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Muri, soppalchi, tramezzi, nicchie, cornicioni e porte. A breve si potranno sanare piccole irregolarità: architettoniche, edilizie o urbanistiche. Anche perché, come ha garantito il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: «Non sarà condono generalizzato». Nei prossimi giorni il Mit presenterà il suo piano casa, che secondo il Consiglio nazionale degli ingegneri potrebbe interessare piccole irregolarità nell’80% del patrimonio immobiliare italiano, cioè oltre 12mila edifici. Come ha spiegato il titolare del dicastero di Porta Pia, si vogliono «tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa» proprio per le difformità catastali. Di conseguenza, la misura non riguarderà chi ha costruito senza autorizzazione una villa o una palazzina o ampliato una struttura esistente con un’ulteriore pertinenza. Ecco, quindi, che cosa potrà essere sanato.
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DIFFORMITÀ ARCHITETTONICHE
Si potranno sanare le irregolarità sorte dopo il riscontro di difformità tra quanto dichiarato le mappe catastali e i lavori effettivamente realizzati.
DIFFORMITÀ EDILIZIE
L’intervento è esteso poi a quelle piccole irregolarità cosiddette “interne”, che si sono registrate dopo lo spostamento di un tramezzo, il frazionamento e l’accorpamento di una o più stanza oppure la creazione di porte interne. Quindi rientrano nel novero di questo intervento anche muri, soppalchi, nicchie o cornicioni. In questa fattispecie possono essere considerati anche quei lavori necessari per rimuovere e sostituire parti degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici. L’importante è che, da un lato, non abbiano alterato la volumetria complessiva degli edifici e, dall’altro, rispettino le norme igienico-sanitarie.
DIFFORMITÀ URBANISTICHE
Nel piano del Mit si potranno sanare anche le irregolarità che non si possono condonare per il cosiddetto principio della doppia conformità. Cioè un’opera è sanabile soltanto se la normativa urbanistica vigente alla data di presentazione della pratica è compatibile con quella in vigore nel momento in cui è avvenuto l’abuso edilizio. Per presentare la pratica, questo atto da allegare è il presupposto fondamentale. Ma diventa un onere molto pesante per i piccoli proprietari, perché impone la necessità di rivolgersi a un professionista che abbia un’ampia conoscenza della legislatura storica sia a livello nazionale sia a quello locale.
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