Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione – rigettando il ricorso del creditore che aveva richiesto l’ammissione al passivo sulla base di un decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. poi opposto e rimasto, quindi, privo anteriormente al fallimento della formula ex art. 647 c.p.c. – ha colto l’occasione per fare il punto sulla tematica.
Nella fattispecie, riferita all’ipotesi di dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto, la Cassazione ha ritenuto non ipotizzabile neppure un’ammissione con riserva, considerando irrilevante il fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso come provvisoriamente esecutivo (atteso che, anche in tale ipotesi, il passaggio in giudicato non si compie prima dello svolgimento dell’attività giurisdizionale di cui all’art. 647 c.p.c.) ed evidenziando come il decreto provvisoriamente esecutivo non sia paragonabile alla sentenza non ancora passata in giudicato (la quale viene pronunciata nel contraddittorio tra le parti).
Da cui la affermata inopponibilità del decreto nei confronti del fallimento nonché, per altro verso, la ritenuta mancata dimostrazione, con altri mezzi, dell’esistenza e della consistenza del credito invocato.
Circa l’inopponibilità del decreto, la Cassazione ha ritenuto le doglianze del creditore ricorrente inammissibili, evidenziando come la decisione impugnata si sia conformata alla giurisprudenza di legittimità e, più in particolare, al principio per cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il Giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ed alla necessità che il decreto ex art. 647 c.p.c. debba essere emesso prima della dichiarazione di eventuale fallimento.
La Cassazione, richiamando alcune precedenti pronunce di legittimità, ha avuto altresì cura di puntualizzare cosa accade per il caso di opposizione avverso il decreto ingiuntivo e di estinzione del relativo giudizio.
Ebbene, qualora l’estinzione del giudizio di opposizione non possa essere dichiarata con ordinanza ex art. 653, comma 1, c.p.c. (come si verifica per l’ipotesi di cancellazione / interruzione dal ruolo e di estinzione per mancata riassunzione nel termine perentorio di legge), la parte che ha ottenuto il decreto ingiuntivo può far valere l’estinzione mediante l’istanza di declaratoria di esecutorietà rivolta, ai sensi dell’art. 654, comma 1, c.p.c., allo stesso Giudice che ha emesso il decreto.
Ancora, il decreto ingiuntivo è idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il Giudice, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, lo abbia dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ovvero, per il caso di opposizione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., basta che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l’ordinanza di estinzione.
Più precisamente, il decreto opposto è opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili (per il decorso del relativo termine) prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i predetti provvedimenti sia stata dichiarata l’esecutorietà del decreto monitorio ex art. 653 c.p.c. oppure sia stato pronunciato, prima dell’apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all’art. 654 c.p.c..
La Suprema Corte ha fatto così chiarezza sul tema dell’insinuazione al passivo sulla base di un decreto ingiuntivo, chiarendo la non necessarietà delle dichiarazioni di esecutività ex artt. 653 o 654 c.p.c. nell’ipotesi in cui il giudizio di opposizione si sia concluso con ordinanza di rigetto o di estinzione divenuta definitiva prima della dichiarazione di fallimento.
Cass., Sez. VI, 10 giugno 2021, n. 16323
Roberta Maria Pagani – r.pagani@lascalaw.com
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