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Dal 1° luglio 2023 è efficace a tutti gli effetti
l’obbligo di attestazione SOA per le imprese che
eseguono lavori Superbonus o relativi ai bonus edilizi di cui al
comma 2 dell’art. 12 del Decreto Rilancio di importo
superiore ai 516mila
euro per potere
accedere alle detrazioni fiscali.

Attestazione SOA: i chiarimenti di ANCE su obblighi e scadenze
per le imprese

Una normativa non sempre chiara – lo dimostra il fatto che sono
stati necessari dei correttivi, tra cui l’art. 2-ter del D.L. n.
11/2023 (Decreto Blocca Cessioni), inserito in fase di conversione
in legge – e su cui ANCE ha pubblicato un
interessante focus,
proprio per fare il punto su:

  • ambito di applicazione; 
  • termini di decorrenza; 
  • esclusioni.

Attestazione SOA: quando e come è obbligatoria?

Ricorda ANCE che l’obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono
contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a
516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi
ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni
fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e
121 comma 2 (altri bonus edilizi).

Rientrano nei bonus diversi dal Superbonus gli interventi
di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis,
    comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), c.d.
    “Bonus Casa”;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n.
    63/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 90/2013;
    (c.d. “Ecobonus”);
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi
    da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013, convertito con
    modificazioni, dalla legge n. 90/2013; (c.d. “Sismabonus”);
  •  recupero o restauro della facciata degli edifici
    esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
    esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di
    Bilancio 2020 (cd. “Bonus Facciate”);
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo
    16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
    elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
  • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
    (articolo 119-ter del Decreto Rilancio).

L’attestazione SOA è necessaria, ai fini del riconoscimento
degli incentivi fiscali:

  • sia con riguardo alla fruizione della detrazione;
  • sia ai fini dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e
    cessione del credito.

Attestazione SOA: per quali lavori non è necessaria?

L’attestazione SOA non è condizione di accesso agli incentivi
fiscali relativi a:

  • acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturate da
    imprese ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR;
  • acquisto di case antisismiche oggetto di intervento di
    demolizione-ricostruzione da parte di imprese ai sensi
    dell’articolo 16, comma 1-septies, del DL n. 63/2013 (c.d.
    “Sismabonus acquisti”)

Come spiega ANCE, le disposizioni dell’articolo 10-bis del DL n.
21/2022, si applicano solo alle spese sostenute per
l’esecuzione dei lavori
e non si applicano alle
agevolazioni che riguardano spese sostenute per l’acquisto di unità
immobiliari.

General Contractor e attestazione SOA

ANCE ritiene che, in coerenza con l’articolo 10-bis DL 21/2022
comma 1 e con l’articolo 2-ter co. 1 lett. d) n. 3) DL n. 11/2023,
nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad
un general contractor, che si limiti solamente a coordinare
l’attività realizzativa, non sia necessario il
possesso
della attestazione SOA. Questo perché le norme
sembrano circoscrivere il possesso dell’attestazione alla sola
attività di esecuzione diretta dei lavori.

In ogni caso, in assenza di chiarimenti ufficiali, ANCE
specifica che nella prassi prevale un atteggiamento di
cautela
, ritenendo necessaria la condizione SOA a
prescindere dal ruolo svolto dall’impresa affidataria e facendo
riferimento solo al valore dei lavori oggetto del contratto.

Quantificazione dell’importo

Il limite di 516mila euro va calcolato tenendo conto
dell’importo definito in ciascun contratto di appalto o subappalto.
Ciiò significa che se l’importo delle lavorazioni che formano
oggetto del singolo affidamento non supera tale soglia, le imprese
esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l’importo
globale dei lavori riferito al medesimo intervento sia, invece,
superiore.
Se tra l’altro non ci sono vincoli specifici legati all’appalto, il
committente resta libero di frazionare i lavori
affidandoli a diverse imprese esecutrici. In tal caso occorrerà
sempre valutare, ai fini del rispetto dell’obbligo SOA il valore di
ogni singolo affidamento.

Naturalmente ANCE raccomanda di prestare attenzione a
eventuali aggiunzioni di lavorazioni che possano
poratre allo sformaneto in un singolo appalto di 516mila euro,
renendno necessario il possesso della qualificazione.

Infine, l’Associazione evidenzia che nell’importo complessivo
dei lavori non si deve tenere conto dell’IVA.

Categorie e classifiche: quali è necessario dimostrare?

In riferimento al possesso di categorie e classifiche ANCE
spiega che il riferimento all’art. 84 del d. Lgs n. 50/2016
(versione precedente del Codice appalti) contenuto nell’articolo
10-bis DL n. 21/2022 deve intendersi solo come un rinvio ad una
disposizione dell’ordinamento che disciplina il funzionamento degli
organismi di attestazione.

Questo perché l’obiettivo della norma, è garantire la
professionalità delle imprese e non di replicare nei lavori privati
il meccanismo di attestazione tipico dei lavori pubblici.

Ciò significa che non è richiesta un’esatta
corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire
, ma
è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte
dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come
coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli
dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Quindi è idonea l’mpresa esecutrice che risulti in possesso
anche di una sola delle seguenti categorie
considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus
edilizi, nel senso richiesto dalla norma:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
    tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,
    metallici e vetrosi) 
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, non è necessario l’esatto possesso di un attestato
nella classifica di importo corrispondente al valore dell’appalto
ma è ritenuto adeguato anche il solo possesso della prima
classifica.

Attestazione SOA: decorrenza dell’obbligo

Un importante chiarimento riguarda l’applicazione temporale
della norma, per la quale ANCE segnala 4 periodi diversi, cui
corrisponde una diversa gradualità di decorrenza dellobbligo, con
l’obiettivo di salvaguardare ia il quadro normativo vigente prima
del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’art. 10-bis DL
n. 21/2022), sia per consentire alle imprese, non in possesso della
attestazione SOA di ottenerne il rilascio con tempi congrui.

  • 1° periodo – salvaguardia quadro normativo vigente
    prima del 21/5/2022 – NESSUN OBBLIGO SOA

Non devono avere la qualificazione SOA né dovranno adeguarsi le
imprese appaltatrici/subappaltatrici:

  • sia nel caso in cui i lavori fossero stati già avviati al 21
    maggio 2022;
  • sia nel caso di lavori non ancora avviati al 21 maggio 2022 ma
    oggetto di contratti sottoscritti comunque prima del 21 maggio 2022
    aventi data certa. Per dimostrare la data certa della
    sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei
    documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea
    di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che
    risultino tracciabili.

Interessante l’osservazione per cui, nell’ipotesi di variazione
dell’impresa esecutrice che sia successiva al 21 maggio 2022
occorre, in via cautelativa, rispettare la condizione SOA secondo
le tempistiche previste in quanto trattasi di vicenda modificatrice
di natura soggettiva del contratto di appalto.

  • 2° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti
    dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 – OBBLIGO SOA GRADUALE DA 1°
    GENNAIO 2023

La “condizione” SOA, se riferita ad interventi oggetto di
contratti di appalto/subappalto sottoscritti nel periodo dal 21
maggio 2022 al 31 dicembre 2022 deve essere rispettata entro il 1°
gennaio 2023.
Ciò significa che, ai fini del riconoscimento degli incentivi
fiscali, se i lavori si sono conclusi al 31 dicembre 2022 non
occorre la “condizione SOA” mentre se i lavori sono proseguiti o
sono stati avviati oltre tale data le imprese sono tenute a
dimostrare al committente la propria “condizione SOA” già dal 1°
gennaio 2023 ma non al momento della sottoscrizione del contratto
(se avvenuta prima di tale data).

  • 3° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti
    tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – OBBLIGO SOA GRADUALE
    DA 1° GENNAIO 2023

Per i contratti stipulati nel periodo che va dal 1° gennaio 2023
al 30 giugno 2023 ai fini del riconoscimento degli incentivi
fiscali per le spese agevolabili sostenute nel predetto periodo è
necessario che le imprese appaltatrici/subappaltatrici:

  • siano in possesso della attestazione SOA al momento della
    sottoscrizione del contratto di appalto/subappalto;
  • dimostrino di aver avviato l’iter per il conseguimento della
    qualificazione al momento della sottoscrizione del contratto di
    appalto/subappalto.

 

  • 4° periodo – fase a regime dal 1° luglio 2023 – OBBLIGO
    SOA

A decorrere dal 1° luglio 2023, i lavori per i quali ricorre
l’obbligo di qualificazione, potranno essere eseguiti solo da
imprese che abbiano acquisito l’attestazione SOA, pena il mancato
riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese
sostenute successivamente a tale data.
Quindi per i contratti di appalto/subappalto sottoscritti dal
1°luglio le imprese dovranno avere l’attestazione SOA già al
momento della stipula, per i contratti sottoscritti in data
antecedente dovrà essersi comunque concluso l’iter di conseguimento
della attestazione anche a seguito di richiesta formulata nel
semestre precedente (gennaio-giugno 2023). 

Resta fermo che la detrazione relativa alle spese sostenute fino
al 30 giugno 2023 è ammessa anche qualora l’impresa, pur avendone
fatta richiesta, non riesca ad ottenere la certificazione SOA.

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