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Leggi le ultime sentenze su: esecuzione forzata; pignoramento; espropriazione mobiliare presso il debitore; ipoteche iscritte tra la concessione del sequestro e la conversione in pignoramento.

Crediti per capitale assistiti da ipoteca

Nei

crediti per capitale assistiti da ipoteca deve essere tenuto distinto l’ambito operativo dei commi 2 e 3 dell’art. 2855 c.c., atteso che il comma 2 disciplina i limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli “interessi corrispettivi”, individuandoli nel triennio ivi considerato (biennio precedente ed anno in corso al momento del pignoramento) e sanzionando con la nullità gli accordi non conformi ai limiti legali, mentre il comma 3 ha per oggetto la disciplina dei limiti di estensione della garanzia ipotecaria agli “interessi moratori” (tali dovendo in ogni caso qualificarsi, ex art. 1219, comma 1, c.c. gli interessi maturati dopo la notifica del precetto), i quali, successivamente all’anno del pignoramento e fino alla data della vendita beneficiano dell’estensione del medesimo grado della originaria garanzia ipotecaria, ma solo nella misura ridotta “ex lege” al tasso legale.

Il riferimento cronologico “alla data del pignoramento” contenuto nelle disposizioni della norma in esame, poi, trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali ed a quelli azionati dai creditori intervenuti nella procedura esecutiva individuale, e deve intendersi riferito, ai sensi dell’art. 54 della Legge fallimentare, alla data della dichiarazione di fallimento, e nel caso di intervento spiegato nella procedura esecutiva (per un titolo fruttifero) ai sensi degli artt. 499 e 500 c.p.c., all’atto di concreta aggressione esecutiva del patrimonio debitore posto in essere dal creditore privilegiato (cd. ricorso per intervento).

Cassazione civile sez. III, 02/03/2018, n.4927

Tutela dei terzi creditori

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 1, comma 198, l. 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui limita alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del proprio debitore che siano stati attinti da confisca di prevenzione e, dunque, limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a)».

Corte Costituzionale, 27/02/2019, n.26

Pignoramento effettuato nei confronti del coniuge

I beni acquistati in costanza di matrimonio, ma nella vigenza del regime di separazione legale dei beni, non possono essere oggetto di pignoramento effettuato nei confronti del coniuge, anche allorquando l’intestazione catastale è comune ai coniugi o, ancora, quando c’è stata la concessione di ipoteca sui suddetti beni da parte di entrambi i coniugi.

Tribunale Pisa, 28/09/2018, n.747

Pignoramento del creditore ipotecario

In caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene immobile formalmente soggetto a vincolo derivante da fondo patrimoniale, ma nel frattempo alienato con atto notarile non ancora trascritto, deve ritenersi che dall’atto dispositivo derivano sia effetti favorevoli (la fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale era stato conferito), sia sfavorevoli (l’alienazione dell’immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori), per cui eventuali conflitti tra il terzo acquirente e il creditore dell’alienante devono essere risolti secondo il criterio della priorità della trascrizione, mentre nei rapporti tra venditori e creditore, i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all’assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.

Cassazione civile sez. III, 30/08/2018, n.21385

Locazione, registrata e trascritta prima del pignoramento

Il contratto di locazione ultranovennale, registrato e trascritto prima del pignoramento, ma successivo all’iscrizione dell’ipoteca sugli stessi beni oggetto di esecuzione, è opponibile ex art. 2923, comma 1, c.c. al creditore ipotecario nonché ad eventuali acquirenti dell’immobile.

Tribunale Salerno sez. III, 14/06/2018

Il vincolo di destinazione gravante sugli immobili delle aziende territoriali

In tema di riscossione coattiva delle imposte, il vincolo di destinazione gravante sugli immobili delle aziende territoriali (ATER, ex IACP), non osta all’iscrizione su di essi dell’ipoteca, ex art.77 del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che l’indisponibilità ed impignorabilità di detti immobili, ex artt. 828-830 c.c., assume rilevanza dopo che sia iniziata l’espropriazione forzata con l’effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all’ipoteca, quale atto solo preordinato all’esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela.

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2018, n.13618

L’opponibilità del contratto di locazione al creditore ipotecario

Non può essere opposto al creditore ipotecario il contratto di locazione che rechi data certa anteriore alla notifica del pignoramento ma posteriore all’iscrizione dell’ipoteca, atteso che l’opponibilità al creditore ipotecario è configurabile soltanto laddove il contratto in parola preesista alla costituzione della garanzia reale.

Tribunale Salerno sez. III, 05/06/2017

Concorso dei creditori nel fallimento

L’art. 54 della legge fallimentare, il quale, per i crediti assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dall’art. 2855, comma 2 e 3, c.c. trova applicazione anche nei riguardi dei crediti per mutuo fondiario, atteso che la disciplina speciale cui i medesimi sono soggetti non interferisce sui principi che regolano il concorso dei creditori nel fallimento, posti dalla legge senza alcun limite o riserva di disposizioni contenute in altre leggi speciali.

Pertanto, l’iscrizione di crediti per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado, secondo quanto disposto dal terzo comma del citato art. 54 L. fall., il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data del pignoramento (intendendosi la dichiarazione di fallimento equiparala al pignoramento), ma soltanto nella misura legale, senza che a tale principio possano derogare le norme sul credito fondiario.

E poichè l’art. 2855 c.c. fa riferimento, come si desume dall’espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell’iscrizione al passivo concorsuale di un capitale “che produce interessi”, ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non agli interessi moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore, è esclusa, ai fini della applicazione della norma in esame all’ipotesi di credito fondiario, ogni possibilità di assimilazione delle due categorie di interessi, non rilevando al riguardo la circostanza che l’art. 14 del citato D.P.R. n. 7 del 1976, sulla disciplina del credito fondiario, stabilisca che gli

interessi moratori, in caso di mancato pagamento delle rate di ammortamento, sono dovuti di diritto dal giorno dalla scadenza.

Tribunale Bari sez. IV, 07/03/2017, n.1227

Sequestro penale trascritto prima del pignoramento

La norma di cui all’art. 55 d.lg. 159/2011 costituisce impedimento alla prosecuzione del processo esecutivo e, dunque, deroga all’art. 2808 c.c., di modo che il processo entrerebbe in una sorta di quiescenza destinata a risolversi una volta che fosse disposta la confisca dei beni sequestrati, ovvero quest’ultima o il sequestro stesso siano revocati.

(Nella specie, in merito alla possibilità di iniziare o utilmente proseguire l’esecuzione, in presenza di un sequestro preventivo penale trascritto prima del pignoramento ma dopo l’iscrizione dell’ipoteca da parte del creditore procedente, il tribunale ha rilevato la giuridica impossibilità di sospendere il processo esecutivo fino all’intervento di eventuale confisca definitiva, disponendo l’opportunità di evidenziare l’esistenza del

sequestro negli atti della procedura di vendita con indicazione dello stato del procedimento penale).

Tribunale Livorno, 09/02/2017

Notaio: vendita di porzione di immobile e illecito disciplinare

Non commette illecito disciplinare il notaio che procede alla stipula dell’atto di vendita di porzione di immobile già ultimato, in mancanza di suddivisione del finanziamento in quote e di titolo per la cancellazione o il frazionamento dell’ipoteca o del pignoramento gravante sul bene.

Cassazione civile sez. II, 01/12/2016, n.24535

Espropriazione forzata e opponibilità dell’assegnazione della casa familiare

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se trascritto prima del pignoramento, non è opponibile alla procedura esecutiva della quale sia parte un creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell’assegnazione della casa.

Cassazione civile sez. III, 20/04/2016, n.7776

Gli effetti del pignoramento derivante da un sequestro conservativo

Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione – promossa dallo stesso sequestrante o da altri – non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l’ipoteca iscritta sull’immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell’esecuzione.

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2016, n.54

Pignoramento prima del sequestro penale

Nella sola ipotesi di sequestro preventivo penale (dunque, esclusi i casi di sequestro disposto ai sensi del codice antimafia e delle ipotesi di confisca allargata di cui all’art. 12 sexies d.P.R. n. 356/1992), fino a che non sia disposta la confisca, non sussistono valide ragioni per fermare la procedura esecutiva che potrà, pertanto, proseguire con prevalenza del creditore ipotecario che abbia trascritto ipoteca e pignoramento prima del sequestro penale.

Tribunale Sassari, 03/11/2015

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