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È inefficace il pignoramento del concessionario della riscossione se la banca non provvede al pagamento entro 60 giorni.

Questo è il principio sancito dall’ordinanza datata 8 luglio 2019 pronunciata dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale Civile di Lecce (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it- sez. Documenti) la quale espressamente dispone che “…per effetto del mancato adempimento da parte del terzo dell’obbligo di pagamento delle somme pignorate nel termine di giorni 60 decorrenti dalla notifica dell’atto di pignoramento allo stesso, quest’ultimo è divenuto inefficace …”.  

Nel caso in questione, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione (ex  Equitalia Spa) notificava a una contribuente leccese un atto di pignoramento presso terzi per un importo di oltre 50.000,00 euro.

Con esso, il concessionario della riscossione intimava alla banca  della contribuente di pagare le somme presenti sui suoi conti correnti.

La contribuente, tuttavia – per il tramite dei suoi difensori, l’Avv. Matteo Sances e l’Avv. Raffaele Ingusci – diffidavano il Concessionario ad annullare l’azione esecutiva, in quanto le somme intimate risultavano sospese per aver aderito in precedenza alla cosiddetta “Rottamazione Ter” (sorta di condono previsto dall’art. 3 del D.L. n.119/2018).

Dette missive, purtroppo, non sortivano alcun effetto, sicchè la contribuente proponeva opposizione avverso l’atto di pignoramento.

Tuttavia, l’istituto bancario, nella sua qualità di terzo, non corrispondeva al creditore le somme dovute entro il termine previsto dalla legge di giorni 60 dalla notifica dell’atto. 

Il Giudice dell’Esecuzione, pertanto, con l’ordinanza in commento dichiarava l’inefficacia del pignoramento.

Al fine di comprendere quanto disposto dal Giudice occorre chiarire brevemente cos’è il pignoramento presso terzi esattoriale previsto dall’art. 72 bis del D.P.R. n.602/73.

Spiega l’Avv. Sancessi tratta di una particolare procedura di riscossione coattiva che permette al concessionario (ossia all’Agenzia delle Entrate – Riscossione) di azionare il >, in pratica si ordina direttamente al terzo di corrispondere le somme dovute al debitore ”. Tale norma, in altre parole, consente al concessionario di effettuare, un pignoramento che, se giunge a buon fine, consente di risparmiare i tempi e le incombenze della ordinaria procedura giudiziaria. Il concessionario, infatti , può in caso di pignoramento di somme o crediti non detenuti dal debitore, rivolgere la propria richiesta di pagamento direttamente al terzo, senza necessità del controllo di tutte queste operazioni da parte del Giudice dell’esecuzioni come per qualsiasi pignoramento ordinario. Il terzo ha 60 giorni di tempo, decorrenti dalla notifica dell’atto, per versare direttamente all’Agente della riscossione le somme chieste.

Nel caso in cui il terzo non adempia nel termine assegnato, infatti, l’art. 72-bis, ultimo comma (che fa diretto rimando al 2 comma del precedente art. 72), prevede che l’agente per la riscossione debba procedere con la procedura esecutiva ordinaria prevista appunto dal codice di procedura civile agli art. 543 e ss.

Pertanto, la caratteristica principale di tale strumento esecutivo risiede nel fatto che l’intera procedura non vede la partecipazione necessaria del Giudice dell’Esecuzione. Egli verrà interessato della vicenda solo in caso di opposizione, come è avvenuto in questo caso”.

Nel caso di specie, la Banca, notiziata dalla contribuente circa l’infondatezza delle somme pretese dal concessionario non disponeva il pagamento delle somme intimate e al concessionario non rimane altra soluzione che quella di avviare il pignoramento “ordinario”.

Sul punto giova richiamare, tra le tante, la Sentenza  n. 20294 del 4 ottobre 2011 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civ., la quale dispone che: “…l’intervento del giudice, con il ripristino delle forme  ordinarie, è previsto esclusivamente in ipotesi di inottemperanza del terzo  all’ordine di pagamento diretto: in tal caso si procede, previa citazione del  debitore e, dopo la riforma, dell’invito al terzo di rendere per raccomandata la dichiarazione, secondo le norme del codice di  procedura  civile;  in sostanza, restato inane il tentativo di conseguire  direttamente  o  in  via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l’esattore  non ha altra  scelta  che  quella  di  dar  corso  ad  un’ordinaria  forma  di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall’art. 543 c.p.c….”.

Infine, l’Avv. Sances informa che: “Per quanto già detto la tipologia di pignoramento adottata dal Concessionario della riscossione è molto particolare e proprio per questi motivi da anni per il tramite del nostro Centro Studi (www.centrostudisances.it ) cerchiamo di informare gratuitamente tutti i contribuenti in merito ai propri diritti perché è importante far comprendere come e quando è possibile difendersi”.

Ringraziamo dunque gli Avvocati Raffaele Ingusci e Matteo Sances per l’interessante segnalazione.

 



 

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