Dott. Francesco Rubera.
Contro l’atto di pignoramento di crediti presso terzi, M.C. ricorreva presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, invocando la mancata notifica della cartella sottesa al pignoramento.
Si costituiva Riscossione Sicilia s.p.a., difesa in giudizio dal procuratore Dr. F. R. e chiedeva il rigetto del ricorso, insistendo sulla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità ex art.57 del d.p.r. 602/73 .
Il giudice di I grado, in accoglimento delle eccezioni dell’Agente della Riscossione, in merito alla prospettata inammissibilità, condividendo le ragioni dell’amministrazione, dichiarava inammissibile il ricorso. Proponeva appello il contribuente, ritenendo fondate le ragioni del I grado dl giudizio.
Invero, la Corte di Cassazione, con sentenza 9246/2015 ha chiarito la questione, indicando i criteri di riparto della giurisdizione nei casi di pignoramento non preceduti da regolare notifica del titolo e, richiamando un principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia del 29 aprile 2015, n.8618, secondo il quale, la competenza a conoscere un ricorso in opposizione all’atto di pignoramento presso terzi, nelle forme di cui all’art. 72 bis del D.p.r. 602/73 è del giudice ordinario, anche se la materia concerne crediti tributari.
Pertanto, l’opposizione agli atti esecutivi, riguardante un pignoramento che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall’omessa notificazione degli atti presupposti, è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell’art.57 del d.p.r. 602/73 e ai sensi degli artt. 617 e 9 c.p.c. poiché la giurisdizione ordinaria sussiste quando sia impugnato un atto successivo alla notificazione della cartella di pagamento e tipico dell’esecuzione forzata, restando irrilevante il dedotto vizio di notifica della cartella. Conseguentemente, l’appello del contribuente veniva rigettato e confermata la sentenza di I grado.
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