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Si segnala la sentenza n. 24224/2019 con cui la Corte di Cassazione precisa quale sia il termine entro cui iscrivere a ruolo la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi.

Martedi 29 Ottobre 2019

Il caso: Una società, B. snc, munita di titolo esecutivo giudiziale nei confronti della propria debitrice B.C. s.r.I., azionava un pignoramento presso terzi, e in particolare pignorava presso una società di assicurazione il credito verso di questa vantato dalla B.C., credito scaturente da un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dalla società debitrice.

Nell’ambito della procedura esecutiva l’ assicurazione rendeva una dichiarazione contestata dalla creditrice; il Giudice dell’esecuzione, delibando la questione ai sensi dell’art.549 c.p.c. con ordinanza riteneva che la assicurazione non fosse debitrice della società esecutata; pertanto la società creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza.

Il Giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria dell’opposizione esecutiva, fissava termine al 13.5.2016 per l’introduzione del giudizio di merito; la B. snc notificava la citazione introduttiva della fase di merito il 20.4.2016 alla assicurazione; il 19.5.2016 alla B.C. Srl;

La società creditrice si costituiva poi in giudizio, iscrivendo contestualmente la causa a ruolo, il 30.4.2016.

Il Tribunale dichiarava però “improcedibile” l’opposizione agli atti esecutivi, ritenendo che “in base all’articolo 618 c.p.c., nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, i termini a comparire di cui all’articolo 163 bis c.p.c. sono ridotti della metà; pertanto, anche i termini per l’iscrizione a ruolo della causa di cui all’articolo 165 c.p.c. sono automaticamente ridotti sulla della metà“.

Nel caso di specie, la società opponente si era costituita 10 giorni dopo la notifica dell’atto di citazione (anziché cinque): tale tardiva costituzione equivaleva ad una mancata costituzione, e che nessuna delle altre parti si era tempestivamente costituita nel termine per esse rispettivamente previsto dalla legge.

La società creditrice propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo che:

– l’articolo 618 c.p.c., là dove stabilisce che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi i termini a comparire sono ridotti della metà, fa riferimento unicamente al termine per la vocatio in ius di cui all’articolo 163 bis c.p.c., e non anche al termine per la costituzione dell’attore, di cui all’articolo 165 c.p.c.;

– in ogni caso, anche ad ammettere che l’articolo 618 c.p.c. imponga la dimidiazione del termine di costituzione in giudizio di chi proponga una opposizione esecutiva, la violazione di tale termine non potrebbe comportare l’improcedibilità dell’opposizione, ma solo le conseguenze di cui all’articolo 307 c.p.c.

Per gli Ermellini il motivo è fondato, e sul punto precisa quanto segue:

  1. Sulla questione si registrano in giurisprudenza due opposti orientamenti:

    A) secondo un primo e minoritario orientamento nei giudizi aventi ad oggetto le opposizioni esecutive la legge fissa un termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa, e non per la costituzione in giudizio dell’opponente; una volta violato il termine per l’iscrizione a ruolo della causa, s’applica la generale disciplina dettata in tema di mancato rispetto di un termine perentorio, e cioè l’inefficacia dell’atto e la decadenza dal diritto di compierlo, con conseguente improcedibilità dell’opposizione;

    B) un secondo orientamento ritiene che nelle opposizioni esecutive non assume rilevanza, “ai fini del rispetto del termine assegnato dal giudice all’esito della trattazione camerale per l’introduzione della fase di merito, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell’art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura”.

  2. Per la Corte, tra i due orientamenti sopra richiamati, deve essere preferito il secondo, in quanto:

    a) l’art. 618 c.p.c. non prevede alcuna dimidiazione del termine di costituzione in giudizio;

    b) se anche la prevedesse, la tardiva costituzione dell’opponente sarebbe sanata dalla tempestiva costituzione dell’opposto, ex art. 171, comma 2, c.p.c.;

    c) in ogni caso l’iscrizione della causa a ruolo è atto distinto per natura e per effetti dalla costituzione in giudizio, sicché la mancanza o la tardività della prima non sortisce alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione.

    Senza voler riportare in questa sede la lunga e complessa motivazione della sentenza, si espongono i seguenti princìpi di diritto: “il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda introdurre la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima notificazione, e non di cinque”; nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c.”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.24224/2019

 

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