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Nel tempo, la giurisprudenza di legittimità si è espressa spesso sul ruolo del terzo pignorato nei procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

L’orientamento prevalente era nel senso che la partecipazione al giudizio fosse necessaria solo in presenza di un interesse del terzo. Nondimeno, la nozione di interesse è stata dilatata a tal punto da trasformare l’eccezione in una regola. Infatti, affermare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando abbia un interesse e definire l’”interesse” in termini così ampi da ricomprendervi ogni ipotesi più frequente, risulta poco coerente con la necessaria chiarezza che ci si aspetta dal giudice di legittimità.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19 febbraio – 18 maggio 2021 n. 13533 (testo in calce), afferma che ormai costituisce ius receptum il principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive.

Sommario

La vicenda

Una società araba veniva condannata al pagamento di oltre 4 milioni di euro a favore del Fallimento di una società italiana. La condanna scaturiva da un lodo emesso dalla Corte Internazionale Arbitrale della Camera Internazionale di Commercio di Londra. La Corte d’Appello di Roma, con decreto, rendeva esecutivo il lodo e autorizzava il Fallimento alla notifica tramite corriere internazionale (art. 151 c.p.c.). Dopo la notifica, il Fallimento procedeva con il precetto e con il pignoramento presso terzi, individuando come terzo pignorato l’Agenzia delle Entrate. Il giudice dell’esecuzione assegnava al creditore la somma richiesta. Il debitore esecutato proponeva opposizione, sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, avverso l’ordinanza di assegnazione delle somme. La società araba deduceva di non aver ricevuto la notifica e contestava la giurisdizione del giudice italiano. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo perfezionata la notifica, inoltre, l’eccezione sul difetto di giurisdizione veniva considerata tardiva, giacché avvenuta decorsi i 20 giorni previsti per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Si giunge così in Cassazione.

Nullità processuale per la mancata partecipazione del terzo pignorato

La Suprema Corte afferma che il processo di merito risulta inficiato da una nullità processuale rilevabile d’ufficio. Infatti, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c. 3 c.p.c. e art. 354 c.p.c., al giudice di primo grado o, come nella fattispecie in esame, di unico grado di merito, per provvedere all’integrazione del contraddittorio (Cass. 2786/1963, Cass. 1004/1967, Cass. 1505/1973, Cass. 6333/1999, Cass. 9645/2000, Cass. 23572/2013, Cass. 4763/2019).

Nel caso che ci occupa, al procedimento di opposizione all’esecuzione, non ha partecipato il terzo pignorato (ossia l’Agenzia delle Entrate). Gli ermellini affermano che il terzo debitor debitoris sia un litisconsorte necessario sia nell’opposizione all’esecuzione che nell’opposizione agli atti esecutivi. Invero, l’orientamento della giurisprudenza non è sempre stato in tal senso, ma la sentenza in commento ritiene che debba essere rimeditato. Infatti, la qualità di litisconsorte necessario deriva da tre ordini di ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza. Analizziamo tutte e tre le motivazioni.

Il terzo pignorato non è mai estraneo all’opposizione esecutiva

Dal punto di vista sistematico, il pignoramento presso terzi grava il terzo pignorato di una serie di obblighi (art. 546 c.p.c.), i quali possono venire meno a seconda dell’esito dell’opposizione, per questa ragione il terzo non può mai dirsi estraneo o indifferente a tale giudizio. A dimostrazione di ciò, la Corte elaborata la seguente casistica.

Se dopo il pignoramento:

  • il terzo paga il debitore esecutato (ossia il creditore originario), “paga male” e ha interesse a che l’opposizione si concluda con l’accertamento dell’insussistenza del credito o dell’irregolarità della procedura;
  • il terzo paga il creditore procedente in ossequio all’ordinanza di assegnazione e, dopo l’opposizione, viene dichiara l’inefficacia e/o l’annullamento del pignoramento, ha titolo per ottenere la ripetizione dell’indebito soggettivo (ex art. 2033 c.c.);
  • il terzo paga il creditore procedente, prima dell’ordinanza di assegnazione, ha interesse a che l’opposizione venga rigettata, perché in tal modo viene salvaguardata l’efficacia liberatoria del suo pagamento.

La norma processuale va interpretata in modo chiaro e univoco

Sotto il profilo della semplicità, l’interprete deve preferire l’esegesi della norma che garantisca la maggiore chiarezza possibile. Infatti, interpretazioni troppo “sottili” delle norme processuali rischiano solo di esulcerare la litigiosità. In tal senso depongono il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e quello del giusto processo (art. 6 CEDU). Anzi, i giudici europei hanno spesso affermato che sono coerenti con l’art. 6 CEDU “solo le interpretazioni delle norme processuali che siano chiare ed univoche1.

L’interesse del terzo pignorato

Dal punto di vista della coerenza, i giudici di legittimità rilevano che la giurisprudenza:

  • in teoria, ha affermato che non sempre il terzo sia un litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione,
  • in pratica, ha esteso in modo così ampio i casi di processi oppositivi litisconsortili da negare il principio espresso in teoria.

La problematica del litisconsorzio del terzo pignorato è stata affrontata spesso, la Corte offre un breve excursus delle soluzioni, di volta in volta, adottate:

  • il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della “validità e congruità della forma di pignoramento adottata” (Cass. 2521/1969; Cass. 3899/1977);
  • il terzo pignorato può intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi abbia un interesse, tuttavia, la definizione di “interesse” è così estesa, da farvi rientrare la maggior parte delle ipotesi astrattamente concepibili;
  • il terzo pignorato può intervenire quando intende controllare la destinazione delle somme pignorate (Cass.1968/1973); oppure quando vuole “sostenere le ragioni dell’opponente” (Cass. 249/1983);
  • il terzo pignorato è litisconsorte quando l’opposizione abbia ad oggetto l’invalidità del pignoramento (Cass. 9571/1997; Cass. 493/2003) o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass. 9527/1987; Cass. 2423/1990); oppure la validità dell’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Cass. 3899/2020); o la validità dell’ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Cass. 10813/2020).

Conclusioni: il principio di diritto

In base a quanto sopra esposto, emerge come la giurisprudenza di legittimità, nel tempo, abbia ampliato talmente tanto le ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione da condurre alla conclusione che tale partecipazione costituisca la regola e non l’eccezione. Infatti, affermare che il terzo pignorato è litisconsorte necessario solo quando abbia un interesse e definire l’”interesse” in termini così ampi da ricomprendervi ogni ipotesi più frequente, risulta poco coerente con la necessaria chiarezza che ci si aspetta dalla Corte di Cassazione.

All’esito delle argomentazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 13533/2021>> SCARICA IL PDF

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NOTE


[1] In tal senso, si vedano Corte EDU, sez. I, 15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06; pronunce richiamate dalla giurisprudenza di legittimità, fin da Cass. ord. 07/12/2016, n. 25074, nonché, a Sezioni Unite, da Cass. Sez. U. 25/03/2019, n. 8312, ovvero Cass. Sez. U. 30/01/2020, n. 2089.

 

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