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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto agevolazioni fiscali dln 39 2024 (o decreto superbonus 2024) è entrato in vigore. Il provvedimento interviene sul superbonus prevedendo, tra le altre cose, la soppressione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura e l’eliminazione della remissione in bonis. Per fare chiarezza, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il provvedimento fornendo utili chiarimenti. Vediamo quanto precisato in particolare su questi due punti.

Decreto superbonus 2024

Nell’esaminare il Dl n. 39/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il decreto prevede, tra l’altro, agli articoli: 

  1. modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;
  2. modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis;
  3. disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente;
  4. disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.

Articolo 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Nel dettaglio l’articolo 1, al comma 1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del Dl n. 11 /2023).

Al comma 1, lettera b), viene specificato che “tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009”.

Sempre l’articolo 1, al comma 2 prevede in ogni caso un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato Dl n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame: risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini; risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, effettuati da condomini; risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici; risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico; siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Proseguendo, l’articolo 1, al comma 3, prevede che la deroga del comma 2 si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la documentazione di cui al precedente comma 2 oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Al comma 4 viene specificato che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del Dl n. 11/2023, relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Al comma 5, infine, viene disposto che, in merito a interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del Dl n. 11/2023, ossia: per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila; per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila; per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Né è concessa deroga per le ipotesi previste dallo stesso articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del Dl n, 11/2023, ossia per interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato Dl n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Articolo 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis, l’articolo 2, al comma 1, escludendo l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis, che fino al 15 ottobre 2024 avrebbe permesso, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della fruizione dei benefici fiscali, viene risolto il problema dell’acquisizione, entro la prevista scadenza del 4 aprile 2024, dei dati sull’ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, e quindi, sulle minori entrate del bilancio dello Stato. Come spiegato, il ritardo di tale informazione non avrebbe permesso una corretta gestione delle finanze pubbliche, ritardandone le stime e le valutazioni dell’efficacia delle stime stesse.

Sempre l’articolo 2, al comma 2, infine stabilisce che, per la stessa finalità prevista al comma 1, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle predette opzioni, relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.
 

 

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