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Il minimo vitale, la quota impignorabile, i nuovi limiti 2020 di pignoramento in banca e all’Inps della pensione da parte dei creditori.

Quando si tratta di pensione, il tema dei pignoramenti diventa ancora più delicato: il debitore è un soggetto avanti negli anni e che, di solito, è privo di altre fonti di reddito oltre alla pensione stessa, con la quale deve sostenere tutte le spese necessarie per la vita e per fronteggiare le esigenze tipiche dell’età avanzata: dai farmaci alle cure mediche, dall’assistenza alla sua persona ai trasporti. Ecco perché la legge fissa dei limiti specifici al pignoramento della pensione che mancano, invece, nel caso di pignoramento dello stipendio

o di altri beni.

Il limite generale del pignoramento di tutti i crediti vantati verso terzi (compreso l’Inps) è di un quinto; dunque, anche il rateo pensionistico non può subìre una decurtazione oltre al 20% dell’importo. Ci sono, però, delle eccezioni e delle regole speciali di cui tenere conto: la prima è quella del minimo vitale, che garantisce una quota impignorabile della pensione, ossia di quella somma al di sotto della quale l’assegno non può mai scendere. C’è poi l’impignorabilità delle pensioni “sociali” e di quelle erogate a chi ha una disabilità.

Vediamo allora in dettaglio come funziona il pignoramento della pensione e quali sono i limiti che operano in favore del debitore.

Limiti di pignoramento della pensione

Ci sono due modi per pignorare la pensione: il pignoramento può, infatti, avvenire direttamente in capo all’Inps, prima che essa venga erogata al percipiente, oppure in capo alla banca o posta, quando essa viene periodicamente accreditata sul conto o libretto.

Pignoramento pensione all’Inps

Il creditore può pignorare la pensione prima che questa venga erogata al beneficiario. In questo caso, l’atto di pignoramento viene inviato all’Ente di previdenza che ha disposto il trattamento pensionistico, che nei casi più frequenti è l’Inps. L’Ente dovrà poi – a seguito dell’ordine del giudice reso al termine di un’udienza a cui può partecipare anche il debitore – accantonare una quota della pensione – quella cioè pignorata – e versarla direttamente al creditore, anziché al pensionato, al quale dunque quell’importo sarà tolto ancora prima che gli arrivi.

Il pignoramento è, di norma, pari a un quinto della pensione. Ma la base su cui viene calcolato il quinto non è tutta la pensione, innanzitutto perché a questi fini si considera il netto e non il lordo. Poi, prima di calcolare la percentuale, si deve detrarre dall’assegno il cosiddetto minimo vitale, una somma che per legge [1] pari a 1,5 l’assegno sociale. Ad oggi, l’importo dell’assegno sociale 2020 è pari a 459,83 euro

(per il 2019 era di 457,99 euro, vi è stato un aumento di due euro scarsi in più).

Dunque, il limite del pignoramento della pensione è di 689,74 euro (pari cioè a una volta e mezzo l’assegno sociale: 459,83 + il 50% di tale cifra, ossia 229,91). Questo significa che se la pensione è inferiore a 689,74 euro il pensionato non potrà mai subire un pignoramento; se, invece, è superiore a tale importo, sarà pignorabile il quinto, non del totale, ma della sola eccedenza.

Immagina una pensione di mille euro. Questa può essere pignorata solo per il 20% (il quinto) di 1000 sottratto il minimo vitale, cioè 689,74. Bisogna fare questa operazione: 1.000 – 689,74 = 310,26 e si otterrà l’eccedenza rispetto al minimo vitale; un quinto di questa cifra è pignorabile, dunque calcoliamo il 20% di 310,26 = 62,05. Quindi, il pignoramento possibile su di una pensione di mille euro sarà di 62,05 euro al mese.

Pignoramento pensione in banca

Il secondo modo per pignorare la pensione è farlo dopo che questa viene versata sul

conto corrente del pensionato (questa modalità di erogazione dell’assegno è obbligatoria per le pensioni superiori a mille euro). In tal caso, il pignoramento avviene nei confronti della banca a cui viene notificato l’atto. Qui, i limiti sono parzialmente diversi da quelli che abbiamo visto prima.

Per quanto attiene alle somme che, nel momento in cui avviene la notifica del pignoramento, si trovano già depositate sul conto corrente (ossia i risparmi da mensilità di pensione precedente non spese) il pignoramento si può estendere solo alla parte che supera il triplo dell’assegno sociale (ossia 459,83 euro), pari quindi a 1.379,49 euro.

Così, se su un conto ci sono solo mille euro, non si può pignorare nulla; se, invece, ci sono duemila euro, si può pignorare la differenza tra 2.000 euro e 1.379,49 euro, ossia 620,51 euro.

Invece, per le ulteriori mensilità di pensione che verranno erogate nei mesi successivi alla notifica del pignoramento, e sino ad estinzione totale del debito, valgono i limiti al pignoramento della pensione

visti in capo all’Inps: ossia su ogni mensilità la banca tratterrà un quinto.

Pignoramento pensione per cartelle esattoriali

I limiti al pignoramento pensione in caso di debiti con l’Agente della Riscossione Esattoriale, dovuti a cartelle di pagamento, sono diversi. In particolare:

  • se la pensione non raggiunge 2.500 euro, il limite di pignoramento è di un decimo;
  • se la pensione supera 2.500 euro ma non supera 5.000 euro, il limite di pignoramento è un settimo;
  • se la pensione è maggiore di 5.000 euro, il limite di pignoramento è un quinto.

Se ci sono più pignoramenti sulla stessa pensione

Quante volte si può pignorare la pensione? Se, ad esempio, ad agire contro il pensionato è prima un creditore e poi un secondo, quest’ultimo può pignorare un ulteriore quinto, trovandosi così il debitore con una pensione decurtata di due quinti? Qui valgono le stesse regole dello stipendio. Eccole riassunte.

I creditori si distinguono in tre categorie:

  • crediti dovuti per il pagamento delle tasse e contributi (ad esempio, cartelle esattoriali, Agenzia Entrate, ecc.);
  • crediti dovuti per assegni alimentari (ad esempio, ex moglie o figli);
  • tutti gli altri crediti (ad esempio, dovuti a banche, finanziarie, fornitori, padrone di casa, condominio, ecc.).

Il

pignoramento congiunto di due creditori è possibile solo se questi appartengono a categorie differenti. In tal caso, i pignoramenti possono coesistere e si può pignorare anche più di un quinto della pensione, a condizione però che questa – detratto sempre il minimo vitale – non scenda al di sotto della metà. Invece, se i creditori appartengono alla stessa categoria, si dovrà soddisfare innanzitutto chi ha agito per prima e solo dopo gli altri.

Pensioni impignorabili

Esistono delle pensioni che non sono pignorabili e sulle quali perciò il creditore non può operare nessuna trattenuta. Leggi quali somme non si possono pignorare? Si tratta delle pensioni dovute per malattie o invalidità e per sostegni ai poveri. Nello specifico, non sono pignorabili:

  • la pensione sociale;
  • la pensione di invalidità;
  • l’assegno di accompagnamento.

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