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Sommario: 1. Inquadramento – 2. Requisiti soggettivi e oggettivi – 3. Funzionamento – 4. L’esperto indipendente e il test pratico – 5. D.L. n. 13/2023.

 

1. Inquadramento.

La Composizione Negoziata della Crisi d’impresa (CNC), introdotta per effetto del D.L.118/2021 poi convertito nella L.147/2021, si sta sempre di più affermando come uno strumento di supporto che consente di dare immediato ausilio alle imprese che si trovano in situazioni di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale, finalizzato a gestire il loro risanamento.

Si tratta di una procedura di composizione stragiudiziale volontaria, riservata e trasparente a cui è possibile accedere tramite una piattaforma telematica – unica e nazionale – accessibile attraverso il sito internet istituzionale della Camera di Commercio ove l’impresa ha la propria sede legale.

 

2. Requisiti soggettivi e oggettivi.

Possono accedere alla procedura di composizione negoziata tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese senza limiti dimensionali, comprese le ditte individuali e le società agricole che si trovino in una situazione di squilibrio economico-finanziario o patrimoniale, a condizione che vi siano concrete possibilità di risanamento.

Infatti, nel caso in cui l’impresa è in stato di liquidazione, sussiste incompatibilità tra la composizione negoziata e lo stato di liquidazione qualora sia ravvisabile la sussistenza di un’insolvenza irreversibile e l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all’impresa di restare sul mercato, così ha stabilito il Tribunale di Arezzo con l’ordinanza del 16 aprile 2022[1].

 

3. Funzionamento.

Durante tale iter, l’imprenditore è affiancato da un esperto, terzo e indipendente, dotato di competenze specifiche con il compito di mediare tra tutti i soggetti coinvolti (imprenditore e creditori) al fine di individuare la migliore soluzione percorribile in relazione agli interessi emersi durante le trattative.

Tale misura è stata assorbita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) emanato dal dlgs.14/2019 e modificato per effetto del d.lgs. 83/2022, a seguito della Direttiva Insolvency dell’UE.

Nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, la responsabilità di elaborare e definire un piano non è limitata solamente al debitore e ai suoi consulenti. Invece, questo compito è anche attribuibile all’esperto incaricato, che opera in collaborazione con il debitore e i creditori, basandosi sul progetto presentato dall’imprenditore.

Il deposito di un piano definitivo non rappresenta un obbligo esclusivo dell’impresa che utilizza questo strumento. Questo processo negoziale è mirato specificamente a identificare una strategia di risanamento fattibile, sviluppata attraverso negoziazioni guidate dall’esperto.

L’impresa, all’inizio del processo, è tenuta a presentare ciò che l’articolo 17, comma 3, lettera b), del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI) descrive come un “progetto di piano”. Questo implica la necessità di delineare, anche in modo sommario ma definito e chiaro, gli obiettivi di ristrutturazione dell’impresa e le iniziative che saranno utili a tale scopo.[2]

 

4. L’esperto indipendente e il test pratico.

Tra le novità sostanziali recepite dal CCII vi sono indubbiamente quelle relative ai requisiti finalizzati all’individuazione dell’esperto indipendente

Prima della modifica, le Commissioni Regionali che nominavano l’esperto possedevano pochi dati per poter individuare il professionista più adatto a eseguire la procedura. Tali Commissioni sono costituite presso le camere di Commercio dei capoluoghi di Regione, durano in carica 2 anni e sono formate da 3 componenti rappresentati rispettivamente due magistrati (effettivo e supplente) designati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione; due membri (effettivo e supplente) designati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del capoluogo di Regione; due membri (effettivo e supplente) designati dal Prefetto del capoluogo di Regione.

La riforma, invece, ha ovviato a tale problematica elencando una serie di requisiti che consentono di individuarlo; in particolare, l’esperto può essere uno tra i seguenti professionisti, iscritto nell’apposito elenco degli Esperti Negoziatori della Crisi d’impresa istituito presso le Camere di commercio e cioè:

-avvocati (iscritti da almeno cinque anni all’Albo degli avvocati);

-dottori commercialisti e esperti contabili (iscritti da almeno cinque anni all’Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili);

-consulenti del lavoro (iscritti da almeno cinque anni all’Albo dei consulenti del lavoro).

Per i commercialisti ed avvocati, un ulteriore requisito – determinante per l’iscrizione nel registro – è avere una comprovata esperienza nella ristrutturazione aziendale e della Crisi d’impresa (requisito, poi, variamente articolato per i consulenti del lavoro e professionisti non iscritti ad ordini professionali).

E’ inoltre necessaria la frequenza di un corso di formazione della durata di 55 ore, come disciplinato dal D.M. 28/09/2021, che consente l’acquisizione di competenze tecniche in diritto bancario, crisi di impresa, diritto civile e societario, fino alle modalità di funzionamento della piattaforma telematica, attraverso la quale si svolgerà la procedura.

A ciò si aggiunge che, possono essere nominati esperti negoziatori anche i manager d’impresa cioè, soggetti non iscritti in Albi professionali, che documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento e nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Le linee guida per l’accesso alla procedura vengono dettate al Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021 che andremo ad analizzare per gradi. Alla sezione I del Decreto dirigenziale troviamo le linee guida per il test pratico online da effettuare al momento dell’iscrizione.

Questo test è preliminare e servirà per schematizzare i flussi finanziari esaminando, inizialmente, l’indebitamento e i dati dell’andamento economico attuale considerando gli indici di crisi e ciò che l’imprenditore dovrà affrontare.

Secondo il Decreto Ministeriale del 28 settembre 2021, è necessario eseguire il test pratico per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento dell’impresa. Questo test è richiesto anche in assenza di un piano d’impresa già elaborato.[3]

L’esperto designato, una volta accettato l’incarico, deve convocare immediatamente l’imprenditore per valutare la fattibilità del risanamento. Durante questa valutazione, l’esperto deve anche considerare il test pratico disponibile online. Se il test è già stato allegato alla domanda, l’esperto lo esamina e lo corregge se necessario. Se invece il test non è stato ancora effettuato, l’esperto deve compilare il test insieme all’imprenditore.

In caso di mancata esecuzione di questo test pratico, non è possibile valutare adeguatamente le possibilità di risanamento dell’impresa. Di conseguenza, il tribunale non sarà in grado di esprimersi sulla richiesta di conferma delle misure protettive, che quindi dovranno essere negate.

Proseguendo, il Decreto pone alla Sezione II l’analisi della check-list particolareggiata all’interno della quale vengono stabilite regole di comportamento da parte dell’imprenditore per redigere il piano di risanamento, regole che successivamente verranno visionate dall’esperto. Pertanto, tutto parte dalla stesura di un piano comprendente determinati requisiti in grado di poter far ottenere all’impresa la negoziazione.

In primis, i requisiti organizzativi dell’impresa sono richiesti come elementi fondamentali per procedere alla scrittura del piano di risanamento. L’organizzazione non è propriamente indicata quale piramide gerarchica che caratterizza l’azienda, ma si presuppone come l’insieme degli scopi da seguire, gli obiettivi industriali e tecnici ed i controlli continui dell’andamento dell’azienda. Tutti questi elementi concorrono per l’assetto organizzativo di cui l’impresa ha bisogno. Oltre, vi è necessità di conoscere l’andamento della situazione contabile: l’impresa, ma più nello specifico l’imprenditore, ha l’onere di redigere un prospetto contabile aggiornato a meno che non lo abbia già fatto nei precedenti 120 giorni prima dell’iscrizione.

All’interno di questo prospetto ne fanno parte anche i debiti; pertanto, sarà opportuno e obbligatorio stimarne l’anzianità, i rischi di una potenziale passività, le differenze debitorie e le ipotizzabili tempistiche di risanamento dei debiti.

 

5. D.L. n. 13/2023.

Di recente, il legislatore è intervenuto – con una serie di misure integrative – sulla disciplina della composizione negoziata con il D.L.13/2023 (disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR).                  In particolare, il primo comma dell’art. 38 intervenendo sul comma 4 dell’art. 25 bis del CCII attinente alle cd. Misure premiali nella composizione negoziata, prevede che in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dell’impresa, nell’ipotesi di pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto – previsto dall’art. 23 comma 1 lett. a) del CCII –  idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni o dell’accordo – previsto dall’art. 23, comma 1,               lett. c) del CCII –  sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto e che produce gli effetti:

-dell’esenzione da azione revocatoria ex art. 166, comma 3, lett. d) CCII;

-dell’esenzione dai reati di bancarotta ex art. 324 CCII.

-il debito dell’impresa verso l’Agenzia delle Entrate possa essere dilazionato in 120 rate mensili contro le 72 rate previste dal previgente testo del D.lgs. n.14/2019.

Di fatto in termini di premialità viene riconosciuto al debitore che conclude le trattative nelle alternative suindicate la possibilità di accedere ad un piano straordinario di rateizzazione giustificato appunto dall’esistenza di una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

In ogni caso, come dimostrano le ultime statistiche, è in forte crescita il numero di imprese che hanno concluso favorevolmente l’istanza di composizione della crisi (ben 110), confermando la solidità delle domande di composizione presentate sino ad oggi agli sportelli camerali.

 

 

__________________________________________________

[1] V. Trib. Arezzo, 16.04.2022, Est. Pani

[2] V. Trib. Bergamo, 08.05.2023. Est. De Simone.

[3] V. Trib. Lucca, 10.01.2023.

 

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