L’acquisto di merce contraffatta non configura il reato di ricettazione se avviene per uso personale.
A tutti capita di incontrare in spiaggia, come in altri luoghi, venditori ambulanti che propongono un campionario vastissimo di prodotti (occhiali, borse, costumi, vestiario, bigiotteria, cd, etc.). Un momento piacevole di shopping, soprattutto in estate sulle nostre spiagge, che potrebbe però farci incorrere in una pesante multa.
In genere tale tipo di vendita riguarda prodotti contraffatti che rischiano di far incorrere l’acquirente in una sanzione amministrativa che può andare da 100,00€ a 7.000,00€. La legge [1] prevede infatti, che sia punito chiunque acquisti cose che inducano a pensare che siano state violate le norme di origine e provenienza dei prodotti e le norme in materia di proprietà industriale. La sanzione pecuniaria può oscillare tra 20 mila euro e 1 milione di euro se l’acquisto della
merce contraffatta venga effettuato da un soggetto che partecipa alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti per scopo di lucro e non per esclusivo uso personale.
Bisogna considerare, inoltre, che in alcuni casi sussiste il rischio più grave di incorrere in una sanzione penale. Se la merce acquistata è rubata, e l’acquirente ne è consapevole, scatta per quest’ultimo il reato di ricettazione [2].
La Corte di Cassazione con una recente sentenza [3] ha assolto dal reato di ricettazione un soggetto colto in possesso di prodotti di abbigliamento di note marche chiaramente contraffatti (etichette, marchi, tessuto, cuciture non conformi all’originale) ma lo ha condannato alla pena pecuniaria prevista dalla legge [4]. In questo caso infatti, l’acquirente che non ha partecipato in alcun modo alla produzione o distribuzione dei prodotti contraffatti ma si è limitato ad acquistarli per puro uso personale risponde solo di illecito amministrativo e non è punibile per il reato di ricettazione essendo irrilevante se l’ulteriore distribuzione avvenga a pagamento o gratis.
La conseguenza a cui porta la posizione assunta dalla Corte è che risponde del reato di ricettazione non solo chi ha intenzione di vendere il bene contraffatto, ma anche chi ha intenzione di regalarlo dato che contribuisce ugualmente alla diffusione del bene.
Avv. TERESA ALOI – aloi.tere@tiscali.it
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