Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Suprema Corte di Cassazione

Sezione III Civile

Sentenza 17 settembre 2015 – 18 gennaio 2016, n. 664

(Presidente Berruti – Relatore Scrima)

Svolgimento del processo


Con ricorso notificato il 25 maggio 2005, C.S. , deducendo di aver acquistato, nel 1994, un immobile e che quest’ultimo era detenuto dal Comune di Roma, in forza di comodato concluso con il suo dante causa, chiedeva al Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, la condanna del predetto ente al rilascio del bene in parola, in ragione dell’inopponibilità del contratto di comodato ovvero per scadenza dello stesso, nonché al risarcimento dei danni patiti, da liquidare in separato giudizio.

Si costituiva il Comune di Roma, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Interveniva nel processo O.A. , comproprietaria dell’immobile in questione.

In data 23 aprile 2007, le parti stipulavano un contratto di locazione relativo all’immobile in questione e il Comune risarciva il danno per il periodo successivo al 31 dicembre 2005, fatto salvo l’esito del giudizio. Il Tribunale adito, con sentenza del 16 febbraio 2010, dichiarava inammissibile l’intervento dell’O. e cessata la materia del contendere, rigettava la domanda di condanna generica al pagamento dei frutti civili per il mancato godimento del bene e condannava l’attore e l’O. al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano gravame cui resisteva l’Amministrazione comunale.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 27 giugno 2012, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il Comune di Roma al risarcimento dei danni, in favore del solo C. , limitatamente al periodo dal 22 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005, da liquidarsi in separato giudizio, e compensava tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, C.S. e O.A. hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di un unico motivo, cui ha resistito il Comune di Roma, ora Roma Capitale, con controricorso, pure illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, lamentando “violazione dell’art. 1372, 2 comma c.c. e dell’art. 1219 c.c. in relazione all’art. 1809 e 1810 c.c. – Contraddittorietà della motivazione”, i ricorrenti deducono che, stante l’inopponibilità al terzo acquirente del contratto di comodato stipulato dall’alienante, la detenzione, da parte del comodatario, dell’immobile che persiste dopo l’acquisto dello stesso da parte del terzo acquirente, sarebbe qualificabile come mera occupazione priva di titolo, in violazione non già di un obbligo contrattuale ma della regola del neminem laedere, sicché, mentre il comodante avrebbe l’onere di sollecitare la restituzione del bene, l’acquirente, non essendo legato da alcun vincolo contrattuale con il comodatario, non avrebbe l’onere di mettere in mora quest’ultimo, in quanto tale detenzione del bene si configurerebbe come illecito aquiliano e, quindi, ai sensi dell’art. 1219 c.c., non sarebbe necessaria la messa in mora.

Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di merito, ritenendo illecita la detenzione in parola soltanto a decorrere dalla data della richiesta di restituzione del bene formulata dall’acquirente e risarcibile il danno solo in presenza di tale non necessaria messa in mora, avrebbe violato gli artt. 1372 e 1219 c.c..

Il C. e la O. si dolgono della contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale che, da una parte, affermerebbe l’inopponibilità del contratto di comodato nei confronti dell’acquirente e, dall’altra, in virtù di tale contratto, così considerandolo opponibile, riterrebbe che il comodatario sia tenuto al risarcimento non già dalla data della compravendita — come sostenuto, invece, dai ricorrenti – bensì a decorrere dalla data della messa in mora.

1.1. Il motivo è infondato.

Il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell’art. 1599 c.c. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione (Cass. 15 maggio 1991, n. 5454). L’acquirente a titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può, quindi, risentire alcun pregiudizio dall’esistenza di tale comodato e ha, pertanto, il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a suo libito, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa. (Cass. 17 ottobre 1992, n. 11424; Cass. 7 settembre 1966, n. 2343; Cass. 27 gennaio 1964, n. 195; Cass. 13 settembre 1963, n. 2502).

Risulta evidente che l’inopponibilità all’acquirente del contratto di comodato stipulato prima della vendita dall’alienante e l’illegittimità dell’occupazione da parte del comodatario si pongono su piani diversi. Pertanto, alla luce dei principi sopra ricordati, correttamente e senza incorrere in contraddizioni motivazionali, la Corte di merito, nel determinare l’inizio dell’occupazione illegittima del bene da parte del Comune, ai fini del risarcimento dei danni, ha correttamente fatto riferimento al momento in cui, con lettera ricevuta dall’Amministrazione comunale in data 22 dicembre 2004, il C. ha manifestato la sua volontà di disporre del bene acquistato, in quanto sola dalla predetta data l’occupazione del bene in questione da parte del Comune è diventata illegittima, in quanto effettuata invito domino.

Va peraltro rimarcato che la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non considera la predetta lettera inviata all’Amministrazione Comunale come atto di messa in mora, ma esclusivamente come atto di manifestazione al comodatario della volontà dell’acquirente di voler disporre liberamente del bene.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.

______________

[1] Cass. sent. n. 664/16 del 18.01.2016.

[2] Art. 1803 cod. civ.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui