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Cassa Forense e la morosità incolpevole

 

«Il Consiglio di Amministrazione sulla scorta della ripartizione dei fondi dell’assistenza ha approvato, per l’anno 2024, n. 15 bandi, in continuità con le iniziative degli anni precedenti.

Con l’entrata in vigore del Nuovo Regolamento dell’Assistenza, dal 1° gennaio 2024, vengono introdotte nuove disposizioni per la partecipazione ai bandi indetti annualmente da Cassa Forense.

In particolare, per essere ammessi alla graduatoria dei Bandi assistenziali, l’iscritto deve essere in possesso della regolarità dichiarativa e contributiva al momento della presentazione della domanda. L’irregolarità riscontrata alla presentazione della domanda non potrà essere sanata ai fini della partecipazione allo specifico bando.

Segnatamente, per essere ammessi alla graduatoria è richiesto di:

– essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa e per i pensionati dall’anno successivo al pensionamento;

– essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non oggetto di preventivo accertamento.

Inoltre, l’art. 1 comma 6, del Nuovo Regolamento stabilisce che il richiedente non può beneficiare di più erogazioni relativa ai bandi 2024 per ciascuna tipologia di bandi (professione, salute e famiglia).

In attuazione di tale previsione, il CdA ha stabilito la contestuale pubblicazione sul sito di Cassa Forense dei bandi approvati, per fornire una panoramica complessiva delle prestazioni assistenziali. I periodi di riferimento sono stati individuati in modo progressivo e scaglionato per evitare la sovrapposizione ( PROSPETTO ALLEGATO) di più domande di partecipazione rientranti nella stessa tipologia di prestazione.

Si segnalano le due nuove iniziative contenute nei bandi n. 14/2024 e n. 15/2024 dedicati, rispettivamente, all’assegnazione di contributi per favorire l’esercizio della professione da parte di iscritti con disabilità e all’assegnazione di contributi per attrezzare una sala videoconferenze nello studio legale.

Per il bando n. 14/2024 è previsto uno stanziamento di € 400.000,00, con contributo pari al 100% della spesa sostenuta al netto di Iva, fino ad un massimo di € 5.000,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 16 settembre 2024, per l’acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell’attività professionale.

Per il bando n. 15/2024 è previsto uno stanziamento di € 500.000,00, con contributo pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell’IVA, sostenuta a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al 30 settembre 2024, per la realizzazione, all’interno dello studio legale, di una sala videoconferenze attrezzata. Nella determinazione della misura dell’erogazione non sono riconoscibili contributi di importo inferiore a € 300,00 o superiore a € 1.500,00.» (Fonte: cassaforense.it)

Il precedente regolamento della assistenza richiedeva la previsione di una regolarità nella presentazione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie (modd. 5) nei confronti della Cassa per poter accedere alle varie prestazioni assistenziali.

Oggi si richiede anche la regolarità contributiva e così si divide la categoria su base censuaria, inutile giraci attorno.

Così facendo Cassa Forense dimostra di non conoscere l’istituto della morosità incolpevole.

Secondo lo Studio Cataldi – il diritto quotidiano (Cos’è la morosità incolpevole di Laura Bazzan, 29.06.21), «la morosità incolpevole è un istituto che ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento giuridico per mezzo dell’art. 6 c. 5 d.l. 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, che ha istituito un apposito fondo cui i Comuni ad alta tensione abitativa possono attingere per l’erogazione di contributi proprio in favore di inquilini morosi incolpevoli. Il successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, all’art. 1, ne ha fornito una definizione qualificando la morosità incolpevole quale “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare“.

Più precisamente, tale situazione è riscontrabile (ex art. 2) in caso di:

  • perdita di lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.»

Per altro verso (FiscoOggi), «L’articolo 283 del codice della crisi d’impresa, “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”, stabilisce che il debitore persona fisica “meritevole”, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità’, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’Occ (Organismo di composizione della crisi), che comprenda, tra le altre, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, oltre che l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione.

In definitiva, il requisito soggettivo della meritevolezza è il fulcro della disciplina, laddove, diversamente dal concordato minore, dalla liquidazione controllata e dalla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’effetto esdebitativo opera non come conseguenza di una procedura concorsuale, ma come beneficio di carattere eccezionale».

In Cassa Forense ci sono circa 100 mila iscritti interessati da irregolarità dichiarative e contributive.

Esclusi gli evasori, che probabilmente si annidano per lo più tra i cd. “fantasmi” (15.955 nel 2021) e cioè coloro che volutamente nemmeno inviano il Modello 5, e sono tanti, Cassa Forense dovrebbe rivolgere l’assistenza anche, e soprattutto, ai morosi incolpevoli e cioè a tutti coloro, e sono pure  tanti, che non guadagnano a sufficienza per far fronte con regolarità al versamento della contribuzione previdenziale.

Cassa Forense, con i contributi destinati all’assistenza, dovrebbe aprire un fondo, con relativi bandi, proprio per dare una mano concreta ai morosi incolpevoli.

Diversamente si snatura il concetto dell’assistenza che è l’attività svolta da enti, istituti e similari, a favore di particolari categorie sociali bisognose di aiuto, nell’assistenza di élite, intendendosi per élite coloro che hanno i mezzi economici per provvedere, con regolarità, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Se non si aiuta la morosità incolpevole ad uscire da quella situazione di disagio economico, mi pare evidente che la montagna dei crediti di CF verso gli iscritti continuerà ad aumentare mettendo a repentaglio l’intera comunità.

A meno che siffatto regolamento, sia pure validato dai Ministeri Vigilanti, non sia finalizzato allo sfoltimento degli albi, ma allora questo si porrebbe in evidente contrasto con le finalità statutarie di CF che sono quelle di assicurare previdenza e assistenza a tutti gli iscritti.

 

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