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I contratti collettivi dei Metalmeccanici prevedono il diritto dei lavoratori all’elemento perequativo, un importo retributivo una tantum fino a 485 euro spettante nella mensilità di giugno. Si tratta di una retribuzione a titolo perequativo, ossia con finalità di equa distribuzione nei confronti dei lavoratori.

E’ previsto da quasi tutti i CCNL del settore metalmeccanico, sia industria, che PMI che Cooperative.

L’elemento perequativo non è erogato e non è previsto solo nel settore dei Metalmeccanici artigiani.

Vediamo cosa è l’elemento perequativo, a cosa serve, quali sono i contratti collettivi che lo prevedono ed a quanto ammonta l’importo spettante in busta paga, con un esempio di calcolo dell’elemento perequativo per il 2024 dal lordo al netto percepito in busta paga.

Sommario

1

Elemento perequativo: cos’è?

Elemento perequativo: cos’è?

La prima cosa da sapere è il significato elemento perequativo nel contratto metalmeccanici, che in altri CCNL è conosciuto come elemento di garanzia retributiva.

L’elemento perequativo è una voce della retribuzione spettante in maniera una tantum in busta paga di giugno che ha l’obiettivo di assicurare, nel settore metalmeccanico, fino a 485 euro annuali ai lavoratori, anche se sono privi di premi o superminimo o lavorano in aziende senza contratti di secondo livello.

L’elemento perequativo, quindi, sostiene le retribuzioni dei lavoratori assunti in aziende che non sono interessate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, oppure che non hanno premi di risultato o che non godono di importi aggiuntivi rispetto alla retribuzione base quali superminimo individuale o collettivo in busta paga, premi o altri importi aggiuntivi soggetti a contribuzione.

Questo emolumento si aggiunge all’aumento degli stipendi di giugno 2024 legato al rinnovo delle tabelle retributive conseguente all’IPCA nel CCNL Metalmeccanici Industria e nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi.

L’elemento perequativo dei metalmeccanici nell’anno 2024, così come per gli anni precedenti, spetta a tutti i lavoratori che posseggono i requisiti previsti dai contratti collettivi di cui sopra.

Spetta nella sostanza ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno.

L’elemento perequativo dei metalmeccanici è obbligatorio, è un emolumento della retribuzione che spetta di diritto ai lavoratori ogni anno con la mensilità di giugno.

Elemento perequativo apprendisti e lavoratori part-time

Per il generale principio della parità di trattamento, l’azienda è tenuta ad erogare l’elemento perequativo anche agli apprendisti, se sono in forza al 1° gennaio.

L’elemento perequativo dei metalmeccanici spetta anche ai lavoratori part-time, in misura piena.

Quindi sia per gli apprendisti che per i lavoratori a tempo parziale, la somma di elemento perequativo percepita in busta paga non è riparametrata, non è ridotta in base al numero ridotto di ore lavorate settimanali

Il contratto collettivo non disciplina una riparametrazione della cifra spettante in base alle ore o all’orario contrattuale, ma solo in riferimento alla durata del rapporto di lavoro ed alle frazioni di mese.

L’unico contratto collettivo del settore Metalmeccanici che prevede la riparametrazione in caso di part-time è il CCNL Metalmeccanici Piccola Industria PMI Conflavoro.

L’elemento perequativo spetta anche con la cassa integrazione. A tal fine, non viene considerata la circostanza che il lavoratore è stato oppure è in cassa integrazione, in quanto l’integrazione salariale è una sospensione del rapporto di lavoro in costanza di lavoro, che non riduce la durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato ai fini del calcolo dell’elemento perequativo.

Elemento perequativo obbligatorio ma non pagato: cosa fare?

I contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro, quindi un CCNL applicato per espressa previsione nel contratto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore, sono obbligatori nella loro applicazione.

Ossia il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo inserito nel contratto collettivo applicato, ivi compreso il diritto alla retribuzione ed all’elemento perequativo.

Il datore di lavoro che non paga l’elemento perequativo nella busta paga di giugno al lavoratore metalmeccanico non sta rispettando né il contratto di lavoro tra le parti né il CCNL metalmeccanico applicato al rapporto di lavoro, con la logica conseguenza che il lavoratore può agire per rivendicare tale diritto retributivo.

E può farlo con una formale richiesta di erogazione dell’elemento perequativo, sia personalmente che tramite avvocati o tramite l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’elemento perequativo è un diritto retributivo del lavoratore, quindi si ribadisce che è obbligatoria l’erogazione in busta paga.

Tra le conseguenze della mancata applicazione del contratto collettivo, c’è anche la perdita dei requisiti in termini di agevolazioni contributive, con rischio di recupero e revoca delle stesse.

L’elemento perequativo del settore metalmeccanici non spetta a tutti i lavoratori, ma solo ai lavoratori ai quali si applicano determinati contratti collettivi.

Elenco CCNL contenenti l’elemento perequativo

L’elemento perequativo spetta ai lavoratori ai quali si applicano i seguenti CCNL del settore dei metalmeccanici:

  • CCNL Metalmeccanica Industria, all’articolo 13;
  • CCNL Metalmeccanici Piccola Industria PMI Confapi, all’art. 46;
  • CCNL Metalmeccanici Piccola Media Industria Confimi, nella sezione della contrattazione di secondo livello;
  • CCNL Metalmeccanici Piccola Industria PMI Conflavoro, all’art. 53;
  • CCNL Metalmeccanici Cooperative, all’art. 13;
  • CCNL Metalmeccanici CISAL ANPIT UNICA, all’art. 251.

Elenco CCNL senza diritto all’elemento perequativo

Ecco i contratti collettivi che non contengono alcuna norma riguardo il riconoscimento dell’elemento perequativo o dell’elemento economico di garanzia:

  • CCNL Metalmeccanici Artigianato;
  • CCNL Metalmeccanici Artigianato Conflavoro.

Non disciplinano il diritto dei lavoratori all’elemento perequativo i CCNL Metalmeccanici artigiani, pertanto i lavoratori non ne hanno diritto. Ma ci sono trattative per l’inserimento nel rinnovo del contratto collettivo di un elemento perequativo.

Calcolo elemento perequativo: lordo, tassazione e netto in busta paga

L’elemento perequativo è una retribuzione erogata dal datore di lavoro e quindi è assoggettata a contribuzione previdenziale ed a tassazione Irpef.

Il lavoratore che riceve 485 euro lordi di elemento perequativo metalmeccanici in busta paga, dovrà pagare i contributi previdenziali pari generalmente al 9,19%.

Nella busta paga di giugno 2024 tale lavoratore potrebbe aver diritto all’esonero contributivo parziale del 7% (fino a 1.923 euro di imponibile mensile) oppure del 6% (imponibile mensile tra 1.924 e 2.692), pertanto pagare il 2,19% o il 3,19% sui 485 euro.

Al netto dei contributi, poi l’elemento perequativo va assoggettato alla tassazione Irpef, nella misura dell’aliquota massima del contribuente. Le aliquote Irpef sono pari al 23% per i redditi da 15 mila euro a 28 mila euro, al 35% per i redditi da 28.000,01 a 50 mila euro ed al 43% per i redditi oltre 50 mila euro.

Vediamo un esempio di calcolo dell’elemento perequativo, partendo dal lordo, applicando prima la contribuzione previdenziale, poi la tassazione Irpef in base al reddito mensile e annuo del lavoratore, per poi arrivare all’elemento perequativo netto percepito in busta paga.

Descrizione: Calcolo elemento perequativo dal lordo al netto:
Elemento perequativo metalmeccanici lordo: 485 euro
Reddito mensile del lavoratore (es. D2) 1.789,90 euro
Contributi previdenziali (2,19% di 485 euro) -10,62 euro
Elemento perequativo assoggettato ad Irpef (485 – 10,62): 474,38 euro
Tassazione Irpef su elemento perequativo (aliquota del 23% per redditi da 0 e 28 mila euro) -109,11 euro
Elemento perequativo metalmeccanici netto in busta paga  365,27 euro
Descrizione: Calcolo elemento perequativo dal lordo al netto:
Elemento perequativo metalmeccanici lordo: 485 euro
Reddito mensile del lavoratore (es. D2) 1.789,90 euro
Contributi previdenziali (2,19% di 485 euro) -10,62 euro
Elemento perequativo assoggettato ad Irpef (485 – 10,62): 474,38 euro
Tassazione Irpef su elemento perequativo (aliquota del 23% per redditi da 0 e 28 mila euro) -109,11 euro
Elemento perequativo metalmeccanici netto in busta paga  365,27 euro

Vediamo la disciplina dell’elemento perequativo in tutti i CCNL del settore metalmeccanico.

L’articolo 13 del contratto collettivo dei metalmeccanici industria (CCNL dell’industria Metalmeccanica Industria firmato Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil,
Uilm-Uil) prevede l’elemento perequativo quale elemento di garanzia retributiva dei lavoratori.

 I requisiti

L’elemento perequativo spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno:

  • nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione;
  • e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (ossia deve trattarsi di lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione).

Al verificarsi delle due condizioni di cui sopra ai lavoratori del settore metalmeccanici industria è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a € 485, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.

L’elemento perequativo nel CCNL Metalmeccanici Industria è disciplinato dal 2008.

La cifra spettante ogni anno nella busta paga di giugno è stata di 260 euro fino al 2010. Dal 2011, l’importo è stato elevato a 455 euro. E dal 2014, l’importo dell’elemento perequativo è stato elevato a 485 euro.

Quindi nell’anno 2024, l’importo dell’elemento perequativo, spettante nella busta paga di giugno 2024, è pari a 485 euro.

Elemento perequativo e durata del rapporto di lavoro

 L’art. 13 del CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che la cifra di 485 euro va comunque parametrata in funzione della durata del precedente rapporto di lavoro.

Il CCNL stabilisce anche che la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo dell’elemento perequativo del CCNL Metalmeccanici Industria verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

L’elemento perequativo sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle Parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’Istituto.

Anche il contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche associate ad UNIONMECCANICA CONFAPI, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici Piccola e media industria PMI Confapi, all’art. 46 prevede la disciplina dell’Elemento perequativo.

Il testo normativo è sostanzialmente identico a quello previsto dall’art. 13 del CCNL Metalmeccanici Industria.

Pertanto spettano sempre fino a 485 euro ai lavoratori impiegati nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello e che sono privi di superminimi o premi annui o altri compensi aggiuntivi comunque soggetti a contribuzione.

Anche i parametri di calcolo sono gli stessi. Si tratta di una cifra annua pari a 485 Euro onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.

Anche il contratto collettivo per la piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici Piccola Media Industria Confimi, prevede l’elemento perequativo nell’ambito della contrattazione di secondo livello.

Nel contratto collettivo viene ribadito l’impegno dei sindacati afavorire la diffusione della contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, a contenuto economico e normativo, quale strumento utile a migliorare la competitività delle industrie metalmeccaniche, favorendone la flessibilità organizzativa e l’ottimizzazione dei costi e garantendo al contempo il coinvolgimento dei lavoratori, attraverso un miglioramento dei trattamenti economici ed il conseguimento dei benefici contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente”.

Accordi di secondo livello

Nel CCNL vengono previste le disposizioni in materia di accordi di secondo livello “Gli accordi di secondo livello avranno durata triennale e saranno rinnovabili nel rispetto del principio della non sovrapponibilità e dell’autonomia dei cicli negoziali. Pertanto le piattaforme sindacali non potranno essere presentate nei sei mesi antecedenti e sei mesi successivi alla data di scadenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

La contrattazione di secondo livello farà riferimento a indicatori di redditività, qualità e produttività e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale e del territorio, adottabili e/o riadattabili, secondo le specifiche esigenze aziendali, dalle imprese interessate a costruire sistemi di salario variabile per obiettivi”.

Elemento retributivo annuo

Nel CCNL Metalmeccanici PMI Confimi, l’elemento di garanzia retributiva non si chiama elemento perequativo ma elemento retribuito annuo, ed è sempre fino a 485 euro, erogato a giugno: “In considerazione dell’impegno espresso dalle parti stipulanti, le imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano sottoscritto le apposite intese modificative previste dal presente Capitolo, erogheranno ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, ai quali non sia nemmeno stato riconosciuto, nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre), un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal C.C.N.L. (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), un elemento retributivo annuo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L.”.

Il contratto collettivo non disciplina invece eventuali riparametrazioni in merito alla durata del rapporto.

Il C.C.N.L. Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica, non prevede l’elemento perequativo né l’elemento di garanzia retribuiva.

Nelle trattative per il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Artigianato è stata richiesta l’istituzione di un elemento perequativo di 250 euro annui per i lavoratori che non beneficiano della contrattazione di
secondo livello. Tale elemento perequativo, se introdotto, potrà successivamente essere assorbito dalla contrattazione di secondo livello nel momento in cui essa si realizza definendo un apposito premio di risultato.

Anche i due contratti collettivi del settore Industria e Piccola Industria delle aziende aderenti a CONFLAVORO comprendono il diritto all’elemento perequativo anche per l’anno 2024.

Sia il “Contratto Collettivo nazionale di lavoro Metalmeccanico settore Industria aderenti a CONFLAVORO PMI“, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici PMI Conflavoro, che il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico settore Industria aderenti a CONFLAVORO PMI“, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici Industria Conflavoro, prevedono all’art. 53 la disciplina dell’elemento perequativo, quale elemento di garanzia retributiva dei lavoratori.

L’art. 53 stabilisce che “Le imprese prive di contrattazione aziendale dovranno corrispondere ai dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno un importo pari ad euro 485,00 unitamente alla retribuzione del mese di giugno.

Tale importo sarà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nell’anno precedente.

I dipendenti che abbiano comunque percepito a qualsiasi titolo importi aggiuntivi rispetto ai minimi contrattuali, riceveranno la somma suddetta fino a concorrenza”.

Mentre il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanico settore Artigianato aderenti a CONFLAVORO PMI, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici Artigianato Conflavoro, non contiene il riconoscimento dell’elemento perequativo.

Il contratto dei Metalmeccanici sia industria che piccola e media industria di Conflavoro è tra i pochi a prevedere la riparametrazione dei 485 euro in caso di contratto a tempo parziale, ossia la riduzione proporzionale in base al ridotto orario di lavoro svolto.

Quindi ad esempio un lavoratore part-time a 20 ore settimanali (part-time al 50%) avrà diritto al 50% di 485 euro, ossia 242,50 euro nella busta paga di giugno 2024.

Anche il contrato collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende cooperative industriali metalmeccaniche, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici Cooperative, all’art. 13 disciplina il diritto dei lavoratori all’elemento perequativo, quale elemento di garanzia retributiva.

L’art. 13 stabilisce che “Ai lavoratori in forza all’1 gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di super minimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, omnicomprensiva e non incidente sul T.f.r., ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.

L’elemento perequativo, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.

L’elemento perequativo di cui al comma precedente verrà erogato nelle imprese in cui sia stata presentata una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo.

L’eventuale inosservanza di quanto previsto al precedente comma potrà essere oggetto di segnalazione e verifica agli osservatori permanenti della cooperazione, territorialmente competenti, istituiti ai sensi del “Protocollo Cooperazione” del 10.10.2007”.

Si tratta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai dipendenti dei settori Metalmeccanico, Installazione d’Impianti Odontotecnico, stipulato da Alim, Anap, Anpit, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Federodontotecnica, Federazione Unica, Cisal e Ciu.

Ai lavoratori spetta il riconoscimento di un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli Indici Regionali del costo della vita, per ridurre, a parità di “retribuzione nominale lorda mensile normale”, le marcate differenze sui poteri d’acquisto regionali.

La voce retributiva è Elemento Perequativo Mensile Regionale.

Si tratta di un elemento retributivo lordo, aggiuntivo alla P.B.N.C.M. (art. 251), introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi Indici Regionali del costo della vita.

Esso sarà riconosciuto in funzione della Categoria e livello professionale d’inquadramento, della Regione di riferimento e, in caso di Tempo Parziale, dovrà essere rapportato all’Indice di Prestazione.

Il contratto collettivo contiene una tabella relativa all’Elemento perequativo regionale diviso per regioni e livello di inquadramento.

L’importo dell’elemento perequativo regionale va da un minimo di 15 euro ad un massimo di 430 eur



 

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