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La circolare 22 dicembre 2023 n. 21 del Mediocredito Centrale definisce l’applicazione delle misure previste dal D.L. n. 145/2023, recante le “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2023.

L’art. 15-bis del decreto-legge Anticipi contiene alcune disposizioni riguardanti il funzionamento del fondo, in particolare prevede: l’adozione per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 di alcune deroghe alle modalità di funzionamento del Fondo.

Quindi, c’è la conferma di alcune novità introdotte nel periodo pandemico, come l’importo massimo garantito per impresa pari a 5 milioni di euro, prevedendo anche la gratuità del costo della garanzia per le microimprese, l’ammissibilità per Small Mid Cap e l’ammissibilità degli enti del terzo settore. Inoltre, sono state ripristinate alcune misure: la non ammissibilità di imprese e professionisti nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

La garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, mentre per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, comunque più convenienti rispetto alle norme prima del Covid.

In generale, l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura risulta semplificata:

80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per startup, startup innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore;

– 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione);

– 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione);

– 50% per operazioni di capitale di rischio;

– 40% per Small Mid-Cap a fronte di operazioni per investimento e per Small Mid-Cap startup innovative;

– 30% per Small mid-cap a fronte di operazioni di liquidità.

Per gli enti del terzo settore, introdotti per la prima volta tra i beneficiari del Fondo di garanzia delle norme emergenziali, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Registro nazionale del Terzo settore e al Repertorio economico amministrativo.

Anche per le commissioni, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le Small Mid Cap (1,25%).

Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

Qual è l’importo massimo garantito

Con la nuova circolare del Medio Credito Centrale n. 21 del 22 dicembre 2023 c’è la conferma dell’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale pari a 5 milioni di euro. La disposizione normativa viene applicata anche alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate prima del 1° gennaio 2024, essendoci continuità con la normativa previgente, resta la sospensione dell’istruttoria di ammissione relativa alle richieste di garanzia che riguardano le imprese PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 milioni di euro che presentano richiesta di agevolazione.

Naturalmente, tutto a valere sui Regolamenti de minimis e sui Regolamenti d’esenzione, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.

Quali sono le rimodulazioni delle percentuali di copertura

La circolare n. 21 del Mediocredito Centrale prevede le rimodulazioni delle percentuali di copertura che, ad esclusione dei soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, risultano essere le seguenti:

Fascia

Finanziamenti per esigenze di liquidità

Operazioni a fronte di investimento, Nuova Sabatini, PMI Innovative

Finanziamento del rischio

Microcredito, Importo ridotto, Start-up, Start-up innovative e incubatoricertificati

1

2

55%

3

80%

50%

80%

4

60%

5

n.a.

n.a.

n.a.

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del fondo deliberate dal 1° gennaio 2024, ma le medesime percentuali verranno applicate anche alle richieste di ammissione presentate prima di tale data e non ancora deliberate.

Nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la percentuale riportata in tabella rappresenta il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore all’80%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%.

Qual è l’innalzamento dell’importo massimo in alcune operazioni

La nuova circolare del Medio Credito Centrale, regola una novità, stabilendo l’innalzamento dell’importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di richieste dei confidi “autorizzati”. Per tali operazioni di importo ridotto e per le operazioni di microcredito di importo fino a 50 mila euro, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’80%.

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, si stabilisce quanto segue:

– l’applicazione del modello di valutazione ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo è prevista solo nel caso in cui i soggetti beneficiari finali siano in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate presso l’amministrazione competente;

– gli importi massimi sono da considerarsi per singolo soggetto beneficiario e non per singola operazione;

– per tutte le richieste di ammissione presentate prima e non ancora deliberate alla data del 31 dicembre 2023, i soggetti richiedenti, dovranno inviare, ove previsto, i dati necessari per l’applicazione del modello di valutazione ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.

Ammissibilità alla garanzia del fondo di enti del terzo settore

La disposizione normativa conferma l’ammissibilità alla garanzia del fondo degli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni di importo non superiore a 60 mila euro e senza applicazione del modello di valutazione del Fondo.

Gli enti del terzo settore non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno accedere alla garanzia del fondo, qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una apposita sezione speciale.

Le garanzie rilasciate in favore di questi nuovi soggetti beneficiari non potranno essere superiori al 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo.

La disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate dal 1° gennaio 2024.

Inoltre, si prevede:

– l’importo massimo di 60 mila euro è per singola operazione finanziaria;

– la percentuale di copertura è pari all’80%.

Qual è l’ammissibilità alla garanzia del fondo

Con la circolare è prevista l’ammissibilità alla garanzia del Fondo, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (di seguito midcap), sia nella garanzia su portafogli e sia per singole operazioni finanziarie, con l’esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.

La disposizione normativa è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Si chiarisce, quanto segue:

– la nuova definizione di Small Mid-Cap si applica non solo in relazione alla garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie ma anche nell’ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzie su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2024. Pertanto, per quanto riguarda i portafogli già garantiti, sarà possibile, anche dopo il 1° gennaio 2024, l’inclusione di operazioni a beneficio di imprese rientranti nella precedente definizione di Small Mid Cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499 al momento della richiesta di agevolazione senza tener conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese);

– le percentuali di copertura applicate sono le seguenti:

Fascia

Finanziamenti per esigenze di liquidità

Operazioni a fronte di investimento

Startup innovative e incubatori certificati

Startup

1

2

3

30%

40%

40%

40%

4

5

n.a.

n.a.

Nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la percentuale riportata in tabella rappresenta il valore massimo che può raggiungere il prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante, che non potrà mai essere superiore all’80%, e la riassicurazione concessa dal Fondo, che non potrà mai essere superiore all’80%.

Qual è la commissione alle richieste di garanzia di imprese Small Mid-Cap

Alle richieste di garanzia riferite alle imprese Small Mid-Cap viene applicata una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo garantito dal Fondo.

Qual è la gratuità dell’intervento del fondo in favore delle imprese di micro-dimensione

La circolare del Mediocredito Centrale stabilisce la gratuità dell’intervento del Fondo in favore delle imprese di micro-dimensione. La disposizione normativa viene applicata a tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2024.

Per quanto non disposto, trovano applicazione le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.

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