I professionisti tecnici sono coinvolti in prima persona nelle procedure di sanatoria delle parziali difformità, nella perizia di stima per la determinazione delle sanzioni e nelle attestazioni sismiche in caso di tolleranze costruttive in zone a medio-alto rischio
Il Decreto Salva Casa sta per iniziare il suo iter in Parlamento – dovrà essere convertito in legge entro il 23 luglio – ma ci sono delle particolarità, dentro il provvedimento, che riguardano da vicino i professionisti tecnici, chiamati a certificare la datazione degli immobili nei casi di accertamento di conformità e non solo.
Vediamo, quindi, tutte le nuove responsabilità che il Decreto Salva Casa ha ‘messo sulle spalle’ dei tecnici, parte fondamentale di tutto il processo di sanatoria delle lievi difformità che è l’obiettivo primario del provvedimento.
Nuova doppia conformità e datazione delle opere: il ruolo dei professionisti e le prove
La sanatoria degli interventi in parziale difformità rispetto a permesso o SCIA non avverrà più col principio della doppia conformità ex art.36 dpr 380/2001 (all’epoca della realizzazione e all’epoca della richiesta) ma sarà sufficiente la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche al momento della domanda e a quelle edilizie a momento della realizzazione (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa).
La richiesta si presenta al SUE (sportello unico edilizia) e il professionista potrà attestare l’epoca di realizzazione dell’intervento sotto la sua responsabilità.
Il prvvedimento, infatti, specifcia che “la richiesta del permesso di costruire o la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla
dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie
conformità. Per la conformita’ edilizia, la dichiarazione e’ resa
con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della
realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione
dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui
all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo“, cioè – tra l’altro – informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio.
Se è impossibile accertare l’epoca di realizzazione
dell’intervento mediante la documentazione indicata sopra, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.
In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali.
Decreto Salva Casa in Gazzetta Ufficiale: come si potranno sanare le piccole difformità
Per ottenere la sanatoria, bisognerà pagare una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
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Sanzione per la sanatoria: si determina con perizia di stima
Per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, bisognerà pagare una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica,
si applica anche una sanzione equivalente al maggiore importo tra
il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
L’attestazione antisismica in caso di tolleranze costruttive
Infine, ma non per questo meno importante, è l’attestazione antisismica che il professionista tecnico dovrà produrre in caso di immobili in zone sismiche con lavori rientranti nelle nuove tolleranze costruttive ed esecutive.
Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche
di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico
attesta che gli interventi
rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della
parte II.
Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica
sull’intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto
dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per
l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale
secondo le disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per
l’esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai
sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che
costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di
cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis.
Il
tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3
l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o l’attestazione
circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi
dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che
costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza,
una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del
procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo
dei controlli stessi.
Infine, si evidenzia che “l’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei
terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attivita’
necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove
necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal
capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa…“.
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