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Il decreto di trasferimento è un provvedimento definitivo, pertanto, il Conservatore non può sottrarsi all’ordine di cancellazione dei gravami in esso contenuto, né pretendere attestazioni sull’avvenuta carenza di opposizioni. Infatti, grava sul Conservatore l’obbligo di procedere alla cancellazione dei pesi indicati nel decreto immediatamente ed incondizionatamente o, in ogni caso, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per il dispiegamento delle opposizioni agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.).

Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 17 novembre-14 dicembre 2020, n. 28387 (testo in calce).

La vicenda

A seguito di una procedura esecutiva immobiliare, viene emesso il decreto di trasferimento del bene. Il debitore esecutato solleva molteplici doglianze, tra le quali assume rilievo quella relativa all’esecutività del predetto decreto. Secondo il ricorrente, la trascrizione del decreto, avvenuta nel suo caso, è irregolare, giacché il Conservatore non ha verificato che il suddetto decreto sia stato notificato all’esecutato, al fine del decorso dei 20 giorni per l’esercizio dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Per contro, secondo il tribunale, il Conservatore doveva procedere immediatamente alla trascrizione del decreto, senza effettuare verifiche né sulla notifica né sull’efficacia esecutiva. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite affermano la trascrivibilità del decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione, indipendentemente dal decorso dei termini per proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

Non si può proporre opposizione contro l’attività del Conservatore

Il ricorrente lamenta che il Conservatore abbia provveduto alla trascrizione del decreto di trasferimento senza accertarsi che lo stesso sia stato notificato al debitore esecutato, onde dargli la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi. La Corte rigetta tale doglianza perché non attiene ad un vizio intrinseco del decreto, ma riguarda l’operato della pubblica autorità, ossia del Conservatore. I supremi giudici ricordano come gli atti del direttore del servizio della pubblicità immobiliare non siano autonomamente opponibili, così come non lo sono quelli degli ausiliari del giudice (Cass. 17712/2020). Pertanto, l’attività del Conservatore non attiene al profilo formale del decreto di trasferimento.

L’immediata trascrivibilità del decreto di trasferimento

Le Sezioni Unite affermano che il decreto di trasferimento, emesso all’esito di una vendita giudiziaria, individuale o concorsuale, contenente l’ordine di cancellazione dei gravami (come pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi), determina l’estinzione dei vincoli (art. 2878 n. 7 c.c.). Pertanto, il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 c.p.c. Per arrivare a tale conclusione, i supremi giudici superano alcuni “ostacoli” ermeneutici.

Il decreto di trasferimento comporta ex lege la cancellazione dei gravami?

L’art. 586 c.p.c. dispone espressamente che il giudice dell’esecuzione pronunci il decreto con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato e ordini che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Da ciò deriva che il Conservatore debba provvedere immediatamente a tale adempimento1. Varie pronunce di merito affermano l’idoneità del decreto alla cancellazione immediata dei gravami (Trib. Lucca 3727/2017, App. Firenze 2174/2017, Trib. Taranto 1356/2019; contra Trib. Prato 2311/2018). Vediamo su quali basi normative si fonda tale assunto.

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Il fondamento normativo dell’immediata trascrivibilità

Le norme che vengono in rilievo sono le seguenti:

  • l’art. 586 c.p.c. prevede che il giudice ordini la cancellazione della trascrizione dei pignoramenti e delle iscrizioni di ipoteche;
  • l’art. 2878 n. 7 c.c. dispone che l’ipoteca si estingua con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche,
  • l’art. 2884 c.c. stabilisce che la cancellazione debba essere eseguita quanto è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo.

In merito all’applicabilità, al decreto di trasferimento, delle succitate norme del Codice civile si osserva quanto segue:

  • se trova applicazione l’art. 2878 n. 7 c.c., il decreto che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato ed ordina la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche è un atto immediatamente esecutivo;
  • invece, se si applica l’art. 2884 c.c., la cancellazione è eseguibile solo quando venga ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo, pertanto, la materiale cancellazione da parte del Conservatore non è immediata ma differita al momento in cui il decreto divenga inoppugnabile e, quindi, definitivo.

Per stabilire quale delle due norme trovi applicazione, i supremi giudici ricordano che il processo esecutivo è strutturato come una successione di subprocedimenti, cioè una serie autonoma di atti volti ad ottenere distinti provvedimenti successivi, quindi, si distingue dal processo di cognizione ove, invece, sussiste una sequenza di atti diretti ad ottenere un provvedimento finale (Cass. S.U. 11178/1995, Cass. 14449/2016). Il giudice dell’esecuzione non pronuncia sentenze o atti idonei ad avere efficacia di giudicato, ma emette provvedimenti ordinatori finalizzati al raggiungimento dello scopo. Ad esempio, nelle espropriazioni, la finalità perseguita è la liquidazione del bene per distribuire il ricavato tra i creditori. Pertanto, il concetto di definitività, derivante dall’esaurimento dei mezzi di impugnazione, è estraneo al processo di esecuzione.

La norma applicabile: 2878 n. 7 c.c. o 2884 c.c.?

Secondo i giudici, trovano applicazione entrambe le norme con la seguente interpretazione:

  • l’art. 2878 n. 7 c.c., perché l’estinzione del peso si ha in forza della sola pronuncia del provvedimento e, così, del decreto di trasferimento;
  • l’art. 2884 c.c., perché la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria è collegata ad un provvedimento che è definitivo ex se con la sua sola pronuncia.

I soggetti titolari delle formalità cancellate, come il creditore ipotecario o pignorante, non sono “garantiti” dal decreto di trasferimento; infatti, se tali soggetti non sono stati coinvolti nel procedimento esecutivo, ad esempio, per l’omesso avviso ex art. 498 c.p.c., potranno eventualmente agire contro il creditore inadempiente (Cass. 18336/2014; Cass. 4000/2006; Cass. 6999/1993).

Il decreto di trasferimento come provvedimento definitivo

Il decreto di trasferimento è uno specifico provvedimento del giudice dell’esecuzione immobiliare; si tratta di un atto suo proprio, insuscettibile di delega al professionista (art. 591 bis c.p.c.), emesso a conclusione del sub-procedimento di liquidazione del bene pignorato, che ha preso avvio con l’ordinanza di autorizzazione alla vendita.

In base a quanto sopra esposto, non è esigibile un’attestazione di inoppugnabilità per i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, a fortiori per il decreto di trasferimento. Infatti:

  • ogni atto del giudice dell’esecuzione è definitivo per il solo fatto di essere stato da lui reso,
  • l’opposizione opera solo in via successiva ed eventuale sulla sua idoneità ad estrinsecare immediatamente i suoi effetti,
  • il decreto di trasferimento è in via immediata definitivamente produttivo dei suoi effetti, come la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene.

La ratio è da ricercarsi nella tutela dell’affidabilità delle operazioni esecutive.

Pertanto, il decreto rende:

  • immediato il trasferimento del bene staggito,
  • immediata la liberazione dai gravami.

Come vedremo, «il Conservatore non può sottrarsi al relativo ordine e tanto meno pretendere improprie ed impreviste attestazioni o certificazioni sull’avvenuta carenza di opposizioni o su circostanze diverse dal rituale deposito del decreto che l’ordine gli impartisca incondizionatamente».

La definitività del decreto emerge, altresì, dal sistema complessivo del processo esecutivo (art. 2929 c.c. e 187 bis disp. att. c.p.c.) che tende a preservare la vendita giudiziaria.

L’ambito di valutazione del Conservatore sulla definitività del decreto di trasferimento

Il Conservatore deve eseguire immediatamente l’ordine di cancellazione emesso dal giudice e contenuto nel decreto di trasferimento. Egli non ha titolo per differirne l’immediata efficacia; parimenti, non può subordinare la cancellazione dei gravami, disposta dal decreto, alla produzione di attestati sulla inoppugnabilità o definitività. Nel caso in cui il Conservatore rifiuti un atto del proprio ufficio, espone l’Amministrazione da cui dipende e se stesso alle conseguenti responsabilità in sede civile, penale, contabile, amministrativa e disciplinare.

Il principio di diritto

In conclusione, il decreto di trasferimento immobiliare, sia nell’espropriazione individuale che in quella concorsuale, «implica l’immediato e non differibile trasferimento del bene purgato e libero dai pesi indicati dalla norma o ricavabili dal regime del processo esecutivo». Sono:

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

  • «nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi), determina, in forza dell’art. 2878 c.c., n. 7, l’estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 c.p.c.».

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 28387/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

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[1] Gli atti del Conservatore «in tema di rifiuto della trascrizione od iscrizione di formalità in questi ultimi, come si atteggiano anche quelli che si articolano nel differimento dell’adempimento richiesto, non possono essere oggetto di tutela giurisdizionale in Cassazione (Cass. 20/07/2015, n. 15131; Cass. 28/01/2011, n. 2095) se non quanto al capo sulle spese in caso sia impropriamente contenuto nel provvedimento ai sensi dell’art. 113-bis disp. att. c.c. e art. 745 c.p.c., siccome resi all’esito di un procedimento avente natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, per non avere ad oggetto la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla correttezza della pubblicità immobiliare, sicché il provvedimento conclusivo è insuscettibile di passare in giudicato».

 

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