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Nel caso di fatture emesse a fine 2023 con sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 applicato nella misura del 100%, a copertura dell’addebito di spese detraibili nella misura del 110% ex art. 119 del DL 34/2020, relativamente alle quali non risulta però essere poi stata presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate la relativa comunicazione di opzione entro il termine ultimo del 4 aprile 2024, l’impossibilità di provvedere all’invio della comunicazione di opzione entro il più ampio termine del 30 settembre 2024, a causa del venir meno della possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis, in ragione dell’espresso divieto sancito dall’art. 2 comma 1 del DL 39/2024, determina l’irrimediabile inopponibilità all’Amministrazione finanziaria dell’opzione di sconto convenuta tra le parti e anche il mancato sostenimento di spese “per cassa” nell’anno 2023 da parte del committente dei lavori agevolati che ha ricevuto una fattura con un saldo totale “a zero” per effetto dell’applicazione di uno sconto, nella misura del 100% delle spese detraibili, che è però rimasto “solo sulla fattura” senza perfezionarsi.

In una siffatta situazione, se il committente procede nel 2024 al pagamento delle spese addebitate con la fattura “a saldo zero per sconto non perfezionato”, pare pacifico possa conseguire su dette spese il superbonus nella misura del 70%, fermo restando che, nel caso in cui i lavori trainanti risultino già ultimati alla data del pagamento delle spese relative agli interventi trainati, il superbonus non potrà maturare sulle spese sostenute per questi ultimi in tale successiva data, per difetto del requisito di “effettuazione congiunta”.

Per altro, se e nella misura in cui, alla data in cui il committente procede al pagamento delle spese, sussistono ancora per quegli interventi i presupposti per esercitare le opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020, tenendo conto dell’ulteriore stretta operata dal DL 39/2024 (in particolare, ai fini che qui maggiormente interessano, dal comma 5 dell’art. 1) a decorrere dal 30 marzo 2024, pare pacifico possa pagare con bonifico parlante solo il 30%, perché sul restante 70% si mantiene applicabile lo sconto sul corrispettivo evidenziato a suo tempo dal fornitore nella fattura di cui il committente dispone il pagamento.

Per quanto riguarda l’asseverazione ENEA “superbonus” a suo tempo presentata con riferimento alla data di fine 2023, pare corretto ritenere che:
– se si tratta di asseverazione per “Stato Finale”, quest’ultima mantiene la sua validità, essendo un adempimento che deve essere effettuato entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, a prescindere dalla modalità di fruizione del superbonus e a prescindere dalla data di pagamento delle spese ad esso corrispondenti;
– se si tratta di asseverazione per “SAL”, quest’ultima, essendo prevista esclusivamente in funzione della fruizione del superbonus mediante opzione per lo sconto o la cessione su spese relative a lavori non ancora ultimati, mantenga una propria utilità solo nel caso in cui il committente si avvalga del superbonus (ancorché nella più ridotta misura del 70% prevista per le spese sostenute nel 2024) mediante le opzioni per lo sconto o la cessione.

Quanto al dubbio che, laddove ancora sussistano i presupposti per non ricadere nel “blocco delle opzioni”, possa comunque essere precluso esercitare le opzioni in relazione a spese sostenute nel 2024 a fronte di stati di avanzamento dei lavori perfezionatisi nel 2023, giova sottolineare che esso discende da chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate che affrontavano l’opposta casistica di disallineamento temporale “data sostenimento spese – data riferimento SAL”, ossia il caso in cui nell’anno precedente avvenga il sostenimento della spesa e nell’anno successivo avvenga il completamento del SAL cui la spesa si riferisce.

Quando è invece il SAL a chiudersi nell’anno precedente a quello in cui avviene il sostenimento della spesa (la quale viene dunque sostenuta in un momento in cui risulta soddisfatto il requisito dell’avvenuta esecuzione dei lavori cui la spesa si riferisce, nel rispetto dei vincoli posti per il superbonus dal comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020), non sembrano potersi ravvisare ragioni ostative all’esercizio delle opzioni di sconto o cessione su dette spese.
Sempre che, ben inteso, vi siano ragioni ostative riconducibili alle norme di “blocco delle opzioni” e, per quel che concerne le spese relative a interventi trainati, al requisito della “effettuazione congiunta”.

 

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