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Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale n. 85 oltre alla
Legge 11
aprile 2023, n. 38
è arrivato anche il testo coordinato del

Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11
(Decreto blocca Cessioni)
che modifica copiosamente molte delle norme che riguardano il
superbonus e il meccanismo di cessione del credito.

Il D.L. n. 11/2023 coordinato: check superato

Dopo aver fatto un check tra la versione approvata dal
Parlamento e quella pubblicata in Gazzetta Ufficiale, riportiamo di
seguito il contenuto degli 8 articoli di cui si compone adesso il
Decreto Legge n. 11/2023:

  • Articolo 01 – Proroga del termine relativo alle spese sostenute
    per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone
    fisiche
  • Articolo 1 – Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o
    sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121
    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • Articolo 2 – Modifiche in materia di cessione dei crediti
    fiscali
  • Articolo 2-bis – Norma di interpretazione autentica in materia
    di varianti degli interventi edilizi agevolati
  • Articolo 2-ter – Norme di interpretazione autentica in materia
    di condizioni per la detraibilità delle spese
  • Articolo 2-quater – Interpretazione autentica dell’articolo 17,
    comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
  • Articolo 2-quinquies – Comunicazione per l’esercizio
    dell’opzione di cessione del credito
  • Articolo 3 – Entrata in vigore

Articolo 01 – Proroga del termine relativo alle spese sostenute
per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone
fisiche

“1. All’articolo 119, comma 8 -bis , secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31
marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre
2023»”

Articolo 1 – Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o
sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

1. All’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

«1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica,
le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei
crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al
comma 1, lettere a) e b).»;

1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti
nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo
bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo
testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare
in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei
crediti d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi
dell’articolo 119 del presente decreto, in relazione agli
interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022,
è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti
d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro
poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del
10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta,
sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del
presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel
caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza
fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può
essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura
direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono
individuate le modalità applicative del presente comma»;

b) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui
al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di
acquisto di cui all’articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella
violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la
responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e
dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari
che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano
in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che
hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono
oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel
caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei
lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo
abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda
sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale
notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

c) visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto
degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti,
domanda di accatastamento;

d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese
sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle
spese medesime;

e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti
tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese,
corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate
dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e
deposito presso i competenti uffici;

f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici
condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e
relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da
quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione
prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti
tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020,
oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti
documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente,
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale
circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte
nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di
avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto
sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una
società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi
dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007,
un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in
osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è
rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

i-bis ) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico,
la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante
modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “Sisma Bonus – Linee
guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti
abili tati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;

i-ter ) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha
realizzato i lavori e il committente.

6-ter. L’esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con
riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una
banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della
medesima banca o da una società quotata o da altra società
appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi
rilasciare un’attestazione del possesso, da parte della banca,
della società quotata o della diversa società del gruppo cedente,
di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il
divieto di cui all’articolo 122-bis, comma 4.

6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di
cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di
responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il
quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o
della non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava
l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del
dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della
contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della
sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma
l’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91.».

Articolo 2 – Modifiche in materia di cessione dei crediti
fiscali

1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore del presente
decreto, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito
l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere
a) e b), del medesimo decreto-legge.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di
superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui
all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui
all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i
quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto:

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge
n. 34 del 2020;

b) per gli interventi effettuati dai con domini risulti adottata
la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge
n. 34 del 2020;

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per
l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento
alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le
disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese
per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli
articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano
contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli
semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a
termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo
energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati
interessati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da
quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del
2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore
del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la
presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori
oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già
stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla
data di entrata in vigore del presente decreto non risultino
versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della
stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia
dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi
dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;

c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui
all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma
1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di
titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui
alle lettere c), d) e d-bis ) del comma 9 dell’articolo 119 del
medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo
ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis ) del comma 9
dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i
requisiti necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni
del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin
dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento
delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo
d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione,
salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato
d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto
degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato
articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la
sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore
del medesimo comma 10-bis.

3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo del
comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o
indennità di carica da parte dei membri del consiglio di
amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni
di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis
dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è
soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello
statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con
dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri
del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o
indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno
restituiti.

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati
dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in
relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio
dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei
territori della regione Marche.

3-quinquies. All’articolo 9, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) le parole: «di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo
periodo, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga al
l’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge
n. 34 del 2020»;

b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31 marzo 2023».

3-sexies. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo il comma 8-quater è inserito il seguente:

«8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31
dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente
articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del
contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal
periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.
L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione
relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella
relativa dichiarazione dei redditi».

4. Le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies
e 3.1, e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto
periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato
decreto-legge n. 63 del 2013 sono abrogate.

Articolo 2-bis – Norma di interpretazione autentica in materia
di varianti degli interventi edilizi agevolati

1. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente
decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un
progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della
tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del
rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su
parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi
fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione
della suddetta variante.

Articolo 2-ter – Norme di interpretazione autentica in materia
di condizioni per la detraibilità delle spese

1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e
ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese
relative agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

a) l’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi
diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge,
la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di
avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la
detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di
conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini
della predetta detraibilità, l’indicazione di tali spese nel
computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a
cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un
obbligo;

c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della
remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all’obbligo di
presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli
interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini
delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-quater,
1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato
comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si
interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima
dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il
diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante
dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui
l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni
previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del
2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima
della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma
7 del medesimo articolo 121;

d) l’articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il
21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la
condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di
cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure
di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta
sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo
comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al
comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo
singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto
di subappalto;

3) le disposizioni del predetto arti colo 10-bis, essendo
riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si
applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese
sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

Articolo 2-quater – Interpretazione autentica dell’articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

1. L’articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la
compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli
di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
nei confronti di enti impositori diversi.

Articolo 2-quinquies – Comunicazione per l’esercizio
dell’opzione di cessione del credito

1. La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del
credito di cui al l’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non
sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere
effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed
entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche,
intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo
106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società
appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui
all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione
autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209.

Articolo 3 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.

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