Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   



Sommario:


  1. Il contesto giuridico

  2. La novella del giugno 2012

  3. Il preliminare di compravendita immobiliare

  4. La trascrizione

  5. Inefficacia della trascrizione del preliminare di compravendita


1. Il contesto giuridico


Il concordato preventivo, regolato dagli artt. 160 e ss. del regio
decreto 16 marzo 1942 n. 267 (cd. legge fallimentare, di seguito, per brevità anche solo L.F.), è una procedura concorsuale che consente all’imprenditore in stato di crisi di evitare il fallimento; nella sostanza, attraverso il concordato l’imprenditore, unico soggetto legittimato alla presentazione di una proposta di concordato, ricerca un accordo con i suoi creditori per la risoluzione della crisi.


Particolare rilevanza giuridica riveste la disciplina degli effetti del concordato preventivo sui rapporti giuridici preesistenti (cd. contratti pendenti) oggetto, da sempre, di ferventi dibattiti in ambito giurisprudenziale e dottrinale. Invero, se nel fallimento tale disciplina trovava una dettagliata regolamentazione negli artt. 72 e ss. L.F., nel concordato preventivo – almeno sino alla riforma del 2012 – nulla era previsto.


Nel silenzio della legge, l’orientamento dottrinale prevalente riteneva non ipotizzabile l’applicazione analogica delle norme contenute nel Titolo II, Capo III, Sezione IV della legge fallimentare, in considerazione del diverso fondamento ontologico delle procedure concorsuali in questione[1].


Il fallimento, infatti, ha natura essenzialmente liquidatoria-dissolutiva, che esige una definizione dei rapporti in corso in funzione della successiva e prevedibile disgregazione del complesso produttivo e della sua liquidazione; viceversa, il concordato preventivo, di regola, ha funzione satisfattiva-conservativa, che normalmente non determina di per sé interruzioni nella continuazione dell’impresa e non pone questioni di compatibilità con l’esecuzione dei contratti in corso che potranno essere portati a compimento, salvo diversa determinazione nel senso dell’inadempimento.


Conseguentemente, si era giunti a ritenere che l’apertura del concordato preventivo non producesse effetti in riferimento ai rapporti contrattuali in corso, dato che gli artt. 72 e ss. L.F., non sono inclusi fra le norme richiamate e rese operanti dall’art. 169 L.F.[2]


2. La novella del giugno 2012


In questo contesto normativo assume rilievo pratico significativo la novella apportata con il
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, per mezzo della quale è stata introdotta nel sistema del concordato preventivo la disciplina dei contratti in corso di esecuzione, prima inesistente.


Il nuovo articolo 169-bis L.F. consente oggi al debitore di chiedere al tribunale, col ricorso introduttivo, o al giudice delegato, dopo il decreto di ammissione, di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso; sempre su richiesta del debitore può essere autorizzata anche la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta (art. 169-bis, I co., L.F.)[3].


In questi casi, la controparte avrà diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, che sarà soddisfatto come credito anteriore al concordato (art. 169-bis, II co., L.F.).


Con siffatta disposizione normativa il debitore potrà liberamente decidere se eseguire il contratto o sciogliersi dal vincolo giuridico; la scelta, di per sé assolutamente lecita (tant’è che il legislatore riconosce alla controparte un indennizzo e non un risarcimento), dipenderà essenzialmente della verifica del rapporto costi-benefici connessi a ciascuna opzione, rispetto alla quale è escluso un sindacato di merito da parte del giudice delegato al quale l’istanza di scioglimento (o di sospensione) viene presentata[4].


Pertanto, laddove l’imprenditore, per rispettare l’impegno negoziale precedentemente assunto, fosse costretto ad esporsi a costi maggiori rispetto ai benefici, potrà chiedere di essere autorizzato allo scioglimento del contratto in corso di esecuzione ovvero a sospenderne provvisoriamente l’esecuzione.


L’applicazione del citato art. 169-bis L.F. risente di alcune deroghe; esso, infatti, non produce effetti con riferimento:


  1. ai rapporti di lavoro subordinato per i quali, invece, trovano applicazione i principi di diritto comune;

  2. ai contratti preliminari di compravendita trascritti a norma dell’art. 2645-bis c.c., aventi ad oggetto un bene immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso diverso da quello di abitazione destinato a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente;

  3. ai contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare ex art. 72-ter L.F.;

  4. ai contratti di locazione immobiliare ogniqualvolta la procedura concordataria venga instaurata dal locatore dell’immobile.


Chiaramente le deroghe sono giustificate dalla necessità di rendere maggior tutela a quei negozi giuridici che coinvolgono beni costituzionalmente riconosciuti[5].


Il presente studio si propone, quindi, di esaminare gli effetti della procedura di concordato preventivo in cui versa l’imprenditore in stato di crisi rispetto all’obbligo, gravante su quest’ultimo, di vendita dell’immobile destinato a costituire abitazione principale dell’acquirente o dei suoi parenti ed affini, scaturente da contratto preliminare.


3. Il preliminare di compravendita immobiliare


Nel caso in cui un soggetto giuridico si obbliga alla stipulazione di un contratto di compravendita di un bene immobile ad uso abitativo proprio o dei propri familiari, acquistando da una società successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo, l’operatore giuridico dovrà preliminarmente verificare se il contratto preliminare di compravendita immobiliare rientri o meno nella deroga cui al punto 2 dell’art. 169-bis
L.F.


Per far ciò sarà necessario, da un lato, appurare la destinazione d’uso del bene (in merito alla quale si rinvia a quanto già detto) e, dall’altro lato, verificare l’eventuale trascrizione del negozio giuridico, aspetto quest’ultimo che sarà diffusamente affrontato nelle pagine che seguono.


4. La trascrizione


Preliminarmente, sarà il caso di richiamare le previsioni del codice civile in tema di effetti giuridici della trascrizione del contratto preliminare di compravendita.


Come noto, la trascrizione del preliminare comporta che in caso di mancata esecuzione del contratto (ovvero di mancato trasferimento del bene immobile) i crediti del promissario acquirente assumono privilegio speciale sul bene immobile oggetto di vendita, in forza della disposizione contenuta nell’
art. 2775-bis c.c.


La qualità di creditore privilegiato che, in ipotesi, assumerebbe il promissario acquirente nella procedura di concordato preventivo, determinerebbe, in caso di inadempimento dell’imprenditore ammesso alla procedura concorsuale dell’obbligo di contrarre il definitivo[6], l’acquisizione a beneficio del promissario acquirente dell’intero prezzo dell’ipotetica vendita a terzi dell’immobile oggetto del preliminare[7].


Naturalmente, siffatta conclusione si fonda sull’essenziale presupposto di efficacia giuridica della trascrizione del contratto preliminare di compravendita.


In proposito, l’art. 2645-bis c.c. stabilisce che “gli effetti della trascrizione cessano e si considerano mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’art. 2652, primo comma, numero 2) [ovvero delle domande dirette ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre]”.


Dunque, la richiamata disposizione normativa fissa due distinti termini di efficacia della trascrizione del preliminare: un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del definitivo e tre anni dalla trascrizione stessa.


A parere di chi scrive i suddetti termini sono tra loro indipendenti e, pertanto, il raggiungimento di uno solo tra essi comporta l’irreversibile venir meno degli effetti della trascrizione.


Autorevole dottrina[8] sostiene che tra i due diversi termini debba applicarsi quello in concreto più breve: quindi, si applicherebbe soltanto il termine dell’anno dalla data prevista per il definitivo, se quest’ultimo cadesse prima del triennio dalla trascrizione, e soltanto il termine triennale se le parti si fossero assegnate un termine più lungo per perfezionare la compravendita[9].


5. Inefficacia della trascrizione del preliminare di compravendita


L’eventuale inefficacia della trascrizione del contratto preliminare avrebbe un effetto dirompente sulle ragioni di credito del promissario acquirente avanzate nei riguardi dell’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo, egli, infatti, non potrebbe usufruire di alcun diritto prelatizio, neanche nell’ipotesi in cui agisse ex
art. 2932 c.c., al fine di ottenere una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso, trascrivendo la relativa domanda giudiziale, in quanto, secondo la giurisprudenza, detta trascrizione non può surrogare la trascrizione del contratto preliminare per la natura eccezionale dei privilegi ad essa connessi, con conseguente impossibilità di ricorrere all’analogia[10].


Se, quindi, il contratto preliminare di compravendita di un bene immobile ad uso abitativo proprio o dei propri familiari non può essere considerato esente dagli effetti della concorsualità (non rientrando tra le deroghe ai principi impressi nell’art. 169-bis L.F., per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma della predetta disposizione normativa all’art. 72, co. VIII, L.F.) a seguito della cessazione degli effetti della trascrizione del contratto preliminare che, per espressa previsione normativa, devono considerarsi “come mai prodotti”, il contraente in bonis potrebbe decidere di agire per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. (senza che alla domanda giudiziale possa opporsi il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei confronti della società interessata dalla procedura di concordato preventivo cui all’art. 168 L.F., secondo quanto giustamente stabilito dalla giurisprudenza[11]) ovvero risolvere il contratto preliminare chiedendo la restituzione dell’eventuale caparra confirmatoria o degli acconti prezzo versati, oltre al risarcimento dei danni. Il problema (per il promissario acquirente) connesso a quest’ultima opzione deriva dal fatto che l’obbligazione pecuniaria dell’impresa inadempiente verrebbe estinta con moneta concordataria, secondo le condizioni che risultano dalla proposta di concordato approvata dai creditori ed omologata dal Tribunale, per effetto di quanto previsto dall’art. 169-bis, co. II, L.F., quindi, presumibilmente, con un importo notevolmente inferiore rispetto a quello cui il promissario acquirente avrebbe diritto per effetto della sentenza di condanna.


Quanto ai criteri da assumere per la quantificazione del risarcimento, autorevole dottrina[12] ha ritenuto che essi non potranno sottrarsi alle regole generali; conseguentemente, il giudice ordinariamente competente dovrà attenersi ai consueti criteri che riguardano il risarcimento del danno, all’esito del giudizio ordinario che dovrà essere necessariamente attivato.


In questo contesto giuridico non è difficile supporre che, in riferimento ai soli immobili da costruire oggetto di preliminare di vendita, il promissario acquirente opti per la strada più comoda, rappresentata dall’escussione della polizza fideiussoria – che deve essere stipulata dal promissario venditore, in ossequio agli obblighi imposti dall’art. 2 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005 –, al fine di riscuotere quanto versato al costruttore, salvo che “il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare” (art. 3, D.Lgs. 122/2005).


Per approfondimenti:


(Altalex, 7 novembre 2014. Articolo di Giovanni Gargiulo)


_________________


[1] In argomento: DI SABATO, Il conto corrente bancario nel concordato preventivo e nell’amministrazione controllata, Milano, 1982; CENSONI, Gli effetti del concordato preventivo sui rapporti giuridici preesistenti, Milano, 1988; BONSIGNORI, NARDO, LAZZARA, I contratti nelle procedure concorsuali, Milano, 1992, 361 ss.; RAGO, Il concordato preventivo dalla domanda all’omologazione, Padova, 1998, 251 ss.; DIMUNDO e PATTI, I rapporti giuridici preesistenti nelle procedure concorsuali minori, Milano, 1999; STESURI, Rapporti tra contratti bancari e concordato preventivo, Padova, 2004.


[2] Cass., 29 settembre 1993, n. 9758, in Giust. civ., Mass., 1993, 1434, conferma il risalente orientamento espresso nella sentenza del Supremo Consesso n. 3868 del 3 dicembre 1968. Nello stesso senso: Cass., SS. UU., 27 luglio 2004, n. 14083, in Giust. civ., Mass., 2004, 9, secondo cui “il rapporto di prelazione, come tutti i rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie (mancando nella disciplina del concordato il richiamo alle disposizioni dettate dagli art. 72-83 l. fall.) a seguito dell’apertura del concordato o della sua omologazione”; Cass., 23 marzo 1992, n. 3581, in Giust. civ., 1992, I, 3066, afferma che “è generalmente riconosciuto che le norme degli artt. 72 e 83 della Legge Fallimentare non trovino applicazione nella procedura di concordato preventivo, risultando chiara la volontà del legislatore in tale senso dal momento che l’art. 169 L.F., nell’indicare gli effetti dell’ammissione dell’imprenditore al concordato preventivo, non richiama quel complesso di norme”; Cass., 30 gennaio 1997, n. 968, in Fall., 1997, 995; Trib. Casale Monferrato, 14 novembre 2001, in Arch. civ., 2002, 1216, secondo cui “L’art. 168 l. fall. non richiama il precedente art. 72 sulle facoltà di scelta del venditore e del curatore circa i rapporti pendenti”; Trib. Macerata, 19 gennaio 1987, in Fall., 1987, 647 “Nella procedura di concordato preventivo non trovano applicazione le disposizioni contenute negli art. 72 e ss. l. fall. concernenti gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, sicché non è dato al commissario giudiziale di scegliere tra esecuzione e scioglimento del contratto preliminare di vendita, che deve quindi trovare piena esecuzione nel corso della liquidazione concorsuale”. Degna di interesse risulta, altresì, la sentenza del Tribunale di Genova, 11 gennaio 1996, in Fall., 1996, 1015 (nota di RINALDI) ed ivi, 1996, 698 (nota di RAGO), la quale, ribadendo il principio secondo cui “Nel concordato preventivo i rapporti giuridici preesistenti conservano piena efficacia nei confronti dell’imprenditore” prevede che la disciplina dettata per il fallimento (artt. 72 – 83 L.F.) risulta inapplicabile anche in caso di consecuzione di detta procedura di fallimento “in quanto la retrodatazione è ammissibile in quanto la normativa fallimentare risulti compatibile con quella del procedimento concorsuale minore e riguardi situazioni che non trovino espressa e chiara regolamentazione”.


[3] La norma in questione trova applicazione sia nei concordati liquidatori sia nei concordati con continuità, tuttavia a questi ultimi si applica anche l’art. 186 bis L.F. secondo cui i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura di concordato.


[4] In proposito si è osservato che il giudice può rigettare l’istanza di scioglimento del contratto solo per ragioni connesse all’incongruenza della stessa con la proposta concordataria “poiché ogni ulteriore e diverso vaglio – ivi compreso quello della convenienza per gli stessi creditori – comporterebbe un giudizio sulla opportunità economica e meritevolezza della proposta stessa, che esula dal sindacato sulla causa concreta riconosciuto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite quale limite di giudizio per il Tribunale”: Trib. Rovigo, decreto 6 marzo 2014, in www.altalex.com.


[5] Tutela del diritto al lavoro, tutela dell’acquisto dell’abitazione principale (è il caso del preliminare di vendita di immobili destinati ad abitazione principale della parte acquirente), esigenza di conservazione del bene giuridico casa (è il caso ai contratti di locazione immobiliare ogniqualvolta la procedura concordataria venga instaurata dal locatore dell’immobile), tutela dell’impresa (è il caso del preliminare di immobili destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente), esigenza di non interrompere, con l’ammissione dell’imprenditore al concordato, i flussi di finanziamento destinati a specifici affari ed al tempo stesso assicurare ai finanziatori la continuità del rapporto.


[6] Si rammenti, infatti, che in questo caso l’imprenditore non potrà sciogliersi dal vincolo contrattuale (cfr.: Trib. Padova, 15 gennaio 2013, in www.ilcaso.it).


[7] In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che “Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste, ai sensi dell’art. 2775 bis c.c., i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva, come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c., resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal comma 2 dell’art. 2748 c.c. e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 legge fall., il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice” (Cass., SS.UU., 1 ottobre 2009, n. 21405, in Guida dir., 2009, 44, 32; in analogo senso: Cass., 2 luglio 2013, n. 16492, ivi, 42, 65).


[8] MANZINI, Trascrizione del preliminare, pignoramento e fallimento, in www.notaiomanzini.it.


[9] Per maggior chiarezza si riportano i due esempi fatti dall’autore per l’esplicazione della tesi interpretativa “A) preliminare stipulato il 01.01.2012 con termine per la stipula del definitivo al 30.06.2013: in questo caso gli effetti della trascrizione scadono il 30.06.2014 (un anno dopo il termine di adempimento convenuto tra le parti). B) preliminare trascritto il 01.01.2012 con termine per la stipula del definitivo al 30.03.2014: in questo caso gli effetti della trascrizione scadono il 01.01.2015 (tre anni dopo la trascrizione, entro l’anno di scadenza del termine per la stipula).


[10] Trib. Padova, 18 febbraio 2005, in Giur. merito, 2006, 4, 926. Negli stessi termini Cass., 19 giugno 2003, n. 9810, in Fall., 2004, f. 11, 187, con note di Bruschetta, secondo cui la compravendita di un bene immobile che, quantunque anteriore all’assoggettamento del venditore a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, risulti trascritta solo successivamente non è opponibile, alla massa concorsuale, nei cui confronti, pertanto, resta inefficace.


[11] Cass., 1 marzo 2002, n. 3022, in Foro it., 2002, I, 1706; Cass., 23 gennaio 1998, n. 615, in Contratti (I), 1999, 345.


[12] LAMANNA, Il c.d. decreto sviluppo: primo commento sulle novità in materia concorsuale, in Il Fall., 2012.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui