Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   




Nel plafond della deducibilità dei fondi pensione devono rientrare anche i contributi versati per i figli a carico.

>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di Pierpaolo Molinengo – 3 Aprile 2024


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 76 del 21 marzo 2024, fornisce alcuni chiarimenti relativi all’ambito applicativo dell’articolo 8, comma 6, del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005. Oggetto di questo documento è la deduzione dei contributi per l’adesione alle forme di previdenza complementare a cui possono accedere i lavoratori di prima occupazione in data successiva al 1° gennaio 2007.

Ci stiamo riferendo, in estrema sintesi, ad una particolare agevolazione che permette a quanti non deducono l’importo massimo concesso nell’arco dei primi cinque anni di partecipazione di usufruire dei residui nel corso delle annualità successive. L’obiettivo di questa agevolazione, in estrema sintesi, è quello di garantire un sostegno a quei lavoratori che hanno una minore anzianità contributiva. E che, proprio per questo motivo, sono svantaggiati sotto il profilo previdenziale.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo per quale motivo la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate risulta essere molto importante.

Previdenza complementare: deducibilità agevolata per i più giovani

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate arrivano a seguito di alcune informazioni richieste da un contribuente. L’istante, entrando nel dettaglio, dichiarava quanto segue:

  • di aver provveduto ad aderire ad un fondo pensione negoziale nel corso dell’anno 2019. Il contribuente ha versato – come previsto direttamente dalle condizioni contrattuali – la quota del TFR oltre i contributi a suo carico e quelli previsti a carico del datore di lavoro. Il contribuente provvede, inoltre, a versare alcuni contributi aggiuntivi a titolo individuale;
  • di essere, al momento della sottoscrizione del fondo, di prima occupazione successiva al 2007. Entrando nel dettaglio, l’istante aveva iniziato la propria attività lavorativa nel corso del 2014;
  • di aver provveduto a versare i contributi per l’adesione dei figli – l’operazione è avvenuta nel corso del 2022 – ad una forma di previdenza complementare. I versamenti oggetto di questo punto sono stati dedotti integralmente;
  • sommando i contributi versati al proprio fondo previdenziale e per quello dei figli a carico non ha, ad ogni modo, raggiunto la soglia di deducibilità ordinaria che è pari a 5.164,57 euro.

La domanda posta dal contribuente

Il contribuente, fatte queste premesse, poneva una domanda all’Agenzia delle Entrate. L’articolo 8, comma 6 del DLGS n. 252/2005 prevede che nell’arco dei primi cinque anni di partecipazione ad un qualsiasi forma di previdenza complementare, i lavoratori che risultino essere di cosiddetta prima occupazione, che abbiano dedotto gli oneri per un importo inferiore a 5.164,57 – importo che corrisponde alla deduzione massima annuale – abbiano la possibilità di utilizzare l’importo residuo a decorrere dal sesto anno, andandoli a dedurre nel corso dei venti anni successivi.

Il dubbio del contribuente è se nel plafond debbano essere considerati esclusivamente i versamenti che sono legati alla propria posizione contributiva. O se debbano essere presi in considerazione anche quelli relativi ai figli che sono fiscalmente a carico.

Fondi pensione, quando sono deducibili i versamenti per i figli? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Prima di fornire le proprie indicazioni, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente ricordato che l’articolo di legge prevede che:

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 2007 […] limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

Fatta questa doverosa premessa, l’Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che – come già messo in evidenza dalla circolare 70/E/2007 – i lavoratori la cui prima occupazione risulta essere successiva al 1° gennaio 2007 possono conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali, delle quali non si sono ancora avvalsi.

Questo significa, in altre parole, che la differenza che intercorre tra i contributi che sono stati versati e il tetto massimo pari a 5.164,57 non deve essere considerato definitivamente perso. Ma andrà a costituire un ulteriore plafond di deducibilità, che il contribuente ha la possibilità di utilizzare nel corso dei venti anni successivi.

Questo plafond potrà essere utilizzato dal sesto anno fino al venticinquesimo anno successivo. E costituirà a tutti gli effetti un’aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro previsto e fino ad un valore di 2.583,29 euro ogni anno. Complessivamente, quindi, potranno essere portati in detrazione: 7.746,86 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che gli eventuali contributi versati per conto dei familiari a carico concorrono a determinare l’ulteriore plafond di deducibilità. Il lavoratore in questione, in estrema sintesi, dovrà tenere conto dei contributi versati per la propria partecipazione al fondo di previdenza complementare e quelli versati per i figli a carico. Il plafond che viene accumulato nell’arco dei primi cinque anni di partecipazione, potrà venire utilizzato dopo il sesto anno.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui