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Di Ilaria Kutufà –


SOMMARIO: 1. Vecchi problemi nel nuovo Codice della crisi: la riproposizione della disciplina dell’attuazione delle obbligazioni solidali nella liquidazione giudiziale. – 2. I pagamenti parziali anteriori all’apertura della procedura concorsuale.  – 3. Il diritto di regresso e la specialità della disciplina. – 4. Il diritto del creditore all’assegnazione della quota del coobbligato adempiente. – 5. Gli altri poteri del creditore in conseguenza del subingresso. – 6. La fattispecie ex art. 162 del Codice della crisi. – 7. Il procedimento ex art. 162 del Codice della crisi.

1.Vecchi problemi nel nuovo codice della crisi: la riproposizione della disciplina dell’attuazione delle obbligazioni solidali nella liquidazione giudiziale.

Il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore – nella sua interezza e all’esito delle modifiche apportate dal recepimento della c.d. direttiva Insolvency – il 15 luglio 2022 [1], ha sostanzialmente riprodotto la disciplina, già contemplata nella previgente legge fallimentare, relativa all’attuazione delle obbligazioni solidali nella (rinominata) procedura concorsuale della liquidazione giudiziale.

La (pedissequa) trascrizione delle disposizioni a ciò dedicate determina, inevitabilmente, la riproposizione delle problematiche che si annidavano nel previgente regime, così da attualizzarne l’indagine al fine di tentare di superare le incertezze interpretative e applicative insite nelle (e sottese alle) regole (ri)codificate.

Ed infatti, con riferimento al profilo indagato, la novella si è limitata a mutuare per la liquidazione giudiziale la disciplina precedentemente introdotta per il fallimento di un coobbligato solidale, senza apportare alcuna modifica o integrazione in grado di orientare l’interprete verso il superamento delle criticità (già) rilevabili nell’ordinamento concorsuale anteriore.

Il problema riguarda non tanto la disposizione di cui all’art. 160 del Codice della crisi, che – riproducendo la previsione dell’art. 61 l.fall. – sancisce la regola in forza della quale il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che risultano sottoposti a tale procedura, per l’intero credito (in capitale e accessori) sino al totale pagamento, prevedendo altresì che il regresso tra i secondi possa essere esercitato soltanto all’esito del soddisfacimento integrale del primo – quanto (piuttosto) le regole contenute nei successivi artt. 161 e 162, riferite – rispettivamente – alle ipotesi del parziale soddisfacimento del creditore comune in epoca anteriore all’apertura della procedura e della sussistenza di un diritto di pegno o di ipoteca, in favore del coobbligato (o del fideiussore) del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, «a garanzia della sua azione di regresso».

In effetti, se la prima previsione pare non suscitare particolari perplessità, denotandosi quale (logica) trasposizione, in ambito concorsuale, dell’assetto sostanziale tipicamente sotteso al vincolo di solidarietà passiva [2], le altre due – per contro – sollevano dubbi interpretativi, preoccupandosi di regolare la sorte dell’obbligazione solidale nel contesto della procedura attivata in presenza di pagamenti parziali effettuati al di fuori della (e in precedenza rispetto alla) stessa, nonché l’esercizio del diritto di regresso assistito da garanzia reale.

Mentre appare condivisa, tra le citate disposizioni, la ratio dell’adozione di meccanismi utili a consentire al creditore comune di partecipare al concorso aperto sul patrimonio del debitore per assicurarsi un soddisfacimento delle proprie ragioni, assimilabile – compatibilmente con una liquidazione concorsuale di natura giudiziale – alla sorte che lo avrebbe interessato (e investito) in sede di esecuzione ordinaria [3], risulta – di converso – diversamente articolato l’impianto congegnato nel caso di regolazione dell’obbligazione (già) parzialmente soddisfatta e di destinazione delle quote di riparto spettanti ai coobbligati escussi, in conseguenza dell’esercizio del diritto di regresso.

In particolare, le regole introdotte dalla legge fallimentare e confermate dal Codice della crisi, nel suddetto contesto, impongono un attento coordinamento con la disciplina, di diritto comune, riservata all’attuazione delle obbligazioni solidali.

2.   I pagamenti parziali anteriori all’apertura della procedura concorsuale.

L’art. 161 del Codice della crisi coniuga, come la norma che lo precede, la disciplina che regolamenta la pretesa del creditore nei confronti del coobbligato sottoposto a liquidazione giudiziale con quella che incide sui rapporti interni tra i condebitori e, segnatamente, sull’esercizio dell’azione di regresso.

Tuttavia, con riferimento al primo dei profili indicati, l’art. 161, comma 1°, traccia una profonda linea di demarcazione rispetto alla disposizione antecedente: ed invero, a differenza dell’art. 160, secondo cui il diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di ogni condebitore spetta al creditore – in deroga alla regola comune dell’efficacia estintivo-liberatoria dell’adempimento parziale – «sino al totale pagamento», la norma in esame si riconcilia con i principi civilistici attuativi della solidarietà.

Più precisamente, in assoluta coerenza con il disposto di cui all’art. 1292 c.c., l’art. 161, comma 1°, ritenuto – nella formulazione anteriore contenuta nella legge fallimentare – «espressione del criterio di cristallizzazione del credito derivante dalla dichiarazione di fallimento» [4], limita il diritto d’insinuazione al passivo del creditore parzialmente soddisfatto in epoca anteriore all’apertura della procedura concorsuale alla sola porzione di credito non riscossa. Da ciò deriva che lo speciale principio dell’irrilevanza endoconcorsuale dei pagamenti parziali, sancito dall’art. 160, comma 1°, risulta relegato esclusivamente all’ipotesi in cui detti pagamenti siano effettuati successivamente alla sottoposizione a liquidazione giudiziale del coobbligato [5].

Ai fini del ripristino dell’attuazione della regola di diritto comune è, pertanto, decisiva la determinazione dell’anteriorità del pagamento parziale rispetto all’apertura della procedura concorsuale.

A tale proposito, appare utile il richiamo all’interpretazione accreditatasi nella vigenza del regime anteriore, in forza della quale – conformemente al disposto di cui all’art. 16 l.fall., letteralmente (ri)confermato dall’art. 49, comma 4⁰, del Codice della crisi, secondo cui gli effetti della liquidazione giudiziale si producono a partire dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa dell’apertura della procedura – l’eventuale pagamento parziale ricevuto il giorno dell’emissione del provvedimento conserva la sua efficacia estintiva, impedendo al creditore d’insinuarsi per le somme riscosse [6].

Al contrario, i pagamenti ricevuti prima della proposizione della domanda di ammissione al passivo, ma pur sempre dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di apertura della procedura, risultano inidonei ad obbligare il creditore ad una corrispondente riduzione del quantum insinuabile [7], a meno che non siano intervenuti nel lasso temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del provvedimento e quella della sua iscrizione nel registro delle imprese. In questo caso, infatti, sembra doversi applicare il disposto finale del 4⁰ comma dell’art. 49, che fa discendere gli effetti della liquidazione giudiziale nei confronti dei terzi dalla data d’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese: e ciò, quanto meno nell’ipotesi in cui il creditore comune non coincida con il creditore istante, potendogli così essere attribuita la qualifica – con riconducibilità dello stesso nella relativa categoria soggettiva – di terzo, in ogni caso assegnabile al coobbligato solvente.

Tuttavia, il principio della deduzione dal credito del pagamento parziale anteriore al fallimento non trova applicazione con riferimento al creditore cambiario: la peculiarità delle regole che governano ed informano la solidarietà cambiaria giustifica, infatti, la specialità della modificazione operata rispetto al regime in esame [8].

3.Il diritto di regresso e la specialità della disciplina.

Il secondo profilo, contemplato dalla norma in commento, della regolamentazione nella procedura della liquidazione giudiziale dei rapporti interni all’obbligazione solidale torna a mostrare la sua specialità rispetto ai principi di diritto comune.

Più precisamente, l’art. 161, comma 2°, disciplina la partecipa zione al concorso del coobbligato solidale che, dopo aver soddisfatto parzialmente il creditore in epoca anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale, esercita il diritto di regresso verso il condebitore sottoposto alla procedura, insinuandosi «per la somma pagata».

La prima deviazione dalle regole generali in materia di obbligazioni solidali è, in effetti, evidente.

In deroga al disposto di cui all’art. 1299 c.c., la disposizione in esame riconosce il diritto di regresso in capo al coobbligato parzialmente adempiente, nonostante il mancato integrale soddisfacimento del creditore comune [9].

La specialità di una simile previsione pare, ad ogni modo, giustificarsi in ragione della natura concorsuale del credito di rivalsa: se è vero, infatti, che nei rapporti regolati dal diritto comune il divieto di regresso prima della definitiva tacitazione della pretesa creditoria mira a preservare la solvibilità degli altri condebitori nell’interesse esclusivo del creditore [10], nell’ambito della liquidazione giudiziale assume rilevanza preminente l’esigenza di assicurare ad un creditore concorsuale, quale il coobbligato parzialmente solvente in epoca anteriore all’apertura della procedura, di «partecipare tempestivamente e utilmente» al concorso con gli altri creditori [11], ferma comunque restando la tutela accordata al creditore comune dalla previsione di cui al successivo 3⁰ comma.

La seconda alterazione dei principi civilistici della solidarietà passiva sembra, invece, più apparente che reale.

Secondo un’interpretazione strettamente letterale, la previsione della partecipazione al concorso del coobbligato (parzialmente) adempiente «per la somma pagata» parrebbe consentire allo stesso il diritto d’insinuarsi nel passivo della liquidazione del coobbligato per un importo corrispondente all’integrale somma pagata: comprensiva, quindi, anche della quota posta – nella regolamentazione dei rapporti interni – a suo esclusivo carico [12].

Tuttavia, una simile soluzione si porrebbe in aperto contrasto con il disposto di cui all’art. 1299 c.c., che – com’è noto – consente al coobbligato (integralmente) adempiente di ripetere dai condebitori «soltanto la parte di ciascuno di essi».

Coerentemente con una lettura sistematica del complessivo impianto delineato, si lascia, pertanto, preferire un’interpretazione correttiva del dato letterale, secondo la quale  la partecipazione al concorso del coobbligato (parzialmente) adempiente dovrebbe essere limitata alla porzione di debito dallo stesso pagata in eccedenza rispetto alla quota posta – nella regolamentazione dei rapporti interni – a suo esclusivo carico [13].

L’ipotesi ricostruttiva proposta appare (più) convincente per un duplice ordine di ragioni: da un lato, in quanto la soluzione criticata costituirebbe un mero artificio per contrastare la falcidia concorsuale, non potendosi di certo ammettere che in sede di riparto il solvens ottenga – in violazione (ingiustificabile, nonostante lo speciale contesto di riferimento) della disciplina di diritto comune – il rimborso (anche) della quota di debito sullo stesso gravante; dall’altro lato, in quanto soltanto nei prospettati termini e, quindi, a condizione che il solvens abbia versato più di quanto ad esso spettante in base alla ripartizione interna dell’obbligazione solidale (con ciò maturando una pretesa creditoria), si giustifica la limitazione della legittimazione alla partecipazione al concorso, operata dalla disposizione in esame, al solo «coobbligato che ha diritto di regresso».

Sulla scorta di tale orientamento, ma in applicazione ancor più rigorosa del principio sancito dall’art. 1299 c.c., è stato peraltro sostenuto che già al momento della proposizione della domanda di ammissione al passivo il coobbligato che agisce in regresso dovrebbe limitare la propria pretesa (soltanto) all’eccedenza rappresentante la percentuale di debito effettivamente a carico del soggetto sottoposto alla procedura [14].

Ad ogni modo, la specialità della regola che riconosce il diritto di regresso pur in presenza di un pagamento parziale e la necessità dell’interpretazione correttiva della littera legis in merito alla somma regredibile si riferiscono esclusivamente alla posizione del condebitore ad interesse comune.

Il fideiussore e, in via generale, il condebitore senza interesse all’assunzione del debito sono al contrario legittimati, già in forza dei principi di diritto comune, ad esercitare – da una parte – l’azione di regresso in ipotesi di pagamento soltanto parziale del creditore garantito e a pretendere – dall’altra – la restituzione dell’intera somma pagata [15].

4.Il diritto del creditore all’assegnazione della quota del coobbligato adempiente.

Il 3⁰ comma della norma in esame riconosce al creditore comune il diritto all’assegnazione della quota di riparto, spettante al coobbligato, fino al completo soddisfacimento di quanto ancora dovutogli.

In questo modo, appare mitigata la deroga disposta dal comma precedente alla disciplina ordinaria del regresso [16]: ed infatti, il coobbligato parzialmente adempiente resta debitore del creditore comune sino all’integrale estinzione dell’obbligazione solidale. In altri termini, il precetto è volto ad impedire che l’eventuale pagamento del creditore di regresso pregiudichi il completo soddisfacimento del creditore originario [17]. Per questo motivo, si è sottolineato, da un lato, che la priorità garantita al creditore comune contribuisce – in ambito concorsuale – al «rafforzamento dei principi e della funzione della solidarietà» [18], ma non si è al contempo trascurato di evidenziare, dall’altro lato, che il trattamento riservato al solvens non attenua il suo interesse ad insinuare il proprio credito di rivalsa, in considerazione del fatto che il suo adempimento parziale non lo sottrae al rischio di essere nuovamente escusso da parte del creditore comune insoddisfatto [19].

Se la ratio della disposizione appare chiara nel contemperamento degli interessi in gioco, assai più problematiche risultano le questioni inerenti alla natura e alle condizioni di esercizio del diritto di assegnazione del creditore comune.

In particolare, si discute se tale diritto rappresenti una speciale applicazione – nell’esecuzione concorsuale – dello strumento che –  nell’esecuzione individuale – consente, ex art. 511 c.p.c., al creditore «di un creditore avente diritto alla distribuzione» di sostituirsi ad esso [20] ovvero se costituisca una peculiare prerogativa attribuita al creditore comune in virtù della posizione creditoria dallo stesso assunta non tanto nei confronti del coobbligato parzialmente adempiente, quanto piuttosto nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura [21].

Verso la seconda soluzione pare condurre il pacifico rilievo dell’inessenzialità della presentazione da parte del creditore comune di una nuova istanza di ammissione al passivo, essendo sufficiente che lo stesso, già insinuatosi con titolo autonomo, proponga specifica domanda di attribuzione della quota di riparto, che, in difetto, verrebbe liquidata in favore del coobbligato concorrente [22]. In altre parole, nello speciale con testo concorsuale non è richiesta al creditore comune, il cui credito risulti già ammesso allo stato passivo per il suo integrale soddisfacimento, la proposizione di una specifica istanza d’intervento, diversamente prescritta nell’esecuzione individuale.

Valorizzando tale elemento differenziale, si è così sostenuto che il creditore comune assumerebbe una posizione privilegiata nell’esecuzione concorsuale rispetto agli altri creditori del coobbligato surrogatisi nel diritto di regresso allo stesso spettante [23]: detto vantaggio si sostanzierebbe, specificamente, nel soddisfacimento preferenziale del creditore comune durante la ripartizione dell’attivo.

Se l’aspetto suindicato presta, comunque, il fianco a letture discordanti, non vi è, al contrario, divergenza di opinioni in ordine alla possibilità per il creditore comune di esperire l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. in caso d’inerzia del coobbligato solvente ad insinuare il proprio credito di regresso [24].

Quale ultima (finale) previsione, la disposizione in esame precisa, a dimostrazione del mantenimento da parte del solvens della posizione di condebitore per l’obbligo solidale residuo, che il creditore comune parzialmente insoddisfatto, nonostante l’azionato subingresso, conserva integra la propria pretesa nei confronti del coobbligato.

5.Gli altri poteri del creditore in conseguenza del subingresso.

La norma tace sulla possibile estensione degli effetti del subingresso del creditore comune nell’esercizio degli strumenti processuali e degli altri diritti connessi alla partecipazione al concorso.

È, pertanto, incerto se il creditore comune possa sostituirsi al coobbligato nell’instaurazione del (o nella resistenza nel) giudizio di opposizione allo stato passivo e se lo stesso sia legittimato ad esercitare, in luogo del condebitore, il diritto di voto in presenza di una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale.

Per quanto concerne il potere di voto, è – tuttavia – opinione condivisa che detta prerogativa non spetti al creditore comune, ma sia di esclusiva competenza (soltanto) del coobbligato: e ciò in ragione dell’assorbente considerazione secondo cui, costituendo il voto espressione di una posizione creditoria all’interno della procedura ed essendo, pertanto, il creditore comune già legittimato a votare in forza dell’intero credito dallo stesso insinuato, il riconoscimento in suo favore anche di un potere “sostitutivo” implicherebbe un’indebita duplicazione della medesima pretesa [25].

Con riferimento, invece, alla legittimazione processuale nei giudizi di opposizione allo stato passivo, è opinione prevalente (e preferibile) che il creditore comune abbia un potere (seppur non esclusivo, bensì concorrente con quello del coobbligato) di tutelare la propria aspettativa all’assegnazione della quota di riparto, difendendo la pretesa del condebitore ovvero – attraverso la contestazione di pretese altrui – salvaguardandone l’entità [26]

6.La fattispecie ex art. 162 del codice della crisi.

L’art. 162 contempla la partecipazione al concorso del coobbligato o del fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, titolari – a garanzia dell’esercizio dell’azione di regresso – di un diritto di pegno o d’ipoteca sui beni di quest’ultimo.

Tale previsione, se non aggiunge alcunché rispetto alle ipotesi individuate dagli artt. 160 e 161, delinea, di converso, una soluzione del tutto originale nel caso in cui il coobbligato (o il fideiussore) non abbia(no) adempiuto neanche parzialmente all’obbligazione assunta nei confronti del creditore [27]. E ciò in quanto il precetto in esame – derogando sensibilmente ai principi della solidarietà passiva enunciati dal diritto comune – consente al coobbligato di ottenere un’immediata ammissione al passivo per la somma garantita, pur in assenza di un’estinzione, anche soltanto parziale, del debito solidale. In altri termini, la norma – con una previsione connotata da una specialità ancor più accentuata rispetto a quella stabilita dall’art. 161, comma 2° – ammette la partecipazione al concorso del coobbligato (o del fideiussore) garantito prima ancora che sorga il credito di regresso.

La ratio dell’eccezionalità di tale disposizione risulta chiarita dalla lettura del 2⁰ comma, che assegna il ricavato della vendita dei beni oggetto della garanzia al creditore comune, in deduzione della somma allo stesso dovuta.

É così confermato quel rafforzamento della tutela degli interessi del creditore, che permea l’intera disciplina dedicata dal legislatore della crisi all’attuazione dell’obbligazione solidale nell’ipotesi in cui sopraggiunga la liquidazione giudiziale di uno o più coobbligati: ed invero, la specialità della previsione in esame è evidentemente finalizzata ad assicurare al creditore un più celere soddisfacimento delle proprie pretese, posto che la garanzia finisce per operare nel concorso – in ragione di una duplice traslazione di tipo surrogatorio (sia nel credito vantato dal coobbligato, sia nella prelazione ad esso spettante) – come se fosse stata prestata in suo favore [28]; al contempo, nondimeno, il coobbligato, che pur si vede sottratto il vantaggio diretto della prelazione, gode del beneficio indiretto della diminuzione del rischio della sua escussione in ragione della realizzata maggiore soddisfazione del creditore: l’effetto descritto si realizza, in ragione del fatto che la disposizione in parola non prevede alcun beneficium excussionis in favore del coobbligato garantito [29], che resta così esposto «alla perdurante possibilità di una richiesta di pagamento da parte del creditore» [30].

7.Il procedimento ex art. 162 del codice della crisi

L’art. 162 nulla dispone in merito al procedimento attraverso cui il credito di regresso del coobbligato (o del fideiussore) garantito è collocato sul ricavato dalla vendita del bene ipotecato od oppegnorato.

A chi sostiene che il credito insinuato dal coobbligato (o dal fideiussore) garantito avrebbe natura condizionale e l’ammissione al passivo si verificherebbe, pertanto, con riserva dell’effettivo pagamento del creditore comune [31], si contrappone chi – al contrario – ritiene che l’insinuazione non dipenda da una simile circostanza, ma avvenga puramente e semplicemente [32].

Quest’ultima posizione, nonostante l’atteggiamento ondivago assunto dalla giurisprudenza nel regime anteriore [33], appare preferibile sia muovendo dal dato letterale, sia enfatizzando il criterio teleologico: quanto al primo, preme rilevare che la norma in esame non contiene alcun riferimento al requisito –  altrimenti necessario – dell’attualità del regresso; quanto al secondo, valorizzando la ratio sottesa alla disposizione in oggetto, occorre osservare che –  diversamente opinando – verrebbe oltremodo indebolita la (manifesta) funzione di accelerazione dei tempi di soddisfazione della pretesa del creditore comune.

A tale proposito e ad ulteriore conferma del favor che la norma riserva al titolare della pretesa creditoria, è pressoché pacifico che il congegno satisfattivo così delineato possa essere innescato anche in caso d’inerzia del coobbligato [34]: si discute, tuttavia, se a tal fine sia necessaria la presentazione da parte del creditore comune di una specifica domanda di ammissione al passivo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., ad integrazione di quella spiegata per l’insinuazione del credito originario [35] ovvero se il (confermato) disposto di cui all’art. 162 operi, in suo favore, indipendentemente da una simile (ulteriore) istanza, attraverso l’automatico accantonamento della somma ricavata dalla vendita del bene su cui insiste la garanzia [36].

A sostegno di quest’ultima tesi concorre nuovamente la constatazione secondo cui la norma è finalizzata a consentire il soddisfacimento del creditore comune, con ciò dovendosi concludere che la partecipazione al concorso del coobbligato (o del fideiussore) garantito è intesa ad evitare, attraverso il pagamento diretto del creditore stesso, l’attuazione del (futuro ed eventuale) diritto di regresso e non a rappresentarne un esercizio anticipato [37].

Nell’ipotesi in cui il ricavato dalla vendita del bene ipotecato od op- pegnorato non estingua integralmente il credito principale, è opinione comune – e più coerente con il (confermato) dettato di cui al 2⁰ comma – che il creditore debba provvedere alla riduzione della propria pretesa in proporzione a quanto ricevuto [38]. Appare, invece, controverso se il diritto all’assegnazione della quota di riparto costituisca in suo favore un privi- legio rispetto agli altri (eventuali) creditori del coobbligato in bonis [39].

A tale proposito, detto condebitore, qualora non abbia provveduto – coerentemente con l’ipotesi contemplata dalla norma – ad effettuare alcun pagamento in favore del creditore comune, limiterà la sua partecipazione al concorso esclusivamente con riferimento alla collocazione sul ricavato dalla liquidazione giudiziale dei beni oggetto della garanzia, non potendo avanzare alcuna pretesa – neanche in via chirografaria – per la porzione non soddisfatta in via privilegiata, attesa la mancata maturazione in suo favore di un credito di rivalsa.

Sotto il descritto profilo, infatti, solo il fideiussore (o, più genericamente, il coobbligato senza interesse all’assunzione del debito) pare possa(no) esercitare – in caso d’inerzia del creditore – l’azione di rilevazione per liberazione ex art. 1953 c.c. Da ciò consegue che il coobbligato ad interesse comune garantito potrà concorrere per beneficiare direttamente del ricavato dalla vendita dei beni, oggetto della garanzia, e/o degli altri beni del soggetto sottoposto alla procedura, soltanto qualora: (i) abbia soddisfatto integralmente, prima o dopo la dichiarazione di apertura della procedura a carico del condebitore, il creditore comune, potendo così esercitare il diritto di regresso per far valere un proprio credito e non per agevolare l’estinzione di un credito altrui [40]; (ii) abbia adempiuto parzialmente prima dell’apertura della liquidazione giudiziale del condebitore, potendo – nei limiti dell’azione di regresso e salvo il diritto del creditore comune all’assegnazione della quota di riparto ex art. 161, comma 3º – giovarsi, da una parte, dell’eventuale residuo del ricavato dalla vendita dei beni concessi in garanzia e concorrere, dall’altra, in via chirografaria per l’ipotetica porzione ulteriormente insoddisfatta [41]; (iii) abbia adempiuto parzialmente dopo la dichiarazione di apertura della procedura nei confronti del condebitore, potendo esercitare il proprio diritto di regresso (in senso stretto) ovvero – nei limiti dell’esercizio della propria azione di rivalsa – surrogandosi al creditore solidale, soltanto dopo che lo stesso, legittimato ex art. 160 a mantenere la propria insinuazione originaria, sia stato integralmente soddisfatto [42].

[1] Il riferimento è, chiaramente, al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, nella formulazione entrata in vigore il 15 luglio 2022 a seguito delle modifiche apportate dai decreti correttivi (d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83), l’ultimo dei quali imposto dall’obbligo di recepimento della direttiva UE 2019/1023. D’ora in poi, nel testo, si citerà per brevità come Codice della Crisi.

[2] Per un’approfondita analisi della (analoga) disciplina dedicata dal previgente art. 61 l.fall. all’attuazione dell’obbligazione solidale nell’ipotesi in cui fosse sopravvenuto il fallimento di uno o più coobbligati, v. soprattutto Piscitello, Il regresso del solvens in bonis nei confronti del coobbligato fallito, in Banca, borsa, tit. cred., 1991, I, 191 ss.; Pinto, Obbligazione solidale e fallimento di un coobbligato, in Scritti per la costituzione del Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise, Ripalimosani, 2012, 705 ss.; F.S. Martorano, Art. 62, in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di Jorio, Bologna, 2006, 845 ss.

[3] Sulla ratio sottesa alla disciplina originaria, posta a corredo (e a completamento) delle regole dedicate alla previsione degli effetti del fallimento per i creditori, cfr. Inzitari, Effetti del fallimento per i creditori, in Commentario ala legge fallimentare Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 241 s. e Vaccarella, La solidarietà passiva nel fallimento, in Dir. fall., 1967, I, 46 ss.

[4] L’espressione è di Ferrari, Art. 62, in Commentario breve alla Legge Fallimentare, diretto da Maffei Alberti, Padova, 2009, 300.

[5] Cfr. Di Corrado, Art. 62, in La Legge Fallimentare. Commentario, a cura di Ferro, Padova, 2011, 690; F.S. Martorano, Art. 62, cit., 861.

[6] Cfr. Ferrari, Art. 62, cit., 300; in giurisprudenza, v. Trib. Verona, 19 marzo 1991, in Giur. merito, 1991, 707.

[7] Così Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, Milano, 1989, 16.

[8] Cfr. F.S. Martorano, Art. 62, cit., 861, nt. 1, che enfatizza la specialità dei principi che regolano l’obbligazione cartolare; Ferrari, Art. 62, cit., 300; in giurisprudenza, v. la risalente pronuncia di Trib. Milano, 24 marzo 1958, in Giur. it., 1958, II, 908.

[9] Sul punto, cfr. Trib. Milano, 15 maggio 2008, in Riv. dott. comm., 2008, 1237.

[10] Cfr. Inzitari, Degli effetti del fallimento per i creditori, cit., 251 e F.S. Martorano, Art. 62, cit., 863, che valorizzano il tratto differenziale rilevabile – sotto il profilo descritto – nei due diversi contesti.

[11] Così, espressamente, Di Corrado, Art. 62, cit., 691.

[12] Cfr. Coppola, Art. 62, in La Legge Fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro, Sandulli e Santoro, Torino, 2010, 875; Ciampi, Fallimento del debitore principale e credito di regresso del fideiussore, in Fall., 1986, 489. Per una completa panoramica delle possibili soluzioni interpretative, v. Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, Bologna, 2011, 305.

[13] In questa direzione, cfr. Bonsignori, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, diretto da Galgano, IX, Padova, 1986, 409 s.; Inzitari, Degli effetti del fallimento per i creditori, cit., 252; Vaccarella, La solidarietà passiva nel fallimento, in Dir. fall., 1967, 61.

[14] Così Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 38 ss.

[15] Sull’applicabilità del diverso precetto di cui al previgente art. 61 l.fall. al fideiussore, v. Piscitello, Il regresso del solvens in bonis nei confronti del coobbligato fallito, cit., 193 s.; in senso contrario cfr. Pisani Massamormile, Il «regresso» del fideiussore nel fallimento del debitore principale, in Dir. e giur., 1984, 357 ss.

[16] Sottolinea tale aspetto Stella, Art. 62, in Commentario alla Legge Fallimentare, diretto da Cavallini, Milano, 2010, 1225.

[17] Così Di Corrado, Art. 62, cit., 692.

[18] Così, espressamente, Naldini, Ammissione del credito del fideiussore del fallito, in Fall., 1993, 863.

[19] In questo senso, cfr. Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 46.

[20] Conformemente, Inzitari, Degli effetti del fallimento per i creditori, cit., 254.

[21] Così Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 49 ss.

[22] Cfr., a favore dell’opzione interpretativa sostenuta, F.S. Martorano, Art. 62, cit., 865; Di Corrado, Art. 62, cit., 692.

[23] In questa direzione, v. – in particolare – Di Corrado, Art. 62, cit., 692

[24] Cfr. Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 100 s.; F.S. Martorano, Art. 62, cit., 865.

[25] Cfr., soprattutto, F.S. Martorano, Art. 62, cit., 866 e Di Corrado, Art. 62, cit., 693.

[26] In questo senso, cfr. Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 63; F.S. Martorano, Art. 62, cit., 866; Ferrari, Art. 62, cit., 301; in posizione dubitativa, v. Di Corrado, Art. 62, cit., 692.

[27] Dello stesso avviso, seppur con riferimento al previgente disposto di cui all’art. 63 l.fall., Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 283 s.

[28] Cfr. Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino, 2017, 198 s.

[29] Per un analogo rilievo, nella previgente disciplina, cfr. Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 288, nt. 112.

[30] Così, espressamente, F.S. Martorano, Art. 63, in Il nuovo diritto fallimentare, a cura di Jorio, Bologna, 2006, 868.

[31] Così, tra gli altri, Inzitari, Degli effetti del fallimento per i creditori, cit., 255; Coppola, Art. 63, in La Legge Fallimentare dopo la riforma, a cura di Nigro, Sandulli e Santoro, Torino, 2010, 878; Fabiani, Diritto fallimentare. Un profilo organico, cit., 305.

[32] Così, tra gli altri, Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 286 ed ancora Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011, 140.; F.S. Martorano, Art. 63, cit., 868.

[33] A sostegno della prima tesi, cfr. Cass., 5 luglio 1988, n. 4419, in Fall., 1988, 1093; App. Roma, 13 ottobre 1987, in Foro it., 1988, I, 603; a sostegno della seconda tesi, cfr. Cass., 17 gennaio 2008, in Giust. civ. Mass., 2008, 53; Trib. Milano, 12 gennaio 1987, in Fall., 1987, 985; Trib. Roma, 29 ottobre 1981, in Dir. fall., 1982, II, 181.

[34] Tra i molti, cfr. Ferrara jr-Borgioli, Il fallimento, Milano, 1995, 369.

[35] V. Bozza-Schiavon, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Mi lano, 1992, 456 s.

[36] V. Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 295 ss.

[37] Così Bozza-Schiavon, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, cit., 457; contra, nel senso del riconoscimento in capo al coobbligato garantito di un diritto di «regresso anticipato», Celentano, Effetti del fallimento per i creditori, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia e Panzani, Torino, 2009, 526.

[38] Cfr. F.S. Martorano, Art. 63, cit., 869; Vaccarella, La solidarietà passiva nel fallimento, cit., 63; Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 298.

[39] In senso favorevole, cfr. Vaccarella, La solidarietà passiva nel fallimento, cit., 65; Bonfatti, Il coobbligato del fallito nel fallimento, cit., 301 s.; in senso contrario, cfr. Inzitari, Degli effetti del fallimento per i creditori, cit., 1986, 256 s.; Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 255.

[40] Cfr. Di Corrado, Art. 63, cit., 696.

[41] Cfr. Vaccarella, La solidarietà passiva nel fallimento, cit., 1967, 63.

[42] Cfr., in questo senso, Bozza-Schiavon, L’accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, cit., 460.



 

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