1. Il caso

3.2. Il principio di diritto

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

5. QUADRO SINOTTICO

 

***

 

1.  Considerazioni introduttive

 

Il presente saggio si pone come obiettivo quello di ripercorrere l’excursus giurisprudenziale in tema di opposizione all’esecuzione nel processo tributario, conclusosi con la sentenza della Suprema Corte, a Sezioni Unite, n. 34447/2019 che ha statuito in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e ordinario – ponendo come linea di confine la notifica della cartella pagamento – che tale notifica determina il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella di pagamento.

Sicché, tutte le questioni inerenti i fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, posto a fondamento del credito erariale, devono essere fatte valere con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615 c.p.c.

Già la Corte Costituzionale, con la pronuncia emblematica n. 114/2018, aveva recisamente affermato che tutte le controversie che “si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento”– nei casi in cui non ci sia spazio per la giurisdizione del giudice tributario, ex art. 2 D.lgs n. 546/1992, e l’azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossone non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, “deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto di procedere alla riscossione coattiva”.

 

2.  Corte Costituzionale n. 114/2018: è illegittimo l’art. 57, comma 1 lett. A) D.P.R. n. 602/1973

 

2.1 L’ordinanza di rimessione

Il Giudice delle Leggi è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale inerente l’art. 57, comma 1 del D.P.R. n.602/1973 e successive modifiche, promossa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Sulmona, con due ordinanze del 31 e dell’11 dicembre 2013, e dal giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, con due ordinanze del 19 agosto 2015 e del 28 marzo 2017.

Precisamente, il giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Sulmona ha eccepito, da un lato, che l’inesistenza della notificazione del pignoramento non può essere fatta valere davanti alle Commissioni Tributarie, atteso che gli atti dell’esecuzione esulano dalla giurisdizione tributaria e non sono previsti nell’elenco degli atti impugnabili in tale sede; dall’altro, che l’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 limita le opposizioni regolate dagli artt. 615 e 617 c.p.c. a vizi ben specifici, tra cui non rientrerebbe l’inesistenza della notificazione del pignoramento.

Per tali ragioni, il giudice rimettente ha ritenuto che vi fosse un difetto assoluto di giurisdizione con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La disposizione censurata, altresì, violerebbe la “riserva di legge prevista dall’art. 97 Cost. e 111 Cost.” e contrasterebbe sia con “gli artt. 3, 11, 117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non garantisce al debitore di crediti erariali un processo equo quanto meno in misura pari agli altri debitori”; sia con l’art. 113 Cost. “atteso che si avrebbe una limitata impugnativa del cittadino per atti della pubblica amministrazione, sostanziantesi in forme di notificazione extra ordinem”.

….

 

A cura di Maurizio Villani, Lucia Morciano e Federica Attanasi

Sabato 1 febbraio 2020

 

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