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Il 31 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-legge (ndr. D.L. 2 febbraio 2024, n. 9) che prevede misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico in amministrazione straordinaria. Alle imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese è concessa a titolo gratuito la garanzia del Fondo regolato dalla Legge n. 662 del 1996, fino:
- all’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
- al 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.
Per l’accesso, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato verso il committente sottoposto alle procedure.
Può essere inoltre richiesto un contributo a fondo perduto per abbattere il tasso di interesse, nei limiti della disciplina europea “de minimis”, e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.
I crediti vantati dalle imprese o dai cessionari verso committenti ammesse all’amministrazione straordinaria sono prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del Codice della crisi e dell’insolvenza, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
Ai lavoratori subordinati, impiegati da datori che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese come sopra definite, è riconosciuta per il 2024 dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, fino a sei settimane.
Per garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo tra le associazioni datoriali e quelle sindacali più rappresentative, saranno individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.
Le integrazioni sono incompatibili coi trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto legislativo n. 148 del 2015. Le integrazioni sono erogate dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo è rimborsato dall’INPS. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il sostegno sia pagato dall’INPS.
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