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La fattura per lavori Superbonus emessa a fine
2023 e scartata dal Sistema di Interscambio (SDI) può rivelarsi un
incubo per imprese e clienti che avevano accordato lo sconto
previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), se
non si provvede in tempo a una nuova riemissione, considerato che
con il 2024 passa da una riduzione dell’aliquota di
agevolazione
da 110% a 70%.

Superbonus 110% e fattura scartata: si perde lo sconto?

Ma è tutto perduto o si può rimediare? La soluzione c’è, purché
sia assolutamente tempestiva, come spiega l’Agenzia delle
Entrate
nella risposta
del 13 maggio 2024, n. 103
.

La domanda è stata posta da un’impresa che ha inviato il 30
dicembre 2023 al sistema di interscambio (SDI), una fattura
riferita a lavori Superbonus 110%, già svolti e asseverati,
applicando lo sconto in fattura ex art. 121, comma 1, del D.L. n.
34/2020. Tuttavia, a causa del mancato riconoscimento di alcuni
caratteri speciali, il sistema di interscambio (SDI) ha scartato la
fattura, motivo per cui l’impresa, ha provveduto, come previsto
dalla circolare del 2 luglio 2018, n. 13/E, a correggere gli
elementi in questione e a reinoltrare la fattura nei primi giorni
di gennaio 2024, mantenendo invariati data e numero di
emissione
. Da qui il dubbio sull’aliquota utilizzabile e
applicabile alla commessa.

Sconto integrale: la data emissione fattura coincide con il
pagamento

Nel rispondere, il Fisco ha ricordato che, come chiarito nella
circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, e nella
circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, in tema di
detrazioni fiscali, per le persone fisiche, compresi gli esercenti
arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del
criterio di cassa, le spese si intendono
sostenute alla data dell’effettivo pagamento. In
caso di sconto “integrale” in fattura (e, dunque, in assenza di un
pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione
della fattura
da parte del fornitore, così come confermato
nella

Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 5 gennaio 2024, n.
1
).

Si tratta di un principio assolutamente pacifico, per cui in
caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della
data dell’effettivo pagamento alla data di emissione della fattura
da parte del fornitore. Ciò comporta, pertanto, che alla data di
emissione della fattura (che implica l’esercizio dell’opzione) deve
ritenersi incassato il provento.

Inoltre, la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio
allo SdI tenendo comunque conto che:

  • il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di
    fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi
    controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei
    controlli viene recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto
    del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è
    stato inviato il file al SdI;
  • la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file
    scartato dal SdI si considerano non emesse;
  • nel caso in cui il file della fattura sia firmato
    elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del
    certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il
    file viene scartato e viene inviata la ricevuta. Anche in questo
    caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file
    scartato dal SdI si considerano non emesse;
  • la data di emissione della fattura elettronica è la data
    riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file
    della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni
    obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del d.P.R. n.
    633/1972.

Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata allo SdI, ma
dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e
non può considerarsi emessa.

Fattura scartata dal SdI: come correggere l’errore?

Attenzione però: lo scarto non pregiudica di per sé la
tempestiva emissione del documento, laddove il problema che vi ha
dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla
ricezione del messaggio
che dà conto dello scarto stesso,
restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al
superamento dei termini previsti, in generale, dall’articolo 21 del
d.P.R. n. 633/1972 per l’emissione delle fatture.

In questo senso si era già espressa la circolare n. 13/E del 2
luglio 2018, dove si è precisato che:

  • in caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata
    entro 5 giorni una ricevuta di scarto del file al soggetto
    trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al
    SdI. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del
    lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non
    emessa;
  • in tutti i casi, a fronte della mancata emissione della
    fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione
    sottesa.

In questo senso, valgono i principi generali sui requisiti
legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione della
fattura elettronica, per cui è preferibile che quella scartata dal
sistema SdI vada preferibilmente emessa, ossia nuovamente inviata
tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto,
con la data ed il numero del documento
originario
.

Si ribadisce così il principio in base al quale una fattura
inviata allo SdI nei termini di cui all’articolo 21 e ss. del
d.P.R. n. 633/1972, dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata
nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per
tempestivamente emessa.

Peraltro, in considerazione del fatto che per una fattura
elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta
inequivocabilmente e trasversalmente la data e l’orario di avvenuta
trasmissione, è possibile assumere che la data riportata nel campo
“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura
elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione
dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse
di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24
del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata)
bensì in uno dei successivi 10 giorni [adesso 12] previsti dal
novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la
data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data
dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per
la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di
Interscambio.

Inoltre il Fisco ha precisato che laddove l’emissione della
fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli
stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il
documento indichi due diverse date (una di effettuazione
dell’operazione, e una successiva di trasmissione allo SdI) laddove
la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i
sopra richiamati cinque giorni dall’eventuale scarto), la fattura
risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

Riemissione fattura 2023 nel 2024: quale aliquota Superbonus si
applica?

In altre parole, per individuare il momento di sostenimento
della spesa, in ipotesi di opzione per lo “sconto integrale” in
fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento,
è possibile dare rilevanza alla data indicata in
fattura
, corrispondente all’effettuazione
dell’operazione
(ossia al pagamento, anche tramite
l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata
trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall’articolo 21, comma 4,
del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli
ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina
del ‘”Superbonus 110%”.

Applicando questi principi al caso in esame, laddove la fattura
elettronica recante lo sconto integrale sia stata inizialmente
inviata al SdI il 30 dicembre 2023 e, a seguito di avvenuto scarto,
nuovamente inviata nei cinque giorni successivi
allo stesso, la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023,
confermando l’utilizzo dell’aliquota al 110%.

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