Sono ormai trascorsi quasi 8 anni dalla pubblicazione del D.Lgs.
n. 222/2016 (Decreto SCIA) che, tra le altre cose, ha introdotto il
comma 1-bis all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), mediante il quale era stato previsto “entro 90 giorni”
(che si sono dilatati oltremodo) un decreto del Ministro della
salute che avrebbe definito i requisiti igienico-sanitari di
carattere prestazionale degli edifici.
Il 23 marzo 2023, con una nota del Ministero della Salute, è
stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di
regolamento recante “Definizione dei requisiti
igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici”
unitamente all’Analisi tecnico normativa e all’Analisi di Impatto
della Regolamentazione, al fine di sancire l’intesa prevista dal
citato art. 20, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia. Da quel
momento del testo si è persa ogni traccia.
Decreto Salva Casa: la conversione in legge
Non stupisce, dunque, che tra gli emendamenti che saranno
presentati alla Camera nel processo di conversione del Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa),
ne figura uno che proverà a mettere una “toppa” a questa
“dimenticanza” normativa.
Chiaramente la strada è ancora lunga e si dovrà attendere il
responso di Camera e Senato, e poi la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione per conoscere lo stato
definitivo del d.P.R. n. 380/2001, ma si possono già cominciare dei
ragionamenti utili alla discussione.
Entrando nel dettaglio, l’emendamento proverà ad inserire
all’art. 1, comma 1, del Decreto Salva Casa la nuova lettera c-bis)
che prevede l’inserimento all’art. 24 del Testo Unico Edilizia dei
seguenti commi:
5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle
condizioni di cui al comma 1, il tecnico progettista abilitato è
autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
- locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70
metri, fino al limite massimo di 2,40 metri; - alloggio monostanza, per una persona, con una superficie
minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati,
fino al limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone,
inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri
quadrati.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa
laddove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in
relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e
sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi
di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche
igienico-sanitarie; - sia contestualmente presentato un progetto di
ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in
relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni
igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una
maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la
possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla
dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria
trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale
ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza
minima e superficie minima dei locali previste a legislazione
vigente.
Riportiamo nella prossima sezione la relazione tecnica integrale
allegata alla proposta di emendamento
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