Il Decreto Salva Casa, rappresenta un introduzione messa in campo da Matteo Salvini per risolvere tutti quei piccoli abusi edilizi che rischierebbero di bloccare tutte quelle operazioni di adeguamento necessarie per attuare la Normativa Green.
Inserito in maniera definitiva nella Gazzetta Ufficiale, tra le ultime modifiche inserite al momento al Decreto Salva Casa, troviamo quelle relative al cambio della destinazione d’uso delle singole unità abitative. Si tratta di una modifica estremamente importante, inquanto consente di cambiare la destinazione d’uso di una determinata unità immobiliare permettendo di andare a modificare la sua funzione: per esempio un edificio può passare da abitabile a commerciale.
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Al momento, questa tipologia di operazioni risultano essere quasi essenziali in quanto consentono di adattare il patrimonio immobiliare a quelle che sono le esigenze dei proprietari. Consentendo una regolarizzazione più flessibile – sarà inoltre possibile – procedere con la riqualificazione urbana.
Decreto Salva Casa: introduzione cambio destinazione d’uso
Tra le tantissime modifiche apportate al Decreto Salva Casa – come ad esempio l’installazione di vetrate amovibili – c’è l’ultima che riguarda il cambio delle destinazioni d’uso senza bisogno di opere e insieme ad altre misure – questa ultima novità – dovrebbe incentivare il recupero di tutto il patrimonio edilizio datato.
Questa modifica, dovrebbe contribuire nella riduzione del consumo del suolo pubblico facilitando le offerte visto la domanda sempre più in crescita delle unità di immobili con scopo abitativo. Con il Decreto Legge n. 69 del 24 maggio 2024 ha introdotto una delle novità più importanti ovvero: il principio dell’indifferenza funzionale tra destinazioni omogenee.
È importantissimo mettere in chiaro che il Decreto Salva Casa, ha sottolineato che per unità immobiliare si intende un’unità abitativa in possesso di un’autonomia sia a livello funzionale che reddituale.
Il Decreto Salva Casa a apportato delle modifiche al DPR numero 380/2001 – meglio conosciuto come Testo Unico dell’Edilizia – il quale ad oggi consente la modifica (come abbiamo già accennato) delle destinazioni d’uso di un’unità immobiliare e in alcune condizioni specifiche, questa tipologia di interventi può essere richiesta dagli appositi uffici delle amministrazioni comunali.
In modo particolare il loro intervento è previsto nei seguenti casi:
- Quando i cambiamenti avvengono tra le categorie funzionali quali turistico – ricettiva, residenziale, produttiva, commerciale e direzionale. In questo caso specifico, sono spesso oggetto di attenzione tutte le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A, B e C e le zone come i centri storici, zone parzialmente edificate e edificate.
- Quando i cambiamenti avvengono all’interno della stessa categoria.
Un’importante novità, coinvolge tutte le aree standard, in questi casi è previsto che il cambio della destinazione d’uso non prevede l’obbligo di reperire delle nuove aree per i servizi di interesse generale. Questa disposizione è prevista dal DM 144/1968 e da alcune leggi previste dalle regioni. Inoltre è importante ricordare che queste disposizioni non vincola alla dotazione minima dei parcheggi.
C’è da tenere presente, che in moltissimi centri storici sono molte volte carenti non solo di parcheggi ma anche di aree verdi. Nel caso in cui la maggior parte dei proprietari di immobili ubicati in queste zone, dovesse avvalersi del Decreto Salva Casa, ci sarebbe una crescita del carico urbanistico ma non sarebbe sostenuto da un adeguato aumento sia di servi che di parcheggi.
Quindi per presentare una domanda di cambio di destinazione d’uso idonea, sarà necessario che venga presentata la SCIA ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
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